Sentenza 21 novembre 2006
Massime • 2
È inammissibile la richiesta di riesame proposta dal difensore mediante dettatura al servizio telefonico di un telegramma, in luogo della proposizione mediante spedizione del telegramma dagli uffici postali, in quanto la prescelta forma di comunicazione non trasforma in atto scritto, corredato della sottoscrizione, l'originaria comunicazione orale e dunque non soddisfa i requisiti di forma imposti dalla legge.
Il reato di esercizio abusivo della professione è posto a tutela dell'esercizio delle cosiddette professioni protette, per le quali è necessaria una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione in uno specifico albo, sicché non integra la fattispecie criminosa l'erogazione, ad opera di una società, del servizio di televideo-conferenza per l'attività didattica di formazione "a distanza" da parte di un istituto universitario, autorizzato al rilascio dei titoli di laurea e all'individuazione, sul territorio nazionale, dei poli di ascolto periferici in televideo-conferenza.
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- 1. Monitoraggio Corte EDU luglio 2012Alessandra Verri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Prosegue il monitoraggio mensile delle sentenze e delle più importanti decisioni della Corte EDU che interferiscono con il diritto penale sostanziale. La scheda mensile è, come di consueto, preceduta da una breve introduzione contenente una presentazione ragionata dei casi decisi dalla Corte, nella quale vengono segnalate al lettore le pronunce di maggiore interesse. Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU. SOMMARIO 1. Introduzione 2. Articolo 2 Cedu 3. Articolo 3 Cedu 4. Articolo 5 Cedu 5. Articolo 7 Cedu 6. Articolo 8 Cedu 7. Articolo 10 Cedu * * * 1. Introduzione a) Nel mese di luglio 2012, si registrano diverse pronunce della …
Leggi di più… - 2. Abusivo esercizio di una professione, pluralità di atti, necessità, insussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 dicembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2006, n. 3627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3627 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 19/01/2006
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - N. 98
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 042057/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON NI ERVIN, N. IL 21/11/1978;
avverso ORDINANZA del 03/10/2005 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MURA Antonio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. BOSCO Gaetano del Foro di Milano che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 3 ottobre 2005, il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avanzata dal difensore di ON NI Evin avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti del predetto emessa il 7 settembre 2005 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in quanto la richiesta stessa era stata proposta mediante dettatura al servizio telefonico di un telegramma, anziché con spedizione del telegramma dagli uffici postali. In mancanza, dunque, di qualsiasi elemento atto a consentire la identificazione del proponente l'impugnazione, la richiesta doveva reputarsi inammissibile, conformemente a quanto affermato da giurisprudenza consolidata in tema di impugnazione proposta a mezzo fax.
Propone ricorso per Cassazione il difensore, il quale deduce che il Tribunale a quo avrebbe "espresso... un'esigenza processuale d'altri tempi, ovvero che l'impugnazione del difensore, inoltrata per via telegrafica, dovesse essere oltre che scritta, sottoscritta, come il codice di rito del 1988 non ha preteso, a differenza dell'abrogato codice, ove questo requisito traspare a chiare lettere dall'art. 201 cod. proc. pen. del 1930, ove anzi il difensore era ammesso alla spedizione postale della parte dell'impugnazione concernente i motivi, purché la sua sottoscrizione, alla stregua di quella delle parti private venisse autenticata da pubblico ufficiale". Requisiti, invece, non più richiesti dal vigente art. 582 cod. proc. pen.. Gli eventuali dubbi lumeggiati dal Tribunale circa il fatto che attraverso il semplice invio del telegramma non ne sarebbe certa la provenienza, si risolvono - deduce il ricorrente - attraverso la "comparizione del difensore in udienza che non dovrà nemmeno chiarire se quell'atto risale a lui o meno, ma perorandone i motivi, finirà implicitamente per riconoscerlo proprio".
Il ricorso non è fondato. Contrariamente all'assunto del ricorrente, infatti, va qui riaffermato che anche per il difensore la sottoscrizione dell'atto con cui, a norma dell'art. 581 cod. proc. pen., si deve proporre l'impugnazione, è requisito formale indeclinabile dell'atto stesso, stante la sua natura di dichiarazione di volontà, produttiva di importanti e immediati effetti processuali, tali da esigere, già nel momento in cui viene posto in essere, la sua riferibilità in modo certo, attraverso un'inequivoca assunzione di responsabilità, che solo la firma può dare, a uno dei soggetti legittimati (Cass., Sez. 1^, 21 febbraio 1996, Pirrotta). D'altra parte, è del tutto evidente che, postulandosi ex lege per l'atto di impugnazione - da chiunque proposto - la forma scritta, tradizionalmente raccordata, nella specie, alla categoria dei cosiddetti negozi processuali, ne deriva che è la stessa forma a presupporre per definizione la relativa sottoscrizione, dovendosi altrimenti qualificare quell'atto come semplice scritto anonimo. Pertanto, la comunicazione telegrafica attivata con il semplice mezzo telefonico, non trasforma in atto scritto - e sottoscritto - la originaria comunicazione orale, con la conseguenza di non soddisfare i requisiti di forma prescritti, a pena di inammissibilità, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lettera c), per la proposizione e la spedizione dell'atto di impugnazione: posto che il telegramma costituisce, appunto, a norma dell'art. 583 c.p.p. (la cui rubrica, significativamente, evoca le formalità di "spedizione" della impugnazione) una modalità tipizzata di comunicazione della impugnazione stessa, la cui forma, peraltro, è - e non può essere che - quella descritta dall'art. 581 cod. proc. pen. D'altra parte, questa Corte si è più volte pronunciata nel senso che anche l'opposizione a decreto penale di condanna deve qualificarsi come una impugnazione, alla quale sono applicabili le relative regole generali, traendo da ciò la conclusione per la quale, se l'opposizione è proposta a mezzo di telegramma, la sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 583 c.p.p., comma 3, con onere dell'opponente di fare riportare per intero nel testo telegrafico la formula dell'autenticazione fata sull'originale (Cass., Sez. 3^, 28 maggio 1999, Prevedoni ed altro;
Cass., Sez. 5^, 8 febbraio 1995, Durastante). Il tutto, per di più, secondo una linea di rigorosa continuità rispetto al quadro normativo delineato anche in riferimento al codice abrogato. Si è infatti sottolineato, al riguardo, come anche il D.P.R. n. 666 del 1955, art. 5 recante norme di attuazione del codice del 1930, prevedesse che per la dichiarazione di impugnazione a mezzo raccomandata o telegramma occorresse l'attestazione dell'autenticità della firma da parte di taluno dei soggetti ivi indicati, e se ne desumeva, appunto, che, nel caso di dichiarazione trasmessa a mezzo telegramma, la parte dovesse far riportare sul testo del telegramma la formula dell'autenticazione, con la conseguenza che, in mancanza, la impugnazione doveva ritenersi inammissibile, non rilevando il fatto che potesse logicamente presumersi l'invio del telegramma da parte di chi ne appariva come il firmatario (Cass., Sez. 5^, 2 aprile 1992, Agate). La circostanza, dunque, che nello stesso art. 583 cod. proc. pen. si preveda il requisito della autenticazione della sottoscrizione della impugnazione ove questa sia proposta da parti private, rafforza, sullo stesso piano testuale, la conclusione che, in tutti i casi, l'impugnazione debba comunque essere sottoscritta, a prescindere da quale sia il veicolo "comunicativo" dell'atto di impugnazione.
Al rigetto del ricorso segue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2006