Sentenza 25 marzo 2014
Massime • 1
La morte della parte civile, verificatasi in una delle fasi successive al giudizio di primo grado, costituisce causa di inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione a suo tempo proposta, in mancanza di prosecuzione del giudizio da parte del successore universale.
Commentario • 1
- 1. Il decesso della parte civile costituita nel processo penaleGuerri Elena · https://www.diritto.it/ · 9 maggio 2017
Sommario: 1. Il cd. principio di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale; 2. La mancata partecipazione della parte civile alla fase di appello; 3. Il decesso della parte civile; 3.1. L'inapplicabilità del principio di cui all'art. 300 c.p.c. al processo penale; 3.2 Il decesso della parte civile nelle more della fissazione dell'udienza di appello, la pronuncia Cass. pen., sez. IV, n°39506/2016. * * * 1. Il cd. principio di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale Uno stesso fatto può concretare sia un illecito civile sia un illecito penale, pertanto è prevista la possibilità di avanzare le richieste civilistiche di risarcimento del danno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2014, n. 17963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17963 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BEVERE NI - Presidente - del 25/03/2014
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 348
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 46540/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari;
e dal difensore e procuratore speciale di:
RE ER NI, nato a [...], il [...];
quale parte civile nel procedimento nei confronti di:
EL UA AR, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 23/11/2011 del G.u.p. del Tribunale di Castrovillari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 novembre 2011 il G.u.p. del Tribunale di Castrovillari dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di EL UA AR per il reato di diffamazione aggravata commesso ai danni di RE ER NI ritenendo che il fatto contestato non costituisse reato. In particolare il giudice riteneva che le considerazioni offensive della reputazione professionale del RE, consulente tecnico della difesa, svolte dal EL nelle note di replica depositate nel corso di un procedimento penale per omicidio colposo nel quale egli aveva ricoperto analogo incarico per conto della pubblica accusa, dovessero ritenersi giustificate dal legittimo esercizio del diritto di critica da parte dell'imputato.
2. Avverso la sentenza ricorrono tanto il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Castrovillari, quanto la persona offesa costituitasi parte civile per mezzo del proprio difensore e procuratore speciale.
Entrambi i ricorsi deducono l'errata applicazione dell'art. 51 c.p. e la contraddittorietà della motivazione della sentenza, rilevando, con annotazioni sostanzialmente sovrapponibili, come il G.u.p. abbia erroneamente ritenuto configurabile l'esimente del diritto di critica, nonostante il difetto dei relativi presupposti e in particolare della continenza delle espressioni utilizzate dall'imputato per controbattere le conclusioni assunte dal RE nel corso del procedimento, invero tracimate nella pura aggressione denigratoria delle capacità professionali e dell'onorabilità di quest'ultimo. Non di meno, secondo i ricorrenti, il giudice del merito si sarebbe altresì contraddetto, nella misura in cui, pur riconoscendo l'eccessività delle suddette espressioni - definite in sentenza come "colorite" ed "oltre le righe" - avrebbe poi concluso per la loro continenza ai fini dell'affermazione della menzionata esimente.
3. Con memoria depositata il 3 marzo 2014 l'imputato eccepisce innanzi tutto l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero, in quanto non sottoscritto o vistato dal Procuratore della Repubblica, unico titolare del diritto di impugnazione, bensì da uno dei suoi sostituti e nemmeno quello che aveva rassegnato le conclusioni nell'udienza preliminare. Secondo il EL il suddetto ricorso sarebbe comunque manifestamente infondato in quanto le espressioni incriminate non sarebbero state pronunziate nei confronti del RE, bensì del suo elaborato tecnico, rientrando dunque, come ritenuto nella sentenza impugnata, nel legittimo esercizio del diritto di critica. In ogni caso l'imputato non potrebbe ritenersi punibile, dovendosi ritenere applicabile la previsione di cui all'art. 598 c.p.p.. Quanto invece al ricorso della parte civile, la memoria ne evidenzia l'inammissibilità in ragione del decesso del RE, avvenuto il 13 dicembre 2012, e del mancato conferimento al suo difensore di nuova procura speciale da parte degli eredi della persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente deve rilevarsi la sopravvenuta inammissibilità del ricorso del RE, deceduto successivamente alla sua proposizione. Deve infatti ribadirsi che la morte della parte civile, verificatasi in una delle fasi successive al giudizio di primo grado, costituisce causa di inammissibilità (sopravvenuta) dell'impugnazione a suo tempo proposta, in mancanza - come appare nel caso di specie - di prosecuzione del giudizio da parte del successore universale (Sez. 2, n. 9009 del 7 aprile 1984, Carboni, Rv. 166281). All'inammissibilità del ricorso per morte del ricorrente non può peraltro conseguire la condanna dello stesso al pagamento delle spese o di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
2. Identico valore pregiudiziale assume l'ulteriore eccezione sollevata dall'imputato con la sua memoria in relazione all'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero per carenza di legittimazione del magistrato che lo ha sottoscritto. Tale eccezione è peraltro manifestamente infondata. Infatti, legittimati all'esercizio del potere di impugnazione sono sia il Procuratore della Repubblica sia i suoi sostituti, in quanto delegati, anche informalmente, dal primo, attesa l'impersonalità dell'ufficio (ex multis Sez. 6, n. 21969/13 del 14 dicembre 2012, Bardi e altri, Rv. 256542). Delega che, come detto può essere anche informale e che è atto interno all'ufficio di cui va presunta l'esistenza della cui assenza non ha interesse a dolersi (ex multis Sez. 5, n. 7636/07 del 12 dicembre 2006, Fiorentino, Rv. 236514). Nè rileva per altro verso che a proporre l'impugnazione sia stato un sostituto diverso da quello che ha rassegnato le conclusioni in udienza, atteso che la facoltà attribuita a quest'ultimo di impugnare è stata prevista dall'art. 570 c.p.p. in funzione accrescitiva dei suoi poteri e non già con l'intenzione di limitare quelli del Procuratore della Repubblica di delegare altro magistrato per l'incombente.
3. Ciò premesso deve ritenersi che il ricorso del pubblico ministero sia infondato.
3.1 Sostanzialmente il ricorrente lamenta il difetto dei presupposti per il riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, sostenendo in particolare che i giudizi espressi dall'imputato a replica delle conclusioni assunte dal RE nella sua relazione si rivelerebbero scarsamente pertinenti all'oggetto della critica e trascenderebbero il limite della continenza finendo per risolversi in un ingiustificato attacco denigratorio della persona del consulente della difesa.
3.2 In tal senso il pubblico ministero ricorrente richiama il consolidato insegnamento di questa Corte, per cui il diritto di critica non si caratterizza per la narrazione di fatti (come quello di cronaca), bensì nell'espressione di un giudizio e, più in generale, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti. Conseguentemente nel valutare l'esercizio di tale diritto non si pone un problema di veridicità delle proposizioni assertive ed i limiti scriminanti del diritto di critica, garantito dall'art. 21 Cost., sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione, con la conseguenza che detti limiti sono superati ove l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale del soggetto criticato, penalmente protetta (ex multis Sez. 5, n. 2247/05 del 2 luglio 2004, P.C. in proc. Scalfari ed altro, Rv. 231269).
3.3 Senonché il ricorso si rivela meramente assertivo nel contestare l'intrinseca illiceità delle frasi imputate al RE, senza riuscire ad evidenziare in che senso, al di là del carattere aspro della critica svolta da quest'ultimo, la stessa non si sarebbe concentrata sulla confutazione del parere espresso dal collega, come sostanzialmente sostenuto nella sentenza impugnata, trasmodando in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Ed invero tutte le espressioni contestate al EL risultano comunque correlate alle opinioni manifestate dalla persona offesa nella propria relazione, mentre i dubbi sollevati dall'imputato sulla correttezza del metodo impiegato dal RE, una volta contestualizzati nel complessivo tenore dei brani da cui sono stati estrapolati, risultano conseguenti alla contestuale analisi (inevitabilmente soggettiva) delle risultanze processuali cui lo stesso è stato applicato e comunque non appaiono rilevare altro se non che un dissenso motivato su basi tecnico-scientifiche.
3.4 Non è dubbio che le critiche dell'imputato siano state svolte con toni che nel linguaggio giudiziario vengono solitamente, come accennato, etichettati come "aspri". E per primo è il giudice di merito ad averlo riconosciuto. Ma tale ammissione non inficia la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata, come sotto altro profilo obietta il pubblico ministero ricorrente, atteso che l'asprezza della critica, quando questa non venga manifestata come ricordato mediante il ricorso di argomenta ad hominem, non è di per sè circostanza in grado di escludere l'operatività dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., a maggior ragione in uno scenario quale quello della contrapposizione di opinioni scientifiche funzionale all'accertamento processuale che non si può pretendere avvenga - quando le opinioni divergano - in maniera rigorosamente asettica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero e dichiara inammissibile il ricorso della parte civile.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2014