Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2014, n. 17963
CASS
Sentenza 25 marzo 2014

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Massime1

La morte della parte civile, verificatasi in una delle fasi successive al giudizio di primo grado, costituisce causa di inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione a suo tempo proposta, in mancanza di prosecuzione del giudizio da parte del successore universale.

Commentario1

  • 1Il decesso della parte civile costituita nel processo penale
    Guerri Elena · https://www.diritto.it/ · 9 maggio 2017

    Sommario: 1. Il cd. principio di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale; 2. La mancata partecipazione della parte civile alla fase di appello; 3. Il decesso della parte civile; 3.1. L'inapplicabilità del principio di cui all'art. 300 c.p.c. al processo penale; 3.2 Il decesso della parte civile nelle more della fissazione dell'udienza di appello, la pronuncia Cass. pen., sez. IV, n°39506/2016. * * * 1. Il cd. principio di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale Uno stesso fatto può concretare sia un illecito civile sia un illecito penale, pertanto è prevista la possibilità di avanzare le richieste civilistiche di risarcimento del danno …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2014, n. 17963
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17963
Data del deposito : 25 marzo 2014

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