Sentenza 29 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/08/2003, n. 12699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12699 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
12 6 99 /0 3 UBBLICA ITALIANA ✓ NOME DEL POPOLO ITALIANO SUPREMA DI CASSAZIONE LA CO Oggetto equa riparazione SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SAGGIO Presidente Dott. Antonio R.G.N. 12053/02 CRISCUOLO Rel. Consigliere Dott. Alessandro 16035/02 Cron. 26581 Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere 3366 Dott. Mario ADAMO - Consigliere Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Ud. 04/02/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC MA, IC NN, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA BARBERINI 12, presso l'avvocato GUSTAVO VISENTINI, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTRO GIUSTIZIA;
- intimato e sul 2° ricorso n° 16035/02 proposto da: MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro2003 256 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI -1- PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
2 ricorrente incidentale - nonchè
contro
IC MA, IC NN, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA BARBERINI 12, presso l'avvocato GUSTAVO VISENTINI, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso a ricorso incidentale;
controricorrente al ricorso incidentale avverso il decreto della Corte d'Appello di POTENZA, depositato il 19/02/02; 19 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2003 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Tonelli per delega dell'Avvocato Visentini che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente l'Avvocato Palatiello che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso, per il þaz ricorso principale, l'accoglimento del primo motivo;
-2- rigetto del secondo motivazione); rigetto del motivo;
Rigetto del ricorso 3 - - -3- (con correzione della 3 terzo, assorbito il quarto incidentale;
RI Svolgimento del processo 4 Con ricorso depositato il 18 ottobre 2001 TE e RO RI si rivolsero alla Corte di appello di Potenza, esponendo: che, quali eredi della madre BA AP (deceduta il 14 giugno 1998), erano proprietari di un terreno soggetto a vincoli perché avente carattere di bellezza naturale;
che, con ricorso depositato nel giugno del 1993, tale GI RT ed altri 65 pretesi abitanti di Comuni limitrofi avevano adito il OR di TO, lamentando lo spoglio, ad opera della AP, di un asserito diritto di servitù di uso pubblico, esercitato su "strade" ricadenti nella proprietà AP ed eliminate con aratura del sito;
che, disposta la comparizione delle parti per l'udienza del primo luglio 1993, la AP si era costituita chiedendo il rigetto del ricorso, mentre era intervenuta la "Sue Hotels" s.p.a. a sostegno delle tesi dei cittadini;
che il OR, con ordinanza del 5 luglio 1993, aveva ordinato il ripristino degli accessi e il reclamo contro tale provvedimento era stato disatteso dal Tribunale il 4 agosto successivo, stante la non reclamabilità delle ordinanze in questione;
che il giudizio sul merito possessorio si era protratto per quasi quattro anni, concludendosi con sentenza del 15 maggio 1997 che aveva confermato la precedente ordinanza. 3 I RI aggiunsero che, con citazione del 22 dicembre 1997, la า5 บ AP aveva proposto azione negatoria della servitù, convenendo in giudizio il Comune di TO (quale preteso titolare del diritto di uso pubblico), nonché il RT e gli altri 65 cittadini che avevano promosso il giudizio possessorio. All'udienza del 9 ottobre 1998 si erano costituiti gli eredi della AP, il convenuto comune di TO e i comuni di Martano, Zollino e AN IN quali interventori volontari. Dopo il rigetto didi eccezioni d'improcedibilità del giudizio e d'interruzione del processo si erano costituiti volontariamente l'avv. Cosimo RT, la moglie Giovanna Pranzo ed altri abitanti del villaggio Conca Specchiulla. Dichiarato tardivo tale 今 intervento, con ordinanza del 2 aprile 2001 erano state ammesse le prove testimoniali, sicchè dopo quasi quattro anni si era ancora alla prima udienza istruttoria. Pertanto i ricorrenti, lamentando l'andamento del giudizio possessorio e il sostanziale arresto di quello petitorio, ed adducendo quale danno risarcibile una sorta di esproprio di fatto nonché la distruzione dell'ecosistema del luogo, dopo aver precisato di aver già proposto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, chiesero l'equa riparazione dei danni materiali e morali ai sensi della legge n. 89 del 2001, nel frattempo entrata in vigore. Il Ministero della giustizia si costituì per resistere alla domanda. La Corte di appello di Potenza, con decreto depositato il 19 febbraio 2002, in accoglimento (per quanto di ragione) del ricorso liquidò in favore di RI TE e di RI RO, a titolo di equa riparazione per i fatti indicati, la somma di lire 4.000.000 ciascuno e condannò il Ministero a pagare ai ricorrenti un terzo delle spese del giudizio, dichiarando compensati i restanti due terzi. La Corte territoriale, dopo aver ricostruito i principi considerati applicabili in materia (ritenendo che la riparazione prevista dalla legge n. 89/2001 avesse natura risarcitoria e non indennitaria, che al fine di accertare la violazione andassero tenuti presenti i parametri europei e che l'onere probatorio del danno patrimoniale spettasse al ricorrente), osservò che il giudizio possessorio e quello petitorio costituivano due autonomi procedimenti, caratterizzati dalla diversità di petitum e causa petendi, sicchè – ai - fini della loro durata non andavano cumulati;
che l'oggetto del giudizio possessorio non era privo di complessità, considerando il tipo di tutela invocata, la questione riflettente la legittimazione ad agire delle numerose parti in causa, l'incidenza dell'articolato regime vincolistico gravante sul sito;
che non era censurabile quale "lungaggine processuale" la scelta effettuata dal giudice investito del ricorso possessorio di ritenere il relativo procedimento distinto in due fasi, la prima "interdittale" e l'altra di "merito possessorio"; che neppure poteva essere ritenuta come - indebita dilatazione dei tempi processuali l'ammissione della + prova testimoniale sul presupposto che la prova documentale fosse insufficiente;
che lo scrupoloso approfondimento istruttorio, tenuto conto della rilevanza degli interessi in gioco, aveva condotto alla definizione del processo in sede possessoria in meno di quattro anni. Quanto al giudizio petitorio la Corte di Potenza, dopo avere affermato che la violazione della durata ragionevole andava verificata, in pendenza della lite, anche all'interno di uno specifico grado del processo, ritenne che il periodo di sostanziale inattività, correlato al forzoso rinvio della prima udienza di comparizione per impedimento dell'ufficio ed alla triplice sostituzione dell'istruttore, era individuabile in anni due, e che il danno patrimoniale (allegato dai ricorrenti con riguardo ad una sorta di "espropriazione di fatto” del terreno) postulava anzitutto il definitivo accertamento dell'inesistenza della servitù pubblica, accertamento non ancora avvenuto. Senza dire che il Ministero convenuto non poteva essere chiamato a rispondere dei danni in ipotesi prodotti al luogo dai beneficiari della tutela possessoria o conseguenti alla compromissione del diritto di godimento esclusivo spettante ai proprietari dell'area, qualora fosse stata esclusa l'esistenza di servitù (danni il cui ristoro andava richiesto ai diretti responsabili). 1 Invece, andava riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale che, tenuto conto degli interessi in gioco (riflettenti la tutela della proprietà privata, da un lato, e le esigenze pubblicistiche vantate dalle controparti, dall'altro), andava liquidato nella somma di quattro milioni per ciascuno dei ricorrenti. Contro il suddetto decreto TE e RO RI hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso ed ha incidentale, adducendo un motivo diricorsoproposto annullamento. TE e RO RI hanno notificato controricorso avverso il ricorso incidentale ed hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civile. Motivi della decisione 1. – Il ricorso principale e il ricorso incidentale, proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti a norma dell'art. 335 cod. proc. civile. - Con il primo mezzo di cassazione i ricorrenti principali 2. denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 6, par.1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001 e delle norme del codice di procedura civile italiano, nonché omessa o insufficiente motivazione in 0ordine alla pretesa complessità del giudizio possessorio ed alla. "fisiologicità" di una durata di quattro anni. Richiamato il contenuto (in parte qua) del decreto impugnato, sostengono che il giudizio possessorio non sarebbe stato affatto complesso ed il detto provvedimento avrebbe errato nel far discendere la pretesa complessità dal “tipo di tutela invocata"; se così fosse, si dovrebbe concludere che tutti i procedimenti possessori sono complicati e ciò non sarebbe vero. Nel caso di specie si sarebbe dovuto soltanto accertare se i presunti cives, per andare al mare, passassero attraverso i percorsi esistenti sulla proprietà AP ed anzi tale accertamento neppure sarebbe servito, in quanto il passaggio non sarebbe stato negato dalla stessa AP. Quanto alla complessità derivante dalla "questione riflettente la legittimazione ad agire delle numerose parti in causa", in primo luogo andrebbe precisato che le parti sarebbero state soltanto due, cioè la AP e i 66 cives rappresentati da unico procuratore, onde non si sarebbe trattato di 66 parti processuali diverse, mentre il punto della legittimazione ad agire sarebbe stato ignorato dall'ordinanza interdittale e trattato assai rapidamente dalla sentenza di merito. Analoga considerazione andrebbe fatta circa la presunta "incidenza dell'articolato regime vincolistico gravante sul sito". Pertanto le questioni enunciate non avrebbero potuto giustificare 10 una durata di ben quattro anni, tanto che nella fase c.d. di "merito possessorio” l'esame dei testi si sarebbe esaurito in sole due udienze. Non ci sarebbe stato, quindi, alcuno scrupoloso approfondimento istruttorio e la durata del processo sarebbe dipesa soltanto da una serie di rinvii ingiustificati, cui la AP si sarebbe sempre opposta. I ricorrenti non avrebbero inteso censurare, quale "lungaggine processuale", la scelta del OR di TO di considerare bifasico il procedimento possessorio, ma avrebbero censurato la durata della fase di merito, risoltasi in una stanca ed inutile ripetizione della fase interdittale. La AP avrebbe chiesto di poter precisare le conclusioni fin dalla prima udienza, perché le prove già disponibili avrebbero reso la causa di pronta soluzione. In realtà il OR non avrebbe dovuto ammettere i capitoli di prova richiesti dai cives, avrebbe dovuto ritenere la prova del passaggio già acquisita attraverso i testimoni esaminati nella fase interdittale e chiudere rapidamente la fase di merito possessorio, consentendo alla convenuta di instaurare rapidamente il giudizio petitorio. I ricorrenti richiamano, poi, i vari momenti del processo, ponendo l'accento su violazioni di termini processuali in relazione al deposito di ordinanze (conseguenti a riserve secondo loro superflue) e al depostio della sentenza, avvenuto dopo circa 200 giorni a far tempo dalla data in cui la causa era stata trattenuta in 11 decisione. Infine, il provvedimento impugnato sarebbe giunto alla conclusione che, per "procedimenti del genere", la "durata fisiologica" si attesterebbe sui quattro anni, ma tale assunto sarebbe del tutto carente di motivazione. I ricorrenti concludono affermando che, considerata l'attività processuale svolta (assai contenuta), il procedimento si sarebbe potuto esaurire nell'arco di un anno. Il motivo non ha fondamento. Il decreto impugnato dopo avere chiarito che il giudizio possessorio era autonomo rispetto a quello petitorio, sicché per ciascuno dei due processi andava condotta un'indagine distinta al fine di valutarne la durata -- ha preso in esame il processo svoltosi in sede possessoria e lo ha ritenuto non scevro da complessità, considerando "il tipo di tutela invocata, la questione riflettente la legittimazione ad agire delle numerose parti in causa, l'incidenza dell'articolato regime vincolistico gravante sul sito". Ha aggiunto che la scelta del giudice (secondo cui il procedimento de quo era distinto in due fasi) non era censurabile quale "lungaggine processuale" ed ha rilevato che l'ammissione della prova testimoniale (sul presupposto della ritenuta insufficienza di quella documentale) non poteva essere considerata come un'indebita dilatazione dei tempi del processo. Ha concluso col rilievo che l'approfondimento istruttorio aveva comunque condotto alla 12 definizione del “merito possessorio" in meno di quattro anni, durata ritenuta “fisiologica", tenuto conto delle questioni dedotte dalle parti. Ciò posto, si deve premettere che la nozione di ragionevole durata non ha carattere assoluto, bensì relativo, e va considerata in concreto, con riferimento al singolo processo, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001, mentre i parametri cronologici elaborati dalla giurisprudenza (della Corte europea e dei giudici nazionali) hanno valore orientativo ma non tassativo. In questo quadro la Corte di merito si è mossa, indicando i dati attraverso i quali è pervenuta a maturare il convincimento espresso con un percorso argomentativo conciso ma sufficiente, che si sottrae alle censure dei ricorrenti, anche sotto il profilo del vizio di motivazione. Invero, fermo il punto che tale vizio deve individuare nella motivazione omissioni, contraddizioni o carenze logiche e non può risolversi in un apprezzamento dei fatti e delle prove diverso da quello compiuto dai giudici del merito, la Corte territoriale ha ritenuto che la controversia possessoria presentasse una certa complessità, in relazione al tipo di tutela invocata, alla legittimazione ad agire delle numerose parti in causa e all'incidenza del regime gravante sul luogo. Non è esatto che il primo dato porterebbe a concludere che tutti i 13 procedimenti possessori siano per definizione complicati. La Corte territoriale non ha compiuto una valutazione in linea teorica o di principio bensì una valutazione in concreto, considerando unitariamente i tre dati suddetti. Né giova il rilievo secondo cui si sarebbe trattato di accertamenti di fatto e non di diritto (ricorso per cassazione, pag. 3), dovendosi replicare che anche i primi ben possono presentare elementi di complessità, come per l'appunto quelli relativi all'esigenza di vagliare (anche) la legittimazione ad agire dei numerosi soggetti che avevano promosso il giudizio. Quanto all'argomento secondo cui i 66 soggetti, rappresentati da un solo procuratore, avrebbero avuto tutti la stessa posizione, si deve osservare che questo aspetto andava comunque verificato, onde l'incidenza che ad esso i giudici del merito hanno attribuito non appare incongrua né illogica, mentre non rileva che poi l'esito di tale verifica si sia espresso in un giudizio di sintesi. E considerazione analoga vale per il regime giuridico dei luoghi, anch'esso espressione di un apprezzamento che, insieme con gli altri elementi richiamati, costituisce motivazione logica e sufficiente e perciò non sindacabile in sede di legittimità - del - giudizio (di merito) secondo cui il procedimento possessorio non era scevro da complessità. I ricorrenti, poi, affermano che il giudizio possessorio si sarebbe risolto in "una stanca ed inutile ripetizione della fase interdittale". Ma, premesso che in questa sede di legittimità non è consentito il 14 riesame degli atti di quel giudizio, si deve osservare che la suddetta affermazione contrasta con l'accertamento dei giudici del merito, secondo cui, stante la ritenuta insufficienza della prova documentale in atti, si era fatto luogo alla prova testimoniale, la cui ammissione non costituiva indebita dilatazione dei tempi processuali. Né può condividersi l'assunto secondo cui il decreto impugnato avrebbe dovuto riconoscere che il OR di TO non doveva ammettere il mezzo istruttorio ma "avrebbe dovuto ritenere la prova del passaggio già acquisita attraverso i testi già escussi nella fase interdittale e chiudere rapidamente la fase di merito possessorio, consentendo alla convenuta di instaurare il più rapidamente possibile il giudizio petitorio” (ricorso per cassazione, pag. 7). In primo luogo, come emerge dallo stesso ricorso per cassazione (pag. 5), i soggetti che poi assunsero la veste di testimoni erano stati ascoltati, nella fase interdittale, “in qualità di informatori", sicché apparteneva al libero convincimento del giudicante valutare se quelle informazioni fossero sufficienti o dovessero aprire la strada ad un formale mezzo istruttorio (prova testimoniale). In secondo luogo, se i ricorrenti intendevano asserire che tale mezzo era superfluo, perché il passaggio non era stato negato dalla signora AP, dovevano indicare in modo specifico quando, in quale atto e in quale momento del giudizio 15 possessorio il riconoscimento era stato operato, in guisa da consentire la verifica circa una eventuale carenza di motivazione ascrivibile al decreto impugnato. In difetto di ciò le critiche dei ricorrenti si risolvono in un apprezzamento delle risultanze di causa diverso da quello compiuto dai giudici di merito e perciò inidoneo ad integrare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, cod. proc.civile. Ne deriva che il giudizio di adeguatezza circa la durata del giudizio possessorio, espresso nel provvedimento impugnato, si sottrae alle censure dei ricorrenti. Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi traendo spunto dalle violazioni di singoli termini ordinatori denunziate dai medesimi ricorrenti, perché la valutazione circa il carattere ragionevole o meno della durata di un processo va compiuta avendo riguardo all'arco complessivo in cui il processo stesso (o una frazione di esso, in riferimento alla quale sia stato addotto un significativo periodo d'inattività processuale) si è svolto, sulla base dei criteri normativamente previsti. La violazione dei termini ordinatori può assumere rilievo quando abbia avuto incidenza concreta, in guisa da condurre ad una durata complessiva irragionevole. Ma quando il processo si sia concluso (o si stia celebrando) in tempi da considerare fisiologici in relazione alla fattispecie reale ed ai parametri normativi, il fatto che all'interno di quell'arco cronologico qualche termine ordinatorio non sia stato osservato non assume 16 rilievo ai fini dell'equa riparazione. Diversamente opinando, bisognerebbe affermare che qualsiasi violazione di un termine ordinatorio rileva ex se nell'ambito della legge n. 89 del 2001, ma un simile risultato ermeneutico sarebbe in contrasto sia con la natura di quei termini sia con la normativa citata. Con il secondo mezzo di cassazione i ricorrenti principali denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 2, par. 1, della C.E.D.U., dell'art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001 e delle norme del cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo al giudizio petitorio, in merito alla "fisiologica durata" stabilita in quattro anni e all'impossibilità di conteggiare i “tempi tecnici” necessari per lo scioglimento delle riserve. Anche con riguardo al giudizio petitorio andrebbe precisato che le parti processuali sono soltanto quattro (gli attori, i Comuni rappresentati da un unico procuratore, i cives rimasti contumaci e gli abitanti del villaggio rappresentati da un unico procuratore). A parte gli attori, tutte le altre parti avrebbero un solo interesse sostanziale, cioè il riconoscimento di una servitù di uso pubblico, sicché anche con riguardo a tale giudizio andrebbe esclusa la complessità della causa derivante dalla pluralità delle parti. Ad ogni modo il decreto impugnato - una volta stabilita in quattro anni la durata fisiologica della causa avrebbe dovuto - concludere che essa aveva già superato il termine ragionevole di 17 cui al citato art.
6. Invece, in modo contraddittorio e immotivato, avrebbe ritenuto che, su quattro anni di pendenza del giudizio, l'eccedenza temporale valutabile fosse pari soltanto a due anni. Del tutto erronea, poi, sarebbe l'affermazione secondo cui nel periodo di sostanziale inattività processuale non andrebbero conteggiati i tempi tecnici per lo scioglimento delle riserve. Quanto alla violazione degli artt. 175 c.p.c. e 81 disp. att. c.p.c., basterebbe considerare che tra la prima udienza di comparizione e la prima udienza d'istruzione trascorsero tre anni, contro i 15 giorni prescritti dalla legge, e che tra la prima udienza istruttoria e la seconda trascorsero 4 mesi. In realtà l'attività svolta nel processo ancora pendente si sarebbe potuta esaurire in un anno. Neppure questo motivo è fondato. Il decreto impugnato ha preso le mosse dal rilievo che il giudizio petitorio era iniziato con citazione del 22 dicembre 1997, sicché, alla data di deposito del ricorso per equa riparazione (18 ottobre 2001), non risultavano ancora decorsi quattro anni. Ha considerato, quindi, l'oggetto del giudizio (negazione di servitù di uso pubblico), nonché il numero delle parti coinvolte (Comune di TO, 66 cittadini rimasti contumaci, altri tre Comuni intervenuti, ulteriori interventi spiegati). Ha tenuto presenti, altresì, l'incidenza delle questioni riflettenti l'eccepita improcedibilità della domanda petitoria, l'eccepita interruzione 18 del processo per morte della AP, le questioni relative agli atti d'intervento. Ha così ritenuto che il periodo di sostanziale inattività, correlato al forzoso rinvio della prima udienza di comparizione per impedimento dell'ufficio ed alla triplice sostituzione dell'istruttore, potesse essere determinato in anni due, in tal guisa stabilendo l'eccedenza temporale valutabile ai fini riparatori. Come si vede, dunque, la Corte di appello ha accertato che nel giudizio in questione (ancora in corso) vi era stato un ritardo di due anni per ingiustificata inattività e in relazione ad esso ha poi commisurato il quantum dell'equa riparazione, in particolare attribuendo rilevanza (tra l'altro) al rinvio della prima udienza di comparizione. La Corte di merito, quindi, ha indicato le fonti del proprio convincimento, che risulta sufficientemente motivato. I ricorrenti oppongono che l'eccedenza temporale valutabile doveva essere superiore, ma - come rilevato esaminando il motivo precedente - si tratta di un diverso apprezzamento dei fatti, inidoneo ad integrare un vizio di motivazione. Quanto alla violazione dei termini ordinatori (peraltro in parte considerate dal decreto, quanto ai rinvii della prima udienza di comparizione), vanno richiamati i rilievi sopra svolti. Con il terzo mezzo di cassazione i ricorrenti principali adducono 19 violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, in relazione al diritto al risarcimento del danno materiale. Affermano di avere chiesto il risarcimento del danno consistente nella “espropriazione di fatto” della loro proprietà derivante dalla lungaggine delle cause in questione. Dal 5 luglio 1993, data dell'ordinanza che disponeva il ripristino degli accessi, la AP e poi i suoi eredi sarebbero stati privati della possibilità di esercitare le facoltà tipiche del diritto di proprietà e, segnatamente, delle facoltà di far valere lo jus excludendi alios e di difendere il sito contro i danni ambientali prodotti dai pretesi cives. Richiamati gli argomenti esposti sul punto dal decreto impugnato, sostengono che la "espropriazione di fatto” non postulerebbe il definitivo accertamento dell'inesistenza della servitù pubblica, essendo vero il contrario, in quanto la "espropriazione" sarebbe perdurante finché non si arrivi ad ottenere una sentenza petitoria che definisca la vicenda. Né i ricorrenti avrebbero chiesto allo Stato il risarcimento dei danni provocato dai cives. Avrebbero invece chiesto il risarcimento dei danni provocati dalle lungaggini processuali che, ritardando la soluzione della controversia, impedirebbero ai proprietari di esercitare i loro diritti. Infatti, l'impossibilità di chiudere gli accessi consentirebbe a tutti di entrare nell'intera proprietà, ormai considerata come un parco 20 pubblico, con danni gravissimi anche all'ecosistema del luogo. Il motivo non ha fondamento. Il decreto impugnato ha ritenuto che il "danno patrimoniale" lamentato dai ricorrenti richiedeva il definitivo accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù pubblica e che il Ministero convenuto non poteva essere chiamato a rispondere di danni arrecati al sito dai beneficiari della tutela possessoria o comunque da terzi, qualora l'area risulti non gravata da alcuna servitù. Ed ha aggiunto che il ristoro di tali danni va chiesto ai diretti responsabili. Questi rilievi sono corretti e, dunque, si sottraggono alle censure dei ricorrenti. Invero, fermo il punto che la questione resta circoscritta al giudizio petitorio (in quanto la durata del giudizio possessorio è stata giudicata ragionevole), il danno patrimoniale in ipotesi liquidabile è senza dubbio correlato all'esito del giudizio, perché l'accertamento dell'esistenza (o inesistenza) della servitù costituisce il presupposto per stabilire se ed in qual misura siano legittime le conseguenti limitazioni del diritto di proprietà dei RI, mentre attualmente l'esercizio di fatto della detta servitù è legittimato dal provvedimento emesso in sede possessoria. Quanto alla c.d. espropriazione di fatto e ai danni che i ricorrenti lamentano per gli abusivi accessi alla loro proprietà, si deve osservare che - a parte la possibilità di attivare le opportune 21 iniziative di tutela nelle sedi competenti si tratta di danni نننعه risalenti ad iniziative arbitrarie o illecite di terzi, che ne devono rispondere direttamente. Con il quarto motivo i ricorrenti principali denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, nonché omessa motivazione in relazione al diritto della signora AP alla liquidazione del danno morale. Il decreto impugnato, senza motivare, non avrebbe liquidato tale danno forse perché, avendo considerato ragionevole la durata del giudizio possessorio, sarebbe pervenuta ad escludere l'esistenza di + qualsiasi tipo di pregiudizio. M. La conclusione sarebbe errata perché il danno morale subito dalla AP sarebbe stato determinato non soltanto dall'ansia per l'attesa della sentenza possessoria ma anche dalla frustrazione di non potere instaurare medio tempore il giudizio petitorio in cui avrebbe potuto spiegare una difesa piena. Il motivo non ha fondamento. A parte ogni questione sulla legittimazione degli eredi a chiedere il danno morale (in ipotesi) subito dalla dante causa, la Corte di appello ha ritenuto congrua la durata del giudizio possessorio. La AP è mancata ai vivi il 14 giugno 1998, cioè appena sei mesi dopo l'inizio del giudizio petitorio, quando una durata irragionevole non era ancora configurabile. In tale contesto nessun 22 danno morale poteva essere riconosciuto. In definitiva, il ricorso principale deve essere respinto.
3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale il Ministero della giustizia denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., nonché motivazione insufficiente o inesistente su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. e, comunque, all'art. 111 della Costituzione. Richiamato il tenore del citato art. 4, afferma che la norma garantirebbe la proponibilità della domanda nell'ambito del procedimento, ma non nel grado di giudizio, dovendosi escludere An il riconoscimento del diritto all'equa riparazione prima della definizione del grado, nel quale la durata irragionevole sarebbe maturata. Diversamente opinando, si consentirebbe alla parte di creare le condizioni per indurre il giudice investito della causa principale ad astenersi o per configurare, in caso di accoglimento della domanda, i presupposti per la sua ricusazione. Ciò in violazione dei principi del giudice naturale e del giusto processo. Sotto altro profilo, poi, il ricorrente incidentale censura il decreto impugnato, sostenendo che la Corte di merito avrebbe omesso d'indicare i criteri seguiti nella quantificazione del danno morale, essendo assolutamente insufficiente il generico riferimento "agli interessi in gioco riflettenti la tutela della proprietà privata in 23 contrapposizione ad esigenze pubblicistiche". Il ricorso è infondato sotto entrambi i profili. Quanto al primo, come questa Corte ha già deciso (con principio condiviso dal collegio), l'art. 4 della legge n. 89 del 1981 ammette la proponibilità della domanda anche nel corso della fase processuale cui si assume imputabile il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Né tale interpretazione si pone in contrasto col principio costituzionale del giudice naturale, perché - derivando l'equa riparazione non da un illecito aquiliano ma da un'obbligazione ex lege - la proposizione in corso di causa della domanda diretta ad ottenere la detta riparazione non dà luogo ad alcuna contrapposizione col giudice del processo, nel quale la violazione del termine di durata ragionevole si assume essersi verificata, né configura un'ipotesi d'incompatibilità 0 d'inopportunità rispetto alla conduzione del medesimo processo (Cass., 7 novembre 2002, n. 15611; Cass., 22 gennaio 2003, n. 920). Quanto al secondo profilo, il decreto impugnato - nella prima parte destinata alla trattazione degli aspetti generali della normativa de qua ha affermato (tra l'altro) che il danno non - patrimoniale risarcibile si sostanzia nel patema d'animo, 24nell'incertezza, nel sentimento di frustrazione e d'ingiustizia derivati dall'attesa della definizione processuale (decreto, pag. 8). In questo quadro ha fatto luogo alla liquidazione (in via equitativa, stante l'impossibilità di una prova specifica sul punto), tenendo conto degli interessi in gioco "riflettenti la tutela della privata proprietà in contrapposizione ad esigenze pubblicistiche". Contrariamente all'assunto del ricorrente incidentale la motivazione è sufficiente, perché dà conto degli elementi utilizzati dalla Corte di merito per pervenire alla formazione del convincimento espresso. Ne deriva che anche il ricorso incidentale deve essere respinto. -Considerata la reciproca soccombenza, si ravvisano giusti 4. motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2003, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il consigliere est. Il Presidente Либи ma CORTE SU SZONE Primes vile CANCELLIERE Deposite \ lieria 29 AGO. 2003 Andrea Bianchi 11 IL CANCELLIERE