Sentenza 21 novembre 2000
Massime • 1
L'omesso versamento delle ritenute d'acconto operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei propri dipendenti, sanzionato dall'art. 2 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, non è più previsto dalla legge come reato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 che ha diversamente disciplinato la materia dei reati tributari, e nel cui testo non figurano fattispecie di reato in continuità normativa rispetto a quella di cui al citato art. 2 della legge n. 516, espressamente abrogata dall'art. 25 del citato D. Lgs. n. 74.
Commentario • 1
- 1. Reato tributario ex art. 10bis e ne bis in idem (Tr. torino, ord. 27.10.2014)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2000, n. 3714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3714 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 21/11/2000
1. Dott. ANTONIO ZUMBO Consigliere SENTENZA
2. " DO DE MA " N. 3714
3. " CL SO " REGISTRO GENERALE
4. " LU LI " N. 25351/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti di AC IG, n. il 18.2.1942 Roma
avverso l'ordinanza del G.I.P. del suddetto Tribunale, che ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio del suddetto e disposto la restituzione degli atti al P.M. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piccialli Letta la requisitoria in data 19.7.2000 del Pubblico Ministero nella persona del sost. P.G. Dr. Geraci che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con richiesta in data 27/12/99, depositata nella propria segreteria il successivo 31/12, il P.M. chiese al G.I.P del Tribunale di Roma il rinvio a giudizio di IG IA, imputato del reato di cui all'art. 2 della L.516/82. Tale richiesta pervenne, come da attestazione di deposito, nella cancelleria del G.I.P. in data 24/1/2000, ma quel giudice, con ordinanza del 23 (dep. il 24) marzo 2000,la dichiarava nulla, con conseguente restituzione degli atti al P.M., ai sensi dell'art. 416 co. c.p.p., come "novellato" dall'art. 17 co. 3 L. 16/12/99 n. 479, in quanto non preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415 bis dello stesso codice, osservando che le nuove disposizioni processuali, la cui violazione configurava una nullità ex artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., erano entrate in vigore il 2 gennaio 2000 in epoca anteriore al deposito presso la propria cancelleria della richiesta del P.M., unico atto idoneo a conferire data certa alla richiesta stessa. Avverso tale provvedimento il P.M. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p., deducendone l'abnormità, in quanto emesso "al di fuori degli schemi processuali", essendo inficiato da erronea applicazione del principio tempus regit actum, in base al quale la propria richiesta di rinvio a giudizio, la cui data computabile ad ogni effetto processuale sarebbe stata quella del 31/12/99, di deposito nella propria segreteria, sarebbe stata formulata nel rispetto della normativa vigente, non ancora prevedente l'avviso ex art. 416 co. 1 in rel. 415 bis c.p.p., introdotto con la citata "novella".
Per di più a tutto voler concedere, la nullità ritenuta dal G.I.P. non sarebbe stata assoluta, ma relativa e non avrebbe potuto essere dichiarata di ufficio inaudita altera parte, potendo solo essere eccepita, al pari di ogni altra questione preliminare ex art. 491 c.p.p., dalla parte interessata, nel contraddittorio dell'udienza preliminare, che il giudice avrebbe dovuto fissare ai sensi dell'art.418 c.p.p. Il P.G. presso questa Corte si è espresso per l'inammissibilità dell'impugnazione, ritenendo corretta anche sulla base di argomenti di raffronto normativo (con la disposizione transitoria di cui all'art. 3 L. 234/97) la tesi del G.I.P. All'esito dell'odierno esame camerale degli atti del ricorso, questa S.C. deve rilevare, in via pregiudiziale, l'irrilevanza penale dell'illecito al quale si riferisce la richiesta di rinvio a giudizio, oggetto del controverso provvedimento di annullamento, con la conseguente necessità della relativa declaratoria assolutoria ex art. 129 c.p.p, in considerazione della quale inutile si appalesa la risoluzione della questione procedurale, nella specie insorta tra P.M. e G.I.P.
L'obbligo della immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p di cause di non punibilità, emergenti con evidenza dagli atti, riferendosi "ad ogni stato e grado del processo", ha carattere generale ed inderogabile, essendo finalizzato (per evidenti ragioni di tutela dell'imputato o indagato, nonché di economia processuale) ad evitare la protrazione di un processo comunque destinato a concludersi con l'assoluzione o proscioglimento.
Non v'è ragione alcuna, pertanto, quantunque la questione posta dal ricorrente ufficio del P.M. all'esame di questa S.C. verta sulla validità o meno della richiesta di rinvio a giudizio e non sulla legittimità sostanziale della stessa, di consentire l'ormai inutile prosecuzione del processo, considerato che dallo stesso contesto degli atti, che hanno dato origine alla querelle processuale tra i due uffici giudiziari, emerge con evidenza la non punibilità del fatto ascritto (nella rubrica della richiesta di rinvio a giudizio) all'imputato IG IA, costituito dalla violazione dell'art. 2 del D.L. 10/7/1982 n. 429 conv. con modd. in L. 7/8/1982 n. 516 e succ. modd., per l'omesso versamento di ritenute d'acconto, ai fini delle imposte dirette, praticate sulle retribuzioni dei dipendenti nell'anno d'imposta 1991, per complessive L. 10.253.000. Tale fatto, di dubbia punibilità già nel vigore della richiamata normativa (tenuto conto della soglie minime dei versamenti omessi introdotte dalla L. 154/91, modificativa dell'art. 2 L. 516/82, in relazione alle diverse fattispecie, correlate o meno alle risultanze della dichiarazione consegnata al sostituito), comunque non è più, oggi, previsto dalla legge come reato, in base alle recenti profonde radicali modifiche della disciplina dei reati tributari (in materia di I.V.A ed I.I.D.D.) apportate dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74, nel cui testo non risultano fattispecie di reato riproduttive,
o comunque in "continuità normativa", rispetto a quella di cui all'art. 2 della previgente L. 516/82, il cui titolo I (nel quale era compreso detto articolo) è stato espressamente e completamente abrogato ex art. 25 co. 1 lett. d) cit. D.Lgvo.
D'altra parte, l'abolizione del principio di ultrattività delle norme sanzionatorie tributarie, già dettato dall'art. 20 della legge n. 4 del 1929, da parte dell'art. 24 co. 1 del D.Lgvo 30/12/1999 n.507, comporta l'applicabilità alla fattispecie del generale principio di diritto intertemporale di cui all'art. 2 C.P., a termini del quale non può essere punito chi abbia commesso un fatto che costituente reato all'epoca della sua commissione, non sia più previsto come tale in base alla legge sopravvenuta.
Questa Corte, pertanto, essendo tenuta ex art. 609 co. 2 c.p.p., in rel. all'art. 129 cit., a rilevare d'ufficio detta non punibilità, deve in definitiva, annullare senza rinvio il provvedimento impugnato con la relativa declaratoria assolutoria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, perché il fatto ascritto all'imputato non è previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2000