Sentenza 9 aprile 2002
Massime • 1
Non è qualificabile come abnorme, e non è pertanto suscettibile di essere direttamente impugnata con ricorso per cassazione, l'ordinanza con cui il tribunale, in sede di convalida dell'arresto, ha ritenuto la nullità della delega conferita dal Procuratore della Repubblica ad un ufficiale di polizia giudiziaria per lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero, ai sensi dell'art. 72, ultimo comma dell'ordinamento giudiziario, come modificato dall'art. 58 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479, poiché tale provvedimento, funzionale esclusivamente alla verifica dei presupposti del giudizio, e,in particolare, della regolare costituzione del contraddittorio, non determina una stasi processuale, attesa la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/2002, n. 31036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31036 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Silvio - Presidente - del 09/04/2002
1. Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA Benito R. - Consigliere - N. 888
3. Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PETITTI Stefano - Consigliere - N. 031528/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI ANCONA;
Nei confronti di:
1) LI VE N. IL 20/10/1979;
2) OV DA N. IL 20/08/1979;
avverso ORDINANZA del 08/02/2000 TRIBUNALE DI ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PETITTI STEFANO lette le conclusioni del P.G..
FATTO
Il Tribunale di Ancona, all'udienza di convalida dell'arresto di KO VE e di AC AD, "rilevato che il pubblico ministero delegato a partecipare all'udienza nella persona di un maresciallo della Guardia di finanza non era legittimato a rappresentare la pubblica accusa nel procedimento di convalida di arresto, giacché in questo possono essere delegati a tale scopo solo uditori giudiziari o vice procuratori onorari addetti all'ufficio da almeno sei mesi, sicché appare nulla la delega del PM datata 8.2.2000 ed irregolare la costituzione dell'udienza di convalida dell'arresto per la mancanza formale di un rappresentante del PM", ordinava che le arrestate venissero riconsegnate alla PG che aveva proceduto all'arresto, per quanto di competenza, disponendo altresì la restituzione degli atti al PM per quanto di competenza. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona assumendo la illegittimità del provvedimento, in quanto, in primo luogo, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione il disposto dell'art. 162, comma 2, disp. att. c.p.p., secondo il quale la delega, nel caso di giudizio direttissimo, può essere conferita anche per la partecipazione alla contestuale udienza di convalida. In secondo luogo il ricorrente rileva che la Corte costituzionale, con sentenza n. 333 del 1990, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 r.d. n. 12 del 1941, nella parte in cui consente al Procuratore della Repubblica presso la Pretura di delegare lo svolgimento delle funzioni di P.M. in udienza dibattimentale a un ufficiale di P.G., e dell'art. 162 comma 2 disp. att. c.p.p., nella parte in cui consente di conferire tale delega anche per l'udienza di convalida, e che, a sua volta, questa Corte ha affermato che l'art. 72 del r.d. n. 12 del 1941 designa categorie tassative nell'ambito delle quali può essere consentita l'attribuzione delle funzioni di P.M. in udienza nel giudizio pretorile e che il mancato rispetto dell'ordine enunciato in tale articolo non è sanzionato da previsione speciale di nullità, ne' rientra tra le nullità di ordine generale.
Da ultimo, il ricorrente si duole che il Tribunale abbia pronunciato la nullità della delega: si tratterebbe, infatti, di un atto esplicativo di un rapporto intercorrente in via diretta soltanto tra Procuratore della Repubblica e P.M. delegato all'udienza, rispetto al quale l'ordinamento non prevede un sindacato da parte dell'organo giudicante, sicché la pronuncia di nullità in questione integrerebbe un vero e proprio atto abnorme, in quanto devierebbe bruscamente dal dettato normativo e interferirebbe nelle determinazioni e nell'esercizio delle funzioni riservate al Procuratore della Repubblica.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 568, comma 4, c.p.p., in quanto proposto avverso provvedimento inoppugnabile e che non può essere considerato abnorme e, in quanto tale, impugnabile. Nella propria requisitoria, il Procuratore Generale presso questa Corte, dopo aver ricordato i principi in tema di abnormità dei provvedimenti giudiziari, ha rilevato che "la valutazione della nullità della delega è stata fatta dal Tribunale incidente tantum giacché il provvedimento finale si fonda sulla non legittimazione del maresciallo a svolgere le funzioni di P.M. di udienza nell'udienza di convalida dell'arresto" e ha ritenuto che, "nel caso di specie, senza necessità di esprimere un giudizio sulla validità del provvedimento impugnato, che non è in discussione in questa sede (conf. Cass., ord. sez. 5^ n. 4518/00), non ricorrono i requisiti per definire il provvedimento come abnorme. Quand'anche fosse fondata la tesi del ricorrente, circa la non ricorrenza della ritenuta nullità, per cui l'ordinanza sarebbe giuridicamente erronea", prosegue il Procuratore Generale, "il ricorso sarebbe comunque inammissibile, perché, come si è sopra chiarito, non ogni illegittimità dà luogo ad abnormità (conf. Cass., Sez. 5^ ord. n. 4518 del 24 novembre 2000)". "Nè può ritenersi", osserva ancora il P.G., "che il provvedimento sia manifestazione di un legittimo potere esercitato, però, al di là di ogni ragionevole limite previsto dal sistema. Deve, invero, rilevarsi come rientri nei poteri-doveri del giudice la verifica, in limine l'ITIS, della regolarit?' della costituzione del rapporto processuale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Il provvedimento non crea una stasi processuale non altrimenti rimovibile, poiché gli atti sono stati trasmessi al soggetto titolare delle attività di impulso processuale. Il provvedimento, poi, si concretizza in un mero atto di impulso che non pregiudica diritti e poteri delle parti, i quali ben potranno esplicarsi nelle sedi previste. Nel caso, il giudice ha adottato un provvedimento perfettamente coerente sul piano giuridico con le conclusioni alle quali è pervenuto e che si inquadra nei poteri conferitigli dall'ordinamento nelle ipotesi in cui ritenga non regolarmente integratisi i presupposti del giudizio (conf. - Cass. Sez. 2^ sent. n. 2156/01)". Sulla base di tali argomentazioni il P.G. ha quindi chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
La Corte condivide pienamente le considerazioni svolte dal Procuratore Generale, dovendosi escludere, per le ragioni da questi esposte, che il provvedimento impugnato sia un provvedimento abnorme. A tal proposito deve solo sottolinearsi che correttamente il P.G. ha ritenuto il carattere incidentale della pronuncia di nullità concernente la delega dal Procuratore della Repubblica al maresciallo a svolgere le funzioni di pubblico ministero nell'udienza di convalida rispetto all'accertamento della regolarità della costituzione del contraddittorio nell'udienza di convalida, giacché tale pronuncia non è trasfusa nella parte dispositiva del provvedimento censurato.
In conclusione, poiché il giudice ha adottato un provvedimento perfettamente coerente sul piano giuridico con le conclusioni alle quali è pervenuto e che si inquadra nei poteri conferitigli dall'ordinamento nelle ipotesi in cui ritenga non regolarmente integrati i presupposti del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto nei confronti di un provvedimento di per sè non impugnabile e che, non essendo abnorme, non è neanche impugnabile sotto questo profilo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2002