Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/03/2003, n. 3098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3098 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
EBENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 Quinqu LEGGE 26/5/84 m. 159ее 68220 its ITALIANA REPUBBLICA 0 30 98/0 3 IN LA CORT SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno Saccucci Presidente R.G. n. 2807/2000 Dott. IM Oddo Cons.Relatore Cron. 7142 Dott. Mario Cicala Consigliere Rep. Dott. Giuseppe V.A. Magno Consigliere Ud. 1 luglio 2002 Dott. Salvatore Di Palma Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi in genere / a- SENTENZA gevolazioni / sisma sul ricorso proposto il 26 gennaio 2000 da: del 1984. Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
HE IM elettivamente domiciliato in Assici, al corso Mazzini, n. 16, presso il rag. Mario Ferrini intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del- . l'Umbria sez. I n. 539 del 28 gennaio 1999. N Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1 lu- glio 2002 dal Consigliere dott. IM Oddo;
2897 proc. n. 2807/2000 R.G. udito per il ricorrente l'avv. dello Stato dott. Ruggero Di Martino, che ha chiesto la cassazione della sentenza;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria provinciale di Perugia, con sentenza dell'1 febbraio 1996, sul rilievo che l'impugnazione era stata tardi- vamente proposta, dichiarava inammissibile il ricorso di IM HE avverso l'iscrizione a ruolo notificagli per Irpef 1985 in re- lazione ad imposta in precedenza sospesa ai sensi della legge n. 363/84. L'appello del contribuente contro la decisione era accolto il 28 gen- naio 1999 dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, la quale, premesso che il ricorso era stato proposto tempestivamente, dichiarò illegittima l'iscrizione a ruolo perché in sede di liquidazione non risultavano detratte dalla base imponibile, ai sensi dell'art. 3, co. 2bis, 1. 28 febbraio 1986, n. 46, le somme relative al versamento del- le imposte, il cui pagamento era stato sospeso con l'art. 13quinquies, d.l. 26 maggio 1984, n. 159, in relazione agli eventi sismici verifica- tisi in Umbria il 29 aprile 1984. Il Ministero delle Finanze ricorreva con un motivo avverso la senten- za e l'intimato non si costituiva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente con l'unico motivo denuncia la violazione e falsa appli- cazione dell'art. 28, 1, 13 maggio 1999, n. 133, dell'art. 3, co. 2bis, proc. n. 2807/2000 R.G. d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, dell'art. 13, 1° co., 1. 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 10, 1. 28 febbraio 1986, n. 46, dell'art. 2, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, e del d.l. 29 maggio 1989, n. 202, conver- tito dalla legge n. 263 del 1989. Deduce che la prima delle disposizioni menzionate, sopravvenuta al- la sentenza impugnata, imporrebbe di interpretare l'art. 3, d. I. n. 791/1985, e l'art. 13, 1. n. 449/1997, nel senso che le somme dovute a titolo di imposte e contributi, il cui pagamento era stato sospeso o differito dalle disposizioni normative adottate in conseguenza di ca- lamità pubbliche, non costituivano un onere deducibile per il corri- spondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, e che l'assunto, secondo il quale con le norme citate sarebbe sta- to introdotto un diverso schema di agevolazione, come quello che si 211 avrebbe con la determinazione di una base imponibile depurata dalla relativa imposta, non avrebbe base logica né giuridica, postulando l'inclusione delle imposte gravanti sul reddito tra i componenti della base imponibile dello stesso. Non sarebbe possibile, quindi, configurare al momento del paga- mento una detraibilità delle imposte sospese e costituire in tale ma- niera un collegamento tra periodi d'imposta diversi. Il motivo è infondato. E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui l'art. 3, co. 2bis, d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, conv. con modificazioni in l. 28 febbraio 1986, n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, in virtù proc. n. 2807/2000 R.G. 3 dell'art. 13-quinquies, d.l. 26 maggio 1984, n. 159, conv. con modifi- cazioni in I. 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i re- sidenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini del- l'Irpef e dell'Ilor deve essere considerato, in virtù dell'interpreta- zione autentica di cui all'art. 28, 1. 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11, 1. 18 febbraio 1999, n. 28, quale norma introdut- tiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei ver- samenti sospesi (cfr.: Cass. civ., sez. V, ent. 18 aprile 2000, n. 4945; Cass. civ., sez. V, sent. 5 aprile 2001, n. 8659; Cass. civ., sez. V, sent. 26 luglio 2001, n. 10236; Cass. civ., sez. V, sent. 18 gennaio 2002, n. 512). Il ricorrente non prospetta nuove ragioni che possano indurre ad un ripensamento della questione e conseguentemente l'impugnazione proposta deve essere rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma l'1 luglio 2002. Il consigliere est. Il presidente хино осчис dott. IM Oddo dott. Bruno Sacqucci Il cancellieré IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA -Oggi 3 MAR. 2003 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio r proc. n. 2807/2000 R.G.