Sentenza 13 maggio 2010
Massime • 1
L'annullamento di decreto di sequestro preventivo disposto dal tribunale del riesame per difetto assoluto di motivazione non preclude l'adozione di analogo provvedimento, allorché i presupposti per l'adozione della misura persistano e non siano stati opportunamente valutati nel primo decreto. (Fattispecie relativa a sequestro di appartamento di 42 mq. adibito a dormitorio, per otto posti letto, di stranieri clandestini verso corrispettivo di 150 euro mensili per posto, disposto in relazione al delitto di cui all'art. 12, comma 5-bis t.u. immigrazione). Conf. sez. I, 18 febbraio 2009 n. 11270, Bertozzi, non massimata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2010, n. 20286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20286 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/05/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1469
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 41547/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB EL FA KARM, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza pronunziata ex art. 324 c.p.p. in data 21.9.2009 dal Tribunale di Milano;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI Mariastefania;
Udito il Sostituto Procuratore generale dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano investito ex art. 324 c.p.p. dalla richiesta di riesame presentata nell'interesse di AB EL FA KARM, indagato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 comma 5-bis, confermava il decreto di sequestro preventivo dell'appartamento, sito in Milano, via Abbinati 1, di proprietà dell'AB EL FA.
A ragione della decisione, e in risposta alle deduzioni difensive, il Tribunale osservava che il precedente provvedimento del Tribunale del riesame, che in data 24.7.2009 aveva annullato analogo decreto di sequestro preventivo relativo allo stesso immobile, non costituiva una preclusione dal momento che quell'annullamento era motivato da difetto assoluto di motivazione e non da valutazione sulla insussistenza dei presupposti per la misura. Nel merito, e per quanto interessa ai fini del ricorso, il Tribunale osservava quindi che il sequestro andava confermato perché il fumus del reato ipotizzato emergeva dalla obiettiva destinazione dell'immobile - di soli 42 mq., situato in zona periferica di Milano, accatastato come popolare, verosimilmente in situazione di degrado e allestito con otto posti letto, in violazione così delle norme igienico-sanitarie - a "dormitorio" di cittadini stranieri, due dei quali, irregolari sul territorio dello Stato, avevano dichiarato di pagare 150,00 Euro mensili a posto letto. L'ingiusto profitto, sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo, risultava in particolare dalla alterazione del rapporto sinallagmatico che discendeva dalla consistente sproporzione esistente tra il profitto realizzato mediante l'"affitto" dei posti letto nelle condizioni di illegalità descritte rispetto a quello verosimilmente adeguato alle condizioni dell'immobile se locato lecitamente.
2. Ricorre AB EL FA KARM, personalmente, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.
2.1. Con il primo motivo, premesse le vicende processuali relative al primo decreto annullato, denunzia violazione del principio del giudicato cautelare e dell'art. 649 c.p.p.. Afferma che il Tribunale del riesame non s'era limitato ad annullare il precedente decreto di sequestro per mancanza di motivazione, ma aveva anche rilevato (al punto 2.2.) l'inesistenza di fumus in ordine al reato contestato, evidenziando come mancassero elementi da cui desumere l'esistenza della finalità d'ingiusto profitto.
2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 321 c.p.p. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5-bis, per mancanza dell'ingiusto profitto. Osserva che il reato contestato non poteva dirsi integrato neppure a livello di fumus, in quanto il canone percepito, comprensivo di spese condominiali e di spese per le utenze, non era sproporzionato al valore di mercato per una città come Milano. La circostanza che lo stesso canone fosse pagato anche da soggetti non clandestini escludeva poi la sussistenza di una situazione di sfruttamento della condizione di clandestinità, requisito indispensabile per la configurazione della fattispecie ipotizzata.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso, concernente la preclusione che sarebbe derivata dal precedente sequestro annullato ad opera del Tribunale del riesame, è manifestamente infondato. Dal testo del provvedimento, allegato dal ricorrente, risulta che al punto 2.1. il Tribunale illustrava i principi cui intendeva attenersi e al punto 2.2. faceva applicazione di detti principi al caso di specie rilevando che l'ordinanza era sostanzialmente del tutto "priva di motivazione in ordine al fumus" dal momento che la misura si limitava a richiamare una informativa non allegata e che neppure dal contesto della richiesta del Pubblico ministero - non formalmente richiamata e che si limitava in ogni caso ad enunciare che otto cittadini, presumibilmente senza permesso di soggiorno, pagavano per otto posti letto 150,00 (ciascuno) - emergeva l'alterazione dell'equilibrio delle prestazioni.
L'ingiustizia del profitto non risultava quindi affatto esclusa sulla base degli stessi elementi posti a fondamento della nuova misura cautelare, ma semplicemente ritenuta allo stato non dimostrata perché non risultavano, ne' direttamente ne' indirettamente, i dati fattuali che ne dovevano provare la sussistenza.
In siffatta situazione non può dunque ritenersi preclusa la emissione di nuova misura che si fonda su elementi di fatto preesistenti ma non considerati (S.U. 31 marzo 2004, n. 18339, Donelli;
25 giugno 1997, n. 8, Gibilras;
8 luglio 1994, n. 11, Buffa;
12 ottobre 1993, n. 20, Durante, nonché Sez. 1, n. 11270 del 5.2.2009, Masone, non massimata).
2. Inammissibile è quindi il secondo motivo.
Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo o probatorio è previsto difatti dall'art. 325 c.p.p., comma 1, solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errori in indicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali, però, da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Conf. S.U., n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov;
S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio;
S.U., n. 5876 del 28.1.2004, Bevilacqua;
S.U., n. 5 del 26/02/1991, Bruno, secondo cui la sola mancanza assoluta di motivazione, pur essendo espressamente prevista dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ed essendo dunque deducibile come motivo di ricorso esclusivamente ai sensi di tale previsione, costituendo altresì violazione di legge può essere addotta come motivo di ricorso nei casi in cui questo sia espressamente limitato a detta violazione).
2.1. Ora nel caso di specie il provvedimento impugnato non è affatto immotivato e le ragioni che lo sostengono sono anzi oggetto di illustrazione coerente, comprensibile e giuridicamente corretta. Del tutto adeguata è infatti la valutazione del fumus di assoluta sproporzione del rapporto sinallagmatico sulla base della obiettiva condizione dell'alloggio, del numero sproporzionato dei posti letto predisposti, del prezzo richiesto per ogni singolo posto letto. Ed è corretto ritenere che anche l'introito corrispondente alla sicura elusione fiscale che si realizza mediante la locazione a soggetti che, per la loro condizione di illegalità nel territorio dello Stato, non potranno mai chiedere la registrazione o la regolarizzazione del rapporto locativo, contribuisca ad incrementare un profitto già di per sè ingiusto. Nè può rilevare che in concreto analogo profitto ingiusto fosse realizzato anche a danno di stranieri non irregolari non profittando della loro condizione di illegalità ma di altre situazioni produttive di imparità nel rapporto negoziale, che non rivelano ai fini della sanzione penale ma nulla tolgono alla obiettiva sproporzione, e quindi ingiustizia, dei profitti in tal modo realizzati.
Quanto ai rilievi che attengono ai diversi parametri estimativi che secondo il ricorso si sarebbero dovuti considerare, le censure si risolvono in doglianze sulla bontà, plausibilità o completezza degli argomenti addotti, non prospettabili a norma del richiamato art. 325 c.p.p., comma 1. 3. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010