Sentenza 23 maggio 2007
Massime • 1
La declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10, comma secondo, L. n. 46 del 2006, operata dalla Corte Cost. con la sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007, ha effetto retroattivo e incide sui ricorsi proposti dal pubblico ministero, dopo l'entrata in vigore della legge, contro le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di primo grado. Ne consegue che, se tali ricorsi riguardano il vizio di motivazione della sentenza impugnata, gli stessi non possono essere qualificati come ricorsi immediati presentati ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. e pertanto il giudice di legittimità deve disporne la conversione in appello, mezzo d'impugnazione nel frattempo divenuto accessibile al pubblico ministero per effetto della menzionata pronunzia del giudice delle leggi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2007, n. 25542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25542 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 23/05/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - ORDINANZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 810
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 047026/2006
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di AVEZZANO;
nei confronti di:
1) TI ISMET, N. IL 05/02/1962;
2) MILANO ASSICURAZIONI RESP. CIV.;
avverso SENTENZA del 27/09/2006 TRIBUNALE di AVEZZANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello;
udito, per la parte civile, l'Avv. IACONE Alfredo, in sostituzione dell'Avv. CIOCCI Giovanni, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello;
Udito il difensore Avv. FALCOLINI Enrico che ha concluso per la conversione del ricorso in appello.
La Corte:
OSSERVA
1) Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano ha proposto ricorso contro la sentenza 27 settembre 2006 del Tribunale di Avezzano che ha assolto TI ISMET dal reato di cui all'art. 589 cod. pen. in danno di DI IC AS.
Il ricorrente, con l'impugnazione proposta, deduce sia la violazione di legge che il vizio di motivazione che caratterizzerebbero la sentenza impugnata della quale chiede l'annullamento. 2) Con sentenza in data 6 febbraio 2007 n. 26 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata L. n. 46, art. 1, nella parte in cui esclude che il p.m. possa appellare le sentenze di proscioglimento, e dell'art. 10, comma 2 della medesima legge nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal p.m. contro una sentenza di proscioglimento prima della entrata in vigore dell'indicata legge sia dichiarato inammissibile. 3) Come è stato affermato da questa Corte (v. sentenza sez. 1, 14 febbraio 2007 n. 7895) nel caso di dichiarazione di inammissibilità dell'appello e ricorso conseguente del p.m. non ci si trova in presenza di un ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art.569 c.p.p. e l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte
costituzionale fa venir meno la validità della pronunzia di inammissibilità dell'appello con la conseguenza che gli atti dovranno essere trasmessi al giudice di appello originariamente investito per il giudizio sull'impugnazione inizialmente proposta. 4) A non diversa conclusione deve pervenirsi nel caso in cui, dopo l'entrata in vigore della L. n. 46, il pubblico ministero abbia proposto ricorso in cassazione proponendo motivi riguardanti il vizio di motivazione.
In tal caso infatti il ricorso non può essere qualificato come ricorso immediato proposto ai sensi dell'art. 569 c.p.p. perché il comma 3 della medesima norma esclude che possa proporsi il ricorso immediato nei casi previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d ed e.
In tali casi dunque il giudice di legittimità deve disporre la conversione del ricorso in appello - mezzo d'impugnazione nel frattempo divenuto ammissibile per il p.m. - a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5 (in questo senso è ormai orientata la conforme giurisprudenza di legittimità: v. Cass., sez. 3^, 15 febbraio 2007 n. 12292, Sow Balla;
sez. 1, 2 marzo 2007 n. 9705, Povera Salazar;
sez. 3, 15 febbraio 2007 n. 8080, Santaniello). Il ricorso in esame, proposto anche per vizi della motivazione, va dunque convertito in appello con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello dell'Aquila.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, qualificato il ricorso come appello dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello dell'Aquila.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2007