Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2007, n. 25542
CASS
Sentenza 23 maggio 2007

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La declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10, comma secondo, L. n. 46 del 2006, operata dalla Corte Cost. con la sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007, ha effetto retroattivo e incide sui ricorsi proposti dal pubblico ministero, dopo l'entrata in vigore della legge, contro le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di primo grado. Ne consegue che, se tali ricorsi riguardano il vizio di motivazione della sentenza impugnata, gli stessi non possono essere qualificati come ricorsi immediati presentati ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. e pertanto il giudice di legittimità deve disporne la conversione in appello, mezzo d'impugnazione nel frattempo divenuto accessibile al pubblico ministero per effetto della menzionata pronunzia del giudice delle leggi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2007, n. 25542
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25542
    Data del deposito : 23 maggio 2007

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