Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2007, n. 7895
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Sentenza 14 febbraio 2007

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Nel caso di ricorso per cassazione del P.M. avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado, proposto dopo che l'appello a suo tempo ritualmente presentato contro la stessa è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello in base al disposto dell'art. 10 comma secondo l. n. 46 del 2006, la Corte di cassazione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007 dichiarativa, con effetti retroattivi, della illegittimità del citato art. 10 comma secondo nonché dell'art. 593 cod. proc. pen. nel testo novellato, deve annullare senza rinvio la ordinanza di inammissibilità e, sempre che il ricorso non presenti inammissibilità formali o che non sussistano condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve, sul presupposto della reviviscenza dell'originario appello, restituire gli atti al giudice di appello per il processo di secondo grado, il cui "devolutum" è fissato anche dai motivi nuovi eventualmente presentati ai sensi dell'art. 585 comma quarto cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2007, n. 7895
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7895
    Data del deposito : 14 febbraio 2007

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