Sentenza 14 febbraio 2007
Massime • 1
Nel caso di ricorso per cassazione del P.M. avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado, proposto dopo che l'appello a suo tempo ritualmente presentato contro la stessa è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello in base al disposto dell'art. 10 comma secondo l. n. 46 del 2006, la Corte di cassazione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007 dichiarativa, con effetti retroattivi, della illegittimità del citato art. 10 comma secondo nonché dell'art. 593 cod. proc. pen. nel testo novellato, deve annullare senza rinvio la ordinanza di inammissibilità e, sempre che il ricorso non presenti inammissibilità formali o che non sussistano condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve, sul presupposto della reviviscenza dell'originario appello, restituire gli atti al giudice di appello per il processo di secondo grado, il cui "devolutum" è fissato anche dai motivi nuovi eventualmente presentati ai sensi dell'art. 585 comma quarto cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2007, n. 7895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7895 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2007 |
Testo completo
# 78 95 / 07 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 14/02/2007
SENTENZA
N. 240,07 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. GEMELLI TORQUATO
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. CHIEFFI SEVERO
N. 038791/2006 2. Dott.SANTACROCE GIORGIO
3. Dott. GRANERO FRANCANTONIO "T
" 4. Dott. CORRADINI GRAZIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORIORDZWANZA sul ricorso proposto da : ле PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE APPELLO di GENOVA TRIBUNALE
nei confronti di:
N. IL 29/10/1976 1) SU RUSLAN
avverso SENTENZA del 17/10/2005
TRIBUNALE di GENOVA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CHIEFFI SEVERO
е
che ha concluso per l'annullamento senno rinvio dell'ordinance di inamminibilità e trammimone atti alla Corte di Appello digenous per il quidinio di appells.
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
e Fatto e diritto
Con ordinanza 06/04/2006 la Corte di Appello di Genova, preso atto della nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p. come novellato dall'art. 1 L. 46/2006, dichiarava inammissibile l'appello proposto dal Procuratore Generale nei confronti di AS AN in relazione alla sentenza 17/10/2005, con la quale il Tribunale in sede aveva assolto l'imputato dal reato previsto dall'art. 14 co. 5 ter D. L.vo 286/1998 e succ. mod. perché il fatto non costituisce reato.
A seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata ai sensi dell'art. 10 co. 2 L. 46/2006, il Procuratore Generale ha proposto rituale ricorso avverso la sentenza di assoluzione, chiedendone l'annullamento con rinvio per violazione di legge e vizio della motivazione.
Va premesso che con sentenza n. 26/2007 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 1 L. 46/2006 “nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento ...", sia dell'art. 10 co. 2 legge citata "nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile".
Ciò rilevato, nel caso di specie il Pubblico Ministero, prima della data di entrata in vigore della L. 46/2006, ha proposto appello avverso la predetta sentenza del Tribunale e non il ricorso “per saltum" previsto dall'art. 569
c.p.p.. Tale impugnazione era pienamente ammissibile, in quanto proposta secondo le norme processuali vigenti all'epoca, ma è stata caducata con l'ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte di Appello in applicazione dell'art. 10 co. 2 L. 46/2006. Ne consegue che, una volta dichiarata l'incostituzionalità della norma predetta, in presenza di una situazione processuale non ancora definita, l'ordinanza di inammissibilità
1 dell'appello deve essere annullata senza rinvio. Infatti tale ordinanza, trattandosi di provvedimento decisorio di carattere processuale non impugnabile che ha definito un grado del giudizio, deve essere stralciata dal processo, in quanto detta ordinanza non ha più il potere di produrre effetti giuridici a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 10 co. 2 L.
46/2006. Pertanto, una volta espunta dal codice di rito la norma che esclude la proposizione dell'appello da parte del Pubblico Ministero avverso le sentenze di proscioglimento, deve ritenersi che l'appello a suo tempo proposto sia pienamente valido al fine della celebrazione del processo davanti alla Corte di
Appello competente. Ne consegue che non ricorrendo profili di
-
inammissibilità formale del ricorso proposto dal P.G. e non ravvisandosi le condizioni per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. -
senza rinvio dell'ordinanza di inammissibilità previo annullamento dell'appello, gli atti devono essere trasmessi alla Corte di Appello di Genova, che giudicherà sui motivi originariamente proposti a sostegno dell'appello su quelli nuovi eventualmente presentati ai sensi dell'art. 585 co. 4 c.p.p.
nell'ambito del "devolutum".
P.T.M. La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte di Appello di Genova in data 06/04/2006 e dispone la trasmissione degli atti alla stessa Corte per il giudizio di secondo grado.
Roma 14/02/2007 Il PresidenteProaldenteJuli Il Consigliere est.
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA
24 FEB 2007
IL CANCELLIERE 2 Resatua Pani