Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2025, n. 37211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37211 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
37211-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dall identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
composta da
OL IL GE ZO TI AT OR Tripiccione FA D'AR
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
Sent. n. sez. 1030/2025
- relatore -
SENTENZA
UP - 23/09/2025 R.G.N. 17013/2025
sui ricorsi proposti da
1) AP RA, nata ad [...] il [...] 2) GA EO, nato in [...] il [...]
avverso la sentenza del 12/11/2024 della Corte di appello di L'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere TI AT;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte del difensore dei ricorrenti, avv. Tullio Zampacorta, che ha insistito per l'accoglimento di entrambi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di RA AP e del cittadino rumeno EO GA per il delitto di cui all'art. 574-bis, cod. pen., per aver trattenuto in Romania il loro figlio minore, nato il [...], in [...] emesso dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila il 30 settembre seguente, con cui il bambino veniva affidato in via provvisoria ed urgente ai servizi sociali del Comune di Montesilvano (PE), e del successivo decreto dello stesso Tribunale del 26 ottobre dello stesso anno, loro notificato il 29 novembre seguente, che ne aveva sospeso la responsabilità genitoriale. Impugnano tale decisione entrambi gli imputati, con separati atti del loro comune difensore.
2. Per la AP si deduce la nullità della sentenza di primo grado e degli atti consequenziali per violazione del diritto di difesa, nonché la manifesta illogicità della motivazione con la quale la Corte d'appello ha respinto la relativa eccezione: ella, infatti, sarebbe stata impedita a partecipare all'udienza conclusiva tenutasi dinanzi al Tribunale di Pescara, essendo allora sottoposta a detenzione domiciliare e non essendone stata disposta la traduzione. La sentenza impugnata ha respinto la doglianza, rilevando che il Tribunale, nel disporre il rinvio ad una successiva udienza, aveva comunicato all'imputata, presente, che, se avesse inteso parteciparvi, avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione al competente Magistrato di sorveglianza, ciò che non era
avvenuto.
Replica il ricorso, con citazione di precedenti di legittimità: che un tale onere per l'imputato non è previsto dalle norme di rito;
che l'imputata non aveva reso una dichiarazione di rinuncia a partecipare all'udienza; e che il giudicante, qualora sia a conoscenza, in qualsiasi modo, della privazione di libertà dell'imputato per altra causa, è tenuto a rimuovere detto impedimento o, se ciò non sia possibile, a rinviare il processo, verificandosi altrimenti una nullità assoluta dei relativi atti.
3. Per GA, la difesa denuncia vizi di motivazione della sentenza, in relazione al giudizio di colpevolezza, lamentando il difetto del dolo. Osserva, in proposito: che la sospensione della potestà genitoriale è divenuta nota all'imputato quando già il bambino era in Romania, non potendosi perciò configurare alcuna illecita conduzione all'estero; che, di conseguenza, il minore era soggetto alla legislazione del paese di origine dei genitori e non a quella italiana;
che vi era un documento sottoscritto dal capo della Sezione consolare
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rumena ed indirizzato al Tribunale per i minorenni di L'Aquila, nonché prodotto dalla difesa nel presente giudizio, con il quale si sollecitava il rimpatrio del minore in Romania, per essere affidato agli zii paterni, avendo perciò l'imputato agito in buona fede, nella convinzione di dover dar sèguito a tale atto. Su tutti questi profili, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe sostanzialmente apparente.
4. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, chiedendo di rigettare entrambi i ricorsi.
5. Ha depositato conclusioni scritte la difesa, per entrambi i ricorrenti, insistendo per l'accoglimento dei ricorsi e ribadendone le argomentazioni, in particolare per la AP.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso dell'imputata AP è fondato. Dall'esame dei verbali d'udienza del Tribunale - consentito a questa Corte per la natura procedurale della questione devolutale risulta la seguente situazione: - all'udienza del 5 giugno 2023, presente l'imputata, allora sottoposta a detenzione domiciliare nell'ambito di un diverso procedimento, il dibattimento è stato rinviato al 3 luglio successivo, con avviso all'imputata della necessità di chiedere l'autorizzazione al Magistrato di sorveglianza, qualora avesse inteso prendervi parte;
- all'udienza del 3 luglio, l'imputata è rimasta assente ed il dibattimento è stato rinviato per l'impedimento a comparire del suo difensore, senza che sia stata ordinata la traduzione dell'imputata per quella successiva e senza che risultasse venuta meno, nel frattempo, la sua condizione detentiva;
-- alla successiva udienza, tenutasi il 17 luglio seguente, l'imputata non è comparsa ed il processo è proseguito con la discussione delle parti e l'emissione della sentenza. A quest'ultima udienza, dunque, l'imputata non è stata messa in condizione. di essere presente, non essendone stata disposta la traduzione o, comunque, non essendo stata altrimenti autorizzata a comparire. Infatti, l'avviso della necessità di chiedere al Magistrato di sorveglianza, a tal fine, l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione, con la conseguente possibilità ritenere la sua inerzia come implicita ma inequivoca rinuncia a presenziare, è stato formulato dal Tribunale con esclusivo riferimento all'udienza del 3 luglio e non anche per tutte le eventuali udienze successive: con la conseguenza che, per quella del 17 luglio, sarebbe stato
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necessario uno specifico ed ulteriore provvedimento del Tribunale che rimuovesse l'impedimento e che, però, non è intervenuto. Lo svolgimento del processo nonostante l'impedimento assoluto dell'imputata a comparire comporta la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e di tutti gli atti successivi e consequenziali (art. 185, comma 1, cod. proc. pen.), e dunque di entrambe le sentenze di merito (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, [...], Rv. 234599; Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282806), dovendo essere, perciò, entrambe annullate e dovendo il processo essere rimesso al Tribunale, per la prosecuzione nei confronti dell'imputata.
2. Non ha fondamento, invece, il ricorso proposto nell'interesse di GA. Non pertinente, anzitutto, è l'osservazione difensiva per cui non potrebbe ravvisarsi un'illecita conduzione del minore all'estero: all'imputato si contesta, infatti, la diversa condotta di trattenimento dello stesso, anch'essa prevista dalla norma incriminatrice. Sull'assenza di qualsiasi titolo legittimante tale condotta, perciò illecita agli effetti penali, la sentenza impugnata non si presta a censure. Il ricorso, infatti, non contesta la legittimità dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni di affidamento provvisorio del bambino a terzi e di sospensione della responsabilità genitoriale degli imputati;
inoltre, del provvedimento rumeno evocato a proprio sostegno, l'imputato non indica nel suo ricorso né il contenuto, né quando esso sia intervenuto, e tale vuoto probatorio non può essere colmato dal giudice di legittimità. Manifestamente infondato, infine, è l'assunto per cui la vicenda dovesse essere regolata dalla legge rumena. La legge 31 maggio 1995, n. 218 ("Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato") dispone, infatti, che si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio [art. 36-bis, comma 1, lett. c)], altresi specificando che, in materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli, sussiste la giurisdizione italiana quando uno dei genitori - nel caso specifico sicuramente la madre - od il figlio siano cittadini italiani o risiedano in Italia (art. 37].
3. Al rigetto del ricorso consegue obbligatoriamente, per GA, l'obbligo di farsi carico delle relative spese (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio, nei confronti di AP RA, la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso. Rigetta il ricorso di GA EO e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Cosi deciso in Roma, il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore TI AT "Horfe
Il Presidente
OL IL
Si dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
II Presidence
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi.
Roma 14 NOV, 2025 FUNGONATIO GIUDIZIARIO
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