Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/04/2002, n. 5803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5803 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
0074686 E 6 2 N 8 5 9 O I . 1 / Z REPUBBLICA ITALIANA N 05803 /02 4 A A - / I 6 R B 2 T R . . IN NOME DEL POROLO ETALIAN S I L A R . L G T P . A E U D R . IE B B L I E A A R T D D A T I 1 I S SEZIONE QUINTA CIVILE 3 E N R 1 T E E S . N T E I N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S A A E M GRAZIADEI Presidente R.G.N.3677/2001 Dott. Giulio Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere MERONE Consigliere Cron. 17122 Dott.Antonio FICO Consigliere Rep. Dott. Nino DI BLASI Rel. Consigliere Ud. 31/01/2002 Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: IRPEF - ILOR Calamità - SENTENZA Naturali 1984 Sospensione sul ricorso proposto da: riscossione - Effetti ricollegabili AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro successive disposizioni di pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei legge - Ulteriore * Portoghesi n. 12, beneficio presso gli Uffici dell'Avvocatura rideterminazione imponibile Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
fur ricorrente
contro
TA NA, residente in [...], non costituita in giudizio;
intimata ه avverso la sentenza della Commissione Tributaria وع Regionale di Perugia Sez.5 n.341/05/99 del 19-11-1999, 5 6 . N depositata il 13-12-1999. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 31-01-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Vista la richiesta 26-11-2001 con la quale il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. , ha concluso per il rigetto del IO EL ricorso, per manifesta infondatezza in applicazione dell'art.375 C.p.C.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La signora TT DI, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art.13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo dall'imponibile 1'ammontare detraeva dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la れ maggior somma. accolto dalla Il ricorso del contribuente veniva Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e dellafalsa applicazione degli artt.28, legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n.917; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n.46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Con richiesta 26-11-2001 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, ex art.375 C.p.C., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. "L'art.3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.792, come convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 prevede che le somme relative a сувил pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù dell'art.13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n.159, convertito con modificazioni il Legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da W eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR" Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ' tale disposizione, "in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, della legge 18 n.133, posto in relazione all'art.11 febbraio 1999, n.28, deve essere considerata come introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n. 4945/2000; 8659/2001; 10237/2001; 11248/2001). ragioni per Non venendo addotte nuove e valide discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra laprovvedere sulle spese del giudizio, atteso che parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. E Così deciso in Roma il 31 Gennaio 2002. N O I Z 6 Il Presidente 8 A 9 5 R 1 . T / S N 4 I Dott. Giulio Graziadei / - G 6 ' 2 B E P . R . R A L . Il Consigliere - Relatore Estensore L P T herཌ tte t A . A U D D . B L B E I Dott. nino Di BI E A T D R T A N I T I 1 S E R 3 S N 1 E E E S . T I N A A и M м и IL CANCELLERE C1 Innocenzo IS Ав DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.2 APR 2002. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo IS