Sentenza 17 novembre 1999
Massime • 1
In tema di interrogatorio di garanzia, il termine di cinque giorni previsto dall'art. 294, comma primo, cod. proc. pen., non attiene alla durata della custodia cautelare, ma all'attività del giudice, e si atteggia perciò come un normale termine processuale al quale si - applica la regola generale dell'art. 172, comma quarto, cod. proc. pen., secondo la quale non si computa il giorno iniziale di decorrenza, e cioè, nella specie, il giorno in cui è iniziata l'esecuzione della custodia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/1999, n. 3778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3778 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 17/11/1999
1. Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere SENTENZA
2. Dott. FRANCESCO ROMANO " N. 3778
3. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO rel. " N. 19045/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da HE LA, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza 2/4/1999 del Tribunale di Venezia;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. L. Ciampoli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
il difensore non è comparso;
osserva in
Fatto e diritto
Il Tribunale della libertà di Venezia, decidendo in sede di appello, con ordinanza 2/4/1999, confermava quella del precedente 11 marzo del GIP della Pretura della stessa città, che aveva rigettato l'istanza di rimessione in libertà avanzata, per presente violazione del termine di cui all'art. 294/1^ C.P.P., da LA HE, indagato in ordine ai reati di cui agli art. 572 - 610 - 485 - 476 - 491 C.P.C. raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere del 5/3/1999, eseguita il giorno successivo alle ore 15. Riteneva il Tribunale che il termine di cinque giorni per procedere all'interrogatorio di garanzia doveva computarsi, secondo la regola generale dettata dall'art. 172 C.P.P., "dall'inizio dell'esecuzione della custodia", con la conseguenza che, essendo stato l'interrogatorio espletato nel quinto giorno successivo (11/3/1999) a tale esecuzione, la misura cautelare non aveva perso efficacia. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando l'inosservanza e l'erronea applicazione degli art. 294 e 297 C.P.P.: nel calcolo del termine di cinque giorni per procedere all'interrogatorio di garanzia, doveva comprendersi anche il giorno dell'arresto, con l'effetto che, nella specie, la scadenza del detto termine si era verificata il 10/3/1999, vale a dire il giorno precedente a quello in cui l'indagato fu interrogato, con conseguente perdita di efficacia della misura.
All'odierna udienza camerale, assente il difensore del ricorrente, il G.I.P. ha concluso come da epigrafe.
Il ricorso non è fondato.
Ed invero, la doglianza del ricorrente riposa su un equivoco interpretativo delle norme che disciplinano il computo dei termini. Impropriamente, infatti, si è richiamata, al fine che qui interessa, la norma di cui all'art. 297/1^, la quale enuncia una regola che riguarda, in modo specifico. la diversa materia dei termini di durata della custodia cautelare e si pone come eccezione alla regola generale sul computo dei termini, contenuta nell'art. 172 C.P.P.. Il termine di cinque giorni, fissato dall'art. 294/1^ C.P.P., per procedere all'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura cautelare personale è un termine processuale finalizzato a soddisfare tempestivamente le esigenze difensive dell'arrestato e incidente, ove non osservato, sull'efficienza della misura, ma nulla ha a che vedere col termine di durata di questa, il quale, collegato alle varie fasi o ai tempi complessivi del processo, soddisfa la diversa esigenza, costituzionalmente garantita (art. 13 Cost.), di contenere, entro i limiti ragionevoli, la privazione della libertà del cittadino e, proprio in ossequio al principio del "favor libertatis", va computato seguendo la regola specifica dell'art. 297/1^ C.P.P., che privilegia, per la peculiarità della materia, l'esigenza di tenere conto di ogni giorno di sofferta privazione della libertà ("dies a quo computatur in termine").
Ciò posto, osserva la Corte che il termine di cui all'art. 294/1^ C.P.P., in quanto non attiene alla durata della misura, ma all'attività del Giudice, va computato in base alla norma generale di cui all'art. 172 C.P.P.. All'interrogatorio di garanzia il giudice deve procedere "non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia"; nel detto termine non si computa, secondo, il chiaro disposto del 4^ comma del richiamato art. 172, "il giorno in cui è iniziata la decorrenza", mentre si computa l'ultimo giorno, il che significa che deve rimanere fuori dal calcolo il giorno in cui è iniziata l'esecuzione della custodia.
Alla luce dell'esposto principio, va rilevato che, nel caso in esame, il giudice ha proceduto all'interrogatorio dell'indagato nel termine di legge e, quindi, non si è verificata l'estinzione della custodia ex art. 302 C.P.P.: l'ordinanza custodiale a carico del HE venne, infatti, eseguita il giorno 6/3/1999;
l'interrogatorio dell'arrestato fu espletato l'11/3/1999, vale a dire il quinto giorno successivo all'arresto.
Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del HE, va disposto l'adempimento di cui all'art. 94/1 ter disp. att. C.P.P..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1 ter disp. att. C.P.P..
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2000