Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/1999, n. 3778
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Sentenza 17 novembre 1999

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In tema di interrogatorio di garanzia, il termine di cinque giorni previsto dall'art. 294, comma primo, cod. proc. pen., non attiene alla durata della custodia cautelare, ma all'attività del giudice, e si atteggia perciò come un normale termine processuale al quale si - applica la regola generale dell'art. 172, comma quarto, cod. proc. pen., secondo la quale non si computa il giorno iniziale di decorrenza, e cioè, nella specie, il giorno in cui è iniziata l'esecuzione della custodia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/1999, n. 3778
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3778
    Data del deposito : 17 novembre 1999

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