Sentenza 2 luglio 2004
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace, il meccanismo di estinzione dell'illecito che, secondo quanto previsto dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, può conseguire a condotte riparatorie consistenti nel risarcimento del danno o nell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza, le cui conseguenze pericolose sono eliminabili unicamente con la cessazione dell'attività di guida. (Nella specie, il giudice di pace aveva dichiarato l'estinzione del reato in seguito al versamento, da parte dell'imputato, di una somma di denaro in favore di una comunità di recupero di alcoldipendenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2004, n. 41665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41665 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 02/07/2004
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1056
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 045990/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO DI POTENZA;
nei confronti di:
1) CO EN del 01/10/2003 GIUDICE DI PACE di LAGONEGRO;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Mauro Iacoviello che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
OSSERVA
Il Procuratore Generale della Repubblica di Potenza propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza dell'1.10.2003 con la quale il Giudice di Pace di Lagonegro dichiarava estinto per intervenuta condotta riparatoria il reato di guida di autovettura in stato di ebbrezza contestato a IA NZ.
Deduce il P.G. violazione di legge in relazione all'avvenuta applicazione della ipotesi estintiva di cui all'art. 35 D.lgs n. 274/2000, asserendo che in relazione al reato contestato non poteva essere riconosciuta alcuna rilevanza, sotto il profilo riparatorio, all'avvenuto versamento da parte dell'imputato di una somma di denaro - peraltro imprecisata - in favore di una comunità terapeutica che si occupava del recupero di persone alcoldipendenti. Il ricorso del P.G. è fondato e va accolto.
Invero, si evince dal disposto normativo sopra menzionato che estingue il reato solo l'avvenuta riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento e la eliminazione della conseguenze dannose o pericolose del reato.
Orbene è evidente che le precisate attività - restituzioni o risarcimento e comunque eliminazione delle conseguenze pericolose e dannose - non sono assolutamente configurabili come ipotesi riparatorie del reato in questione.
Nè in astratto, ne' in concreto e soprattutto in relazione ad un reato (guida in stato di ebbrezza) che determina una situazione di pericolo riguardante in quel momento il conducente e gli altri utenti della strada, eliminabile unicamente con la cessazione dell'attività di guida, avvenuta nell'occasione per intervento degli ufficiali di P.G. che hanno rilevato l'infrazione.
Il versamento di una somma di denaro, sia pure in favore di una comunità volta al recupero di alcoldipendenti, non costituisce dunque condotta che elimini quella situazione di pericolo e per altro in relazione ad una violazione che aveva già esaurito i suoi effetti.
L'applicazione dell'ipotesi estintiva di cui al richiamato articolo 35 alla fattispecie esaminata è fuori della lettera e della ratio di tale norma e la sentenza va annullata con rinvio al Giudice di Pace di Lagonegro, altro magistrato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Lagonegro, altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2004