Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2004, n. 41665
CASS
Sentenza 2 luglio 2004

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Nel procedimento davanti al giudice di pace, il meccanismo di estinzione dell'illecito che, secondo quanto previsto dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, può conseguire a condotte riparatorie consistenti nel risarcimento del danno o nell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza, le cui conseguenze pericolose sono eliminabili unicamente con la cessazione dell'attività di guida. (Nella specie, il giudice di pace aveva dichiarato l'estinzione del reato in seguito al versamento, da parte dell'imputato, di una somma di denaro in favore di una comunità di recupero di alcoldipendenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2004, n. 41665
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41665
    Data del deposito : 2 luglio 2004

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