Sentenza 6 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2002, n. 3206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3206 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 3206/ 02 REPUBBLICA ITALIAN. IN NOME DEL POL LA CORTE SUPR E-M ICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto SPANO' R.G.N. 17432/99- Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron.7484 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 08/01/02 Dott. Grazia CATALDI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: IN - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DI FILIPPO DR. GEPPINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. FEDERICI 2, presso lo studio dell'avvocato 2002 RUGGIERO MUSIO, che 10 rappresenta e difende 32 unitamente agli avvocati AURELIO LAINO, FRANCESCO -1- LAINO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1604/98 del Tribunale di SALERNO, depositata il 15/10/98 R.G. N. 552/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato SPADAFORA per delega TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GUIDO RAIMONDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Salerno il dott.Geppino Di PO, premesso di essere titolare di un incarico di guardia medica e di aver espletato compiti di addetto al servizio di medicina fiscale gestito dall'IN, esponeva che tale ente con provvedimento del 17 dicembre 1996 aveva dichiarato la sua decadenza dall'incarico affidatogli per l'espletamento di detto servizio, in relazione alla disciplina del D.M. 18 aprile 1996; chiedeva quindi, con l'annullamento del provvedimento, la declaratoria dell'illegittimità del citato decreto (nella parte relativa alla previsione di incompatibilità dell'incarico di medicina fiscale per i sanitari che svolgano contemporaneamente attività di guardia medica), la disapplicazione dell'atto amministrativo e l'accertamento del diritto alla prosecuzione del LD rapporto convenzionale in atto. Il Pretore adito accoglieva la domanda, e il Tribunale di Salerno, con sentenza del 15 ottobre 1998, confermava tale decisione ritenendo infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall'appellante IN. Sul punto, il giudice dell'appello rilevava che la pretesa fatta valere atteneva un rapporto di prestazione d'opera professionale con i connotati della collaborazione continuativa e coordinata, dal quale derivavano posizioni di diritto soggettivo. Nel merito, nel rigettare l'appello, il Tribunale riteneva corretta la valutazione fatta dal giudice di primo grado, riguardante illegittimità, con conseguente disapplicazione, dell'art.6, primo comma lett.c), del D. M. 18 aprile 1996 che prevede incompatibilità tra la situazione del medico iscritto nelle liste dei professionisti incaricati del controllo dei lavoratori assenti per malattia e l'esercizio dell'attività di guardia medica;
osservava in proposito che la legittimità di tale provvedimento andava anzitutto misurata con il quadro costituzionale che disegna le libertà individuali con specifico riferimento al diritto al lavoro, ricordando che l'art.4, comma 1° Cost. ribadisce la libertà di accesso al lavoro, intesa come “libertà da irragionevoli limitazioni o barriere all'ingresso nel settore di lavoro prescelto" e l'art.35 Cost. ha, almeno una funzione di indirizzo della legislazione nel senso della libera esplicazione dell'attività lavorativa, principi costituzionali che costituivano criteri generali d'interpretazione della normativa di fonte ordinaria e secondaria e legittimavano il controllo del giudice ordinario circa la ragionevolezza di limiti frapposti alle libertà riconosciute dalla Costituzione Catald quando essi venissero imposti da provvedimenti non formalmente legislativi che non consentivano il ricorso al giudizio di costituzionalità. Il Tribunale richiamava, poi, il D.P.R. 25 gennaio 1991 n.41 che disponeva all'art.3, 2° comma, l'incompatibilità dell'esercizio dell'attività di guardia medica con il contemporaneo svolgimento delle funzioni fiscali, limitatamente all'ambito territoriale in cui le due attività risultassero coincidenti, incompatibilità che trovava la propria giustificazione nella necessità di evitare che il medico fiscale esercitasse funzioni di controllore nei confronti di lavoratori che fossero pazienti dello stesso professionista sotto la diversa veste di medico di guardia;
che tale incompatibilità era poi divenuta assoluta, con la soppressione della limitazione territoriale già disposta con il citato D.P.R. n.41/1991, soppressione che, senza quei criteri di ragionevolezza che giustificavano la limitazione territoriale, sopprimeva decisamente la libertà di esercitare l'attività prescelta al professionista iscritto nelle liste dei medici incaricati delle "visite fiscali"; osservava in proposito il Tribunale che il contrasto tra le due norme richiamate trovava soluzione alla stregua dell'art.17, comma terzo, della legge n.400 del 1988 che dispone l'inderogabilità da parte dei decreti ministeriali alle norme regolamentari adottate dal Governo, sicché doveva ritenersi che la disposizione di cui all'art.6, comma primo, lett.c) del D.M. 18 aprile 1996 fosse illegittima per contrasto con la corrispondente previsione del D.P.R.25 gennaio 1991 n.41; ulteriori profili di illegittimità dell'art.6, 1° comma lett. c) del D.M.8 aprile 1986 venivano ravvisati dal Tribunale nel contrasto con l'art.48 della legge n.833 del 1978 e con l'art.5 comma tredicesimo del D.L.12 settembre 1983 Catald n.463, convertito in legge 638/1983. Avverso tale sentenza l'IN propone ricorso per cassazione con unico complesso motivo. Il dott. Di PO resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico, complesso motivo di ricorso l'IN denuncia difetto di giurisdizione del giudice adito, art.360 n.1 c.p.c.. Violazione ed errata applicazione degli artt.5, commi 12 e 13, d.l. 11 settembre 1983 n.463, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 1983 n.638, dell'art.6, primo comma, del D.M. 18 aprile 1996 (pubblicato in G.U. 29 aprile 1996 N.99), dell'art.3, comma secondo, del D.P.R. 25 gennaio 1991, n.41, degli artt. 4 e 35 della Costituzione, dell.art. 17, comma terzo, della legge n.400 del 1988, dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.833; insufficiente, errata e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, commi 3 e 5 c.p.c.. Sul dedotto difetto di giurisdizione del giudice ordinario si é pronunciata, con sentenza n.14026 del 12 novembre 2001, la Corte di Cassazione a sezioni unite la quale ha, anzitutto, rilevato che le controversie relative a prestazioni d'opera professionale da parte di sanitari iscritti in apposite liste, nell'ambito di una attività continuativa svolta in regime convenzionale, certamente estranea, data l'assenza di subordinazione, alla fattispecie del pubblico impiego, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attinenti a posizioni di diritto soggettivo non suscettibili di essere affievolite con atto amministrativo;
ha LD ritenuto che, nel caso in esame, il provvedimento con cui l'ente previdenziale, a seguito della comunicazione del conferimento dell'incarico e della successiva dichiarazione di accettazione del dott. Di PO, aveva deliberato la "immediata decadenza dell'incarico conferito", aveva inciso su un rapporto già instaurato tra le parti da cui derivavano posizioni di diritto soggettivo non suscettibili di essere affievolite per determinazione unilaterale della pubblica amministrazione. La Corte ha, quindi, rigettato il profilo di ricorso attinente alla giurisdizione ed ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, al quale compete anche il sindacato incidentale sulla legittimità degli atti e provvedimenti dell'Amministrazione ai fini della loro eventuale disapplicazione, ove lesivi dei suddetti diritti. Le Sezioni Unite hanno, quindi, rimesso gli atti alla Sezione Lavoro per l'esame degli altri profili di censura, che investono la statuizione di illegittimità del D.M. 18 aprile 1996 e del provvedimento di decadenza adottato dall'Istituto. In realtà, l'Istituto ricorrente, sebbene abbia indicato tra i motivi di ricorso la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 25 gennaio 1991, n.41, degli artt.4 e 35 della Costituzione, dell'art. 17 comma terzo della legge n.400 del 1988 e dell'art.48 della 1.23 dicembre 1978 n.833, norme sulle quali è essenzialmente fondata nel merito la motivazione della sentenza impugnata, non ha sviluppato alcun argomento di confutazione sui punti essenziali sui quali si basa la sentenza impugnata, soprattutto per quanto riguarda i fondamentali profili di illegittimità, in relazione all'art.17 comma terzo della legge n.400 del 1988, del d.m.18 aprile 1996 per contrasto con il Culald D.P.R.25 gennaio 1991 n.41 ed ha evitato, nel richiamare norme intervenute in materia di controlli dei lavoratori subordinati assenti dal lavoro per malattia, qualsiasi riferimento alla precise indicazioni normative e motivazioni giuridiche su cui si basa la sentenza impugnata;
indicazioni e motivazioni estremamente puntuali ed idonee a sorreggere le conclusioni cui è giunto il Tribunale in merito alla illegittimità dell'art.6 comma 1°, lett.c) del D.M. 18 aprile 1996 che ha disapplicato, confermando la nullità del provvedimento di decadenza del dott. Di PO dall'iscrizione nelle liste dei medici incaricati delle “visite fiscali" e la conseguente giuridica continuità del rapporto convenzionale stipulato tra il medico e l'IN. Riguardo ai dedotti vizi di motivazione, solo enunciati in rubrica, nessuna specifica censura, che quindi deve ritenersi inammissibile, viene sviluppata a riguardo dal ricorrente nei "motivi" di ricorso. Il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento. L'Istituto soccombente è tenuto al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese del giudizio di legittimità che liquida in 12.8oltre € 1500 per onorari. Così deciso il giorno 8 gennaio 2002 II CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Orada Catald Alber is your QueneSe IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 6 MAR. 2002 oggi, CORNCELL franelle ANCELLIERE