Sentenza 25 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/08/2003, n. 12434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12434 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM 4 34 /03 IN NOME DEL P OLO ALIA F LCAUS ACT Contratto di SEZIONE TERZA CIVILE leasing Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 25526/00 - Presidente Dott. Michele VARRONE 1551/01 Consigliere Dott. Roberto PREDEN Cron.26316 Rel. Consigliere Dott. Fabio MAZZA Rep. 3302 - Consigliere Dott. Alberto TALEVI Consigliere - Ud. 17/02/03 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAN SOCKS ITALIA SPA, corrente in Brescia, in persona dell'amministratore delegato signor Sergio Zaglio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI PANICI, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati PIERGIOVANNI ALLEVA, GIOVANNI CAMILLO SIMONETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LOCAT SPA, con sede legale in Bologna, in persona del 2003 procuratore Avv. Alberto Sandrini, elettivamente suo 446 domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso 10 1 studio dell'avvocato ANTONIO MONZINI, che la difende GIAMBERTO D'AMATO, anche disgiuntamente all'avvocato giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
TORO ASSIC SPA;
intimato e sul 2° ricorso n° 1551/01 proposto da: TORO ASSIC SPA, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante dr. Francesco Torri, 77elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CARSO presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SILVIA ARNAUDO CERCHIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LOCAT SPA, con sede legale in Bologna, in persona del suo procuratore Avv. Alberto Sandrini, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MONZINI, che la difende all'avvocato GIAMBERTO D'AMATO, disgiuntamente anche 스 giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
MAN SOCKS ITALIA SPA;
2 intimata avverso la sentenza n. 1795/00 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione IV Civile, emessa il 07/06/00 e depositata il 07/07/00 (R.G. 442/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Piergiovanni ALLEVA;
udito l'Avvocato Antonio MONZINI;
udito l'Avvocato edoardo PONTECORVO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del I e del IV motivo, l'accoglimento p.q.r. del II e III motivo del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 16 ed il 19 lu- glio 1993 la MA SO IT s.p.a. conveniva in giu- dizio davanti al Tribunale di Milano la RO SS.ni s.p.a. e la IT LE s.p.a., e, premesso che in data 27 giugno 1991 si era sviluppato nei propri locali un incendio che aveva distrutto anche dei macchinari 1 concessi in leasing dalla IT LE, assicurati contro il rischio da perimento accidentale con la RO SS.ni, chiedeva la condanna di detta SSicurazione a pagare alla IT LE la somma "concordata" di £ 3 409.411.000, e di dichiarare più nulla essere dovuto dalla utilizzatrice per la perdita dei macchinari, con- dannando, comunque, la RO SS.ni a rimborsare all'attrice l'importo di £ 98.000.000 oltre interessi dalla IT LElegali, somma trattenuta - all'attrice a parziale ristoro per la perdita dei beni assicurati. Si costituivano entrambe le convenute. La RO SS.ni eccepiva, preliminarmente, la caren- di legittimazione dell'attrice in quanto assicurata za era la IT LE, proprietaria dei beni, e non la MA SO IT conduttrice dei beni in locazione fi- nanziaria. Rilevava, in subordine, la operatività solo parziale della garanzia prestata, ai sensi dell'art. 19 delle condizioni generali di assicurazione, "a secondo rischio", cioè per la parte del danno non coperto da altre polizze, quantificato in £ 256.872.164, conte- stando le ulteriori domande della istante. La IT LE, dal canto suo, chiedeva l'accertamento del diritto a ricevere l'indennizzo di £ 409.411.000 oltre interessi legali da parte della RO, - chiedendo il rigetto di ogni ulteriore domanda formula- ta nei suoi confronti. La causa veniva decisa con sentenza 7.11.96/13.3.97, che dichiarava la carenza di legitti- 4 mazione della MA SO IT a richiedere la condanna al pagamento dell'indennizzo a favore di un terzo, ė l'obbligo della RO SS.ni a pagare alla IT Lea- concordato dalle parti in £sing detto indennizzo 409.411.000, con spese interamente compensate tra le parti. Il Tribunale rilevava, peraltro, che nessuna prova era stata fornita dalla RO dell'esistenza di altra polizza Ras che avrebbe coperto per lo stesso rischio i beni oggetto del contratto di leasing. A Avverso detta sentenza proponeva appello la RO SS.ni, che deduceva a motivo di gravame, di rispondere solo come secondo rischio¡come risultante dalla lettura della appendice della polizza Ras. La MA SO IT contestava l'impugnazione della RO SS.ni di cui chiedeva il rigetto, e proponeрабораства in comparsa di risposta, appello incidentale diretto ad affermare il suo interesse ad agire per ottenere l'accertamento negativo di "obbligazioni risarcitorie" nei confronti della IT LE eccedenti "l'indennizzo assicurativo" dovuto dalla RO, con con- seguente condanna della RO al rimborso della somma di £ 98.000.000 trattenutale a titolo risarcitorio dalla IT LE. La SOC. CA chiedeva il rigetto di entrambi gli appelli. 5 La Corte di Appello di Milano, con sentenza 7.7.2000, rigettava entrambi gli appelli. Osservava che la polizza RAS assicurava il rischio del perimento dei soli macchinari di proprietà della MA SO e non anche di quelli concessi in leasing;
che la MA SO era tenuta a corrispondere i canoni di utilizzazione dei macchinari andati distrutti perché il rischio del perimento di essi era а suo carico;
che la SOC. RO non era obbligata al rimborso della somma di 98 milioni richiesta dalla MA SO, non avendo rice- vuto tale somma, trattenuta invece dalla IT Lea- sing. La soc. MA SO ha proposto ricorso per Cassazio- ne con quattro motivi. Gli intimati resistono con con- troricorso. La SOC. RO ha inoltre spiegato ricorso incidentale. Le società MA SO e RO hanno prodotto memorie. Motivi della decisione I ricorsi devono essere riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza. Deve essere esaminato per primo il ricorso inciden- tale, formulato con unico motivo, giacché conesso vie- ne riproposta la censura, che fu già prospettata in ap- pello, secondo cui i beni oggetto della polizza RO N. E10/36/300460 erano assicurati anche presso la SOC. RAS, con conseguente ripartizione del rischio. La censura non merita accoglimento. Essa è fondata sull'esame e sull'interpretazione dei documenti prodotti nel giudizio ed in particolare della appendice alla polizza RAS e quindi investe una questione di merito non deducibile nel giudizio di le- gittimità se non sotto il profilo del vizio di omessa e contraddittoria motivazione, che non è stato dedotto a 1 fronte di una esaustiva e corretta motivazione del giu- dice a quo. Il ricorso incidentale deve essere quindi rigettato. Il ricorrente principale, con il primo motivo di gravame lamenta la violazione dell'art. 1465 c.c., con riferimento alla attribuzione del rischio di perimento del bene. Osserva che il Tribunale ha fatto applicazione del- la suddetta norma come se il contratto di leasing dei beni strumentali, concessi dalla CA alla MA SO 1 fosse traslativo della proprietà dei beni con effetti differiti alla scadenza di un termine, con applicazione del principio < res perit domino >> in capo al futuro acquirente;
che in realtà tale assunto non merita di essere condiviso poiché nella fattispecie il passaggio di proprietà in favore dell'utilizzatore era previsto come meramente eventuale, cosicché risultano applicabi- 7 li le norme di cui agli artt. 1588 e 1589 c.c.. La cen- sura è infondata. Nel contratto di locazione finanziaria il rischio del perimento del bene dopo la consegna grava sull'utilizzatore che lo ha assunto contrattualmente, come nel caso in esame. La corte di merito ha infatti rilevato che alla clausola N. 4 del contratto, approvata ex art. 1341 c.C., fu stabilito che sarebbe rimasto < a completo carico del conduttore ogni conseguenza relativa alla distruzione, perdita, sottrazione, danneggiamento, deterioramento dei beni, anche parziale, per qualsiasi causa anche se non imputabile al conduttore >>. Con il secondo motivo di gravame la SOC. MA SO lamenta violazione di legge (artt. 1363, 1367 e 1589 c.c.) nonché insufficiente motivazione, rilevando che, pur nella ipotesi di rischio di perimento del bene a suo carico, il giudice a quo avrebbe dovuto tener conto del contratto di assicurazione stipulato per gli stessi beni tra la soc. CA e la soc. RO, così da esclude- re o ridurre l'obbligazione gravante sull'utilizzatore. Osserva che, come accertato dalla Corte di merito, a fronte di un valore residuo del contratto di leasing di lire 402 milioni, l'indennizzo dovuto dalla SOC. RO alla CA ascendeva alla somma di lire 409 milioni. 8 La censura è fondata e merita accoglimento. Ai sen- si dell'art. 1589 C.C. se la cosa distrutta o deterio- rata per incendio era stata assicurata dal locatore ° per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Nella specie sussistono gli elementi per l'applicabilità della norma predetta, come risulta sen- za contestazioni dalla motivazione della sentenza impu- gnata. I beni dati in leasing furono assicurati presso la SOC. RO dalla CA (locatore finanziario) con con- tratto coevo a quello con la MA SO e andarono di- strutti a causa di incendio. La Corte ha dato atto dell'obbligazione della RO nei confronti della CA, ma non ha tratto da ciò le dovute conseguenze. Pertanto la sentenza deve essere cassata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per l'applicazione della norma di cui all'art. 1589 c.c.. La terza doglianza, con la quale viene denunciata la violazione dell'art. 1227 c.c., sotto il profilo del ritardo della CA nel richiedere alla SOC. RO il pagamento dell'indennizzo resta assorbita nella deci- sione sul secondo motivo di gravame. 9 Infondata è l'ultima censura, con la quale la soc. ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere la Corte di merito rigettato la do- manda di condanna della SOC. RO al rimborso della somma di lire 98 milioni trattenuta dalla CA a scom- puto del danno risarcibile. ° Deduce la fondatezza di tale domanda dall'assunto secondo cui l'impegno contrattualmente assunto dal lo- catore verso l'utilizzatore ed avente ad oggetto 1'indennizzo assicurativo, comportava l'obbligazione diretta della soc. RO di rimborsare alla MA SO la citata somma di lire 98 milioni. La censura non può es- Infatti l'obbligazione di indennizzo sere accolta. dell'assicuratore trova la sua fonte nel contratto di assicurazione con la IT LE, dante causa della CA, cosicché è quest'ultima, e non la MA SO, ti- tolare del rapporto e legittimata sostanziale a riceve- re l'indennizzo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il primo e il quarto motivo del ricorso principale, nonché il ricorso inci- dentale;
accoglie il secondo motivo del ricorso princi- pale, assorbito il terzo. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del 10 giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma, addì 17.2.2003. Il Presidente Il Cons. est. залашили IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.5 AGO. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TI 11