Sentenza 16 maggio 2017
Massime • 1
Nel procedimento di sorveglianza, ai fini dell'eventuale rinvio dell'udienza camerale, non è rilevante l'impedimento del difensore a seguito di concomitante impegno professionale, attesa l'assenza di espresse disposizioni normative in tal senso e la specificità del procedimento, che risiede nella necessità di assicurare celerità all'applicazione del giudicato, dovendo sopperirsi alla mancanza del difensore di fiducia con la nomina di uno d'ufficio. (In motivazione la Corte ha precisato che l'impedimento è invece rilevante nel giudizio camerale di appello nel quale trova applicazione l'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen.).
Commentari • 6
- 1. Art. 71https://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 71-bishttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 420-ter - Impedimento a comparire dell’imputato o del difensorehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore (art. 420-ter) Imputato La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione (SU, 7635/2022). In virtù della norma generale fissata dall'art. 420-ter, commi 1 e 2, deve ritenersi che l'assenza dell'imputato possa costituire chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare al processo solo ove non risulti in alcun modo la presenza di un impedimento e possa essere …
Leggi di più… - 4. Art. 678 - Procedimento di sorveglianzahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Procedimento di sorveglianza (art. 678) Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 666 comma 3, 678 comma 1 e 679 comma 1 nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica (Corte costituzionale, sentenza 135/2014). Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 666 comma 3 e 678 comma 1 nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, si svolga nelle forme …
Leggi di più… - 5. Legittimo impedimento in sorveglianza, non spetta al giudice sindacare (Cass. 20998/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 luglio 2020
Applicabile anche al procedimento di sorveglianza della disposizione sul legittimo impedimento per concorrente impegno professionale del difensore, dato l'evoluzione giurisprudenziale nel senso di un rafforzamento del ruolo difensivo nel processo, del rinnovato apprezzamento del ruolo fiduciario della difesa tecnica, del perseguimento di un contraddittorio sempre più sostanziale. Non spetta al giudice sindacare il merito delle scelte difensive (anche sulla possibilità di nomina di un sostituto processuale), valutando quel che il difensore avrebbe dovuto e potuto fare entro l'ambito di determinazioni ampiamente discrezionali, che a questi spettano in via esclusiva. Corte di Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2017, n. 50160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50160 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2017 |
Testo completo
50160-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/05/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Presidente SENTENZA ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - - Consigliere 1750/2017- - N. VINCENZO SIANI Dott. REGISTRO GENERALE N. 20122/2016- Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - Dott. LUIGI BARONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI TO N. IL 24/10/1974 avverso l'ordinanza n. 1287/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO, del 14/01/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Rose 50 Aniello, the he eniesso le rige to dee ricono Udit i difensor Avv.; क RITENUTO IN FATTO 1. Con l' ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di UA AN avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro che applicava la misura di sicurezza della libertà vigilata irrogata con sentenza in data 17/12/2012 della Corte d'assise di appello di Catanzaro.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore il UA.
2.1. Col primo motivo di impugnazione si invoca l'annullamento dell'ordinanza per violazione dell' art. 178, comma 1 lett. c), e 180 cod. proc. pen., e vizio di motivazione. Il difensore si duole che il suddetto Tribunale di sorveglianza non abbia accolto l'eccezione di nullità dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza per violazione dell'art. 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., stante il mancato rinvio dell' udienza camerale da parte di detto giudice per impedimento del difensore dovuto a suo concomitante impegno professionale. La difesa rileva che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale di sorveglianza circa la non applicabilità ai procedimenti di esecuzione e sorveglianza della disciplina del rinvio per impedimento del difensore, il rinvio era obbligatorio in considerazione delle ultime pronunce delle Sezioni Unite, tra cui quella n. 15232 del 30/10/2014. 2.2. Col secondo motivo di impugnazione si denunciavano violazione di legge e vizio e/o apparenza motivazionale in relazione all' art. 679 cod. proc. pen.. Rileva il difensore che nell' atto di gravame si era osservato come il giudizio di pericolosità sociale espresso dal Magistrato di sorveglianza fosse assolutamente posto in violazione di legge e come si fosse giunti allo stesso per mera presunzione derivata dal titolo di reato della condanna, senza tener conto dell'insussistenza di elementi che dimostrassero una persistenza della pericolosità e della sussistenza di elementi a favore del condannato, quali i propositi lavorativi certificati, la partecipazione scolastica carceraria e la positiva relazione del funzionario del servizio sociale. Si duole il suddetto che il Tribunale di sorveglianza, nonostante le specifiche deduzioni difensive, abbia confermato la prognosi di pericolosità desunta dal Magistrato di sorveglianza adducendo motivazione palesemente apparente, senza una valutazione attualizzata al momento dell' applicazione della misura di sicurezza. Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione. Secondo, invero, l'orientamento costante di questa Corte, la disciplina prevista dall' art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen., la cui rilevanza è circoscritta all'udienza preliminare, al giudizio abbreviato (in virtù del richiamo 1 di cui all'art. 441, comma 1, cod. proc. pen. alle disposizioni previste per l'udienza preliminare, ivi compresa quella in oggetto) e a quello dibattimentale (in virtù del richiamo di cui all'art. 484, comma 2 bis, cod. proc. pen.), non trova applicazione nel procedimento di esecuzione e di sorveglianza, come correttamente evidenziato dall'ordinanza impugnata, ove, stante l'assenza di espresse disposizioni normative in tal senso e per la specificità dei procedimenti che risiede nella necessità di assicurare celerità nell' applicazione del giudicato, la partecipazione necessaria del difensore, in caso di mancanza, anche giustificata, di quello di fiducia viene assicurata dalla nomina di un difensore d'ufficio. In particolare per detti procedimenti è tutt'ora prevalente l' orientamento risalente alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, in base al quale il disposto di cui all'art. 420 ter cod. proc. pen., secondo cui il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell'udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.. Diversamente da quanto accade per il giudizio camerale di appello a seguito di processo di primo grado celebrato con rito abbreviato, nel quale, invece, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, n. 41432 del 21/07/2016, Rv. 267748, è applicabile l'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen. ed è, pertanto, rilevante l'impedimento del difensore determinato da serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate. La sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 15232 del 30/12/2014, dep. il 14/04/2015, Tibo, Rv. 263021, richiamata impropriamente dalla difesa nel ricorso, si è occupata di una diversa questione, quella della dichiarazione di adesione del difensore all'astensione dalla partecipazione alle udienze proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, stabilendo che la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi. Tale sentenza, in motivazione, prende in considerazione l'obiezione che prospetta l'irrazionalità di un sistema che riconosca all' astensione del difensore il diritto al rinvio dell'udienza in un procedimento camerale, laddove il legittimo impedimento del difensore, ossia una situazione di impossibilità oggettiva di partecipare, non riceverebbe tutela. Osserva al riguardo che "l'obiezione prova troppo, e non è dunque convincente, perché non tiene conto che si tratta di due situazioni profondamente diversificate, che in quanto tali giustificano una diversità di trattamento: il legittimo impedimento è funzionale al diritto di difesa dell'assistito, il cui esercizio può essere diversamente modulato in considerazione del rito a cui accede, purché sia in funzione dello scopo del giudizio;
l'astensione per adesione all' agitazione di categoria è, invece, funzionale all' esercizio di un diritto costituzionale del difensore, che ha 2a valenza pari agli altri diritti costituzionali e fondamentali che vengono in gioco nel procedimento, ma in relazione ai quali il legislatore ha introdotto un autonomo sistema per operare, a monte, il loro bilanciamento". Specificando che "in tale opera di bilanciamento la fonte secondaria competente, non ha differenziato l'esercizio del diritto da parte del difensore a seconda del rito, ma unicamente in funzione del diritto di libertà dell'imputato". In tal modo la Corte stigmatizza una differenziazione già rilevata da altre pronunce (si veda Sez.1, n. 3113 del 09/12/2014, dep. il 22/01/2015, Tornei, Rv. 261924, secondo cui l'astensione del difensore dalle udienze non è riconducibile nell'ambito dell'istituto del legittimo impedimento, costituendo espressione di un diritto di libertà, il quale, se esercitato nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge e dal codice di autoregolamentazione, impone il rinvio anche dell'udienza camerale, in tutti i casi in cui il procedimento preveda la partecipazione necessaria del difensore - fattispecie in tema di procedimento di sorveglianza che segue il rito camerale ai sensi degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.), affermando espressamente che "si tratta di due situazioni profondamente diversificate, che in quanto tali giustificano una diversità di trattamento". Ne deriva l'infondatezza del motivo di ricorso, avendo fatto il Tribunale di sorveglianza corretto uso del dato normativo e della sua applicazione giurisprudenziale e non essendo incorso in alcun vizio motivazionale.
1.2. Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione. Invero, il Tribunale di sorveglianza motiva congruamente sull' attualità della pericolosità sociale giustificativa dell' applicazione della misura di sicurezza personale, tenendo conto del lungo periodo - almeno dieci anni - nel quale è stata giudizialmente accertata la partecipazione del UA ad un'associazione di tipo mafioso (in considerazione anche del precedente penale specifico) e della circostanza che si tratta di fatti non remoti nel tempo (considerato il protrarsi dell' associazione fino al 2011, data della sentenza di primo grado, e attesa la consumazione dell'ultimo reato-fine nel 2009) e pertanto tali da giustificare, anche in relazione all' estrema gravità del reato associativo e dei reati-fine commessi dal condannato, un giudizio di elevata pericolosità attuale, non attenuata dall' attività lavorativa. E si confronta con tutti i rilievi difensivi riproposti in questa sede nei termini sopra riportati, tra cui anche quelli relativi alla dedizione al lavoro e al senso imprenditoriale manifestato a poco tempo dalla scarcerazione, rilevando che non consentono di affermare che quella pericolosità sociale così allarmante e qualificata, in considerazione del curriculum criminale del libero vigilato, sia diminuita. Dando, così, vita ad una motivazione in alcun modo apparente, che, proprio in quanto non manifestamente illogica e scevra da vizi giuridici, non può essere sindacata in questa sede.
2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del UA al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
3 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano Di Giuro Antonella Patrizia Mazzei Chimage PGreve ind DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 NOV 2017 IL CANCELLIERE ST LA