Sentenza 12 giugno 1999
Massime • 1
Il difetto di motivazione costituisce violazione di legge denunciabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. soltanto se si traduce nella mancanza di motivazione ovvero nella radicale inidoneità della stessa ad esprimere la "ratio decidendi", così da determinare la nullità della sentenza per carenza assoluta di un requisito di forma essenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/1999, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO IRRIGAZIONE ITALIA GUIDOMANDRI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato, GIOVANNI MASTROENI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
VI OR, VI EN, VI AR RA, ND IA ED VI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI VILLINI 2, presso lo studio dell'avvocato ARTURO ANTONUCCI, rappresentati e difesi dall'avvocato CARMELO BRIGUGLIO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
nonché contro
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIANA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 52/96 del Tribunale superiore acque pubbliche di ROMA, depositata il 01/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/98 dal Consigliere Dott. Roberta Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 27 giugno 1992 SA CO, EN CO, AR RA CO ed AM RE, eredi di OL CO, convenivano davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Palermo il Consorzio di Irrigazione Itala- Guidomandi e l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sicilia, chiedendo la condanna del primo alla consegna delle acque di cui il loro dante causa era diventato titolare in base a concessione rilasciatagli con decreti dell'Assessorato il dicembre 1970 e 3 giugno 1974, per la durata di anni trenta a partire dal 1968, per la irrigazione di un agrumeto, oltre al risarcimento dei danni. Il Consorzio, costituitosi, deduceva di essere titolare dei diritti sulle acque in contestazione da tempo immemorabile e che tali diritti erano stati riconosciuti dall'Assessorato con concessione in sanatoria del 13 maggio 1978.
L'Assessorato, costituitosi, deduceva di essere estraneo alla controversia.
Con sentenza non definitiva del 27 aprile 1994 il Tribunale regionale riconosceva la titolarità in capo agli attori dei diritti nascenti dalle concessioni di cui ai decreti 11 dicembre 1970 e 3 giugno 1974. Non sussisteva, invece, un diritto di derivazione di acqua per "antica utenza" a favore del Consorzio.
Agli atti, infatti, non era stato acquisito alcun elemento dal quale risultava che il Consorzio, quale utente di acqua pubblica derivata è utilizzata per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884 n. 2644, avesse chiesto il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai sensi dell'art. 3 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria di derivazione di acqua pubblica assentita al Consorzio nella misura di 12 litri al secondo con il decreto del 27 agosto 1978 e con decorrenza 31 luglio 1973, non mutuava la sua esistenza nella pretesa derivazione idrica ab antiquo. Essa trovava, invece, giustificazione nella disposizione dell'art. 17 R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, che disciplina le derivazioni e le utilizzazioni di acque pubbliche in tutto o in parte abusive, senza peraltro dare crisma ad uno stato di cose preesistente, ma costituendo ex novo un diritto.
In ordine al secondo motivo di impugnazione, relativo alla mancata adozione di opportuni provvedimenti (fra i quali anche la disposizione di consulenza tecnica) sollecitati dal ricorrente per la dedotta riduzione della portata d'acqua del torrente al di sotto dei dodici litri al secondo assentiti allo stesso, il Tribunale superiore delle acque pubbliche riteneva che i giudici di primo grado correttamente avevano rilevato, che, indipendentemente dalla assorbente considerazione che tale riduzione di portata era del tutto indimostrata, essa non avrebbe comunque comportato il venire meno del diritto di derivazione d'acqua vantato dagli CO. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio d'irrigazione ItalaGuidomandi, con due motivi.
Resistono con controricorso SA CO, GE CO, AR RA CO, AM RE, che hanno anche depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso il Consorzio denuncia violazione degli artt. 3, 4, 17, 21, 24 R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, l. 8 gennaio 1952, n. 42, 2 febbraio 1968 n. 52, 24 maggio 1978 n. 228, in relazione all'art. 111 Cost. e 360 n. 3 e 5 c.p.c., e sostanzialmente deduce che il Tribunale superiore delle acque pubbliche avrebbe omesso di considerare che il riconoscimento della titolarità della antica utenza era avvenuto con il decreto del Prefetto di Messina del 25 settembre 1901 e che la successiva istanza di concessione in sanatoria aveva semplicemente valore di domanda per la rinnovazione di tale riconoscimento.
Il motivo è inammissibile in quanto, anche se formalmente viene denunciata una violazione di legge, in realtà esso investe la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha escluso, sulla base delle prove acquisite, la sussistenza di una antica utenza in favore del Consorzio, il che non è consentito, in quanto il difetto di motivazione costituisce violazione di legge denunciabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. soltanto se si traduce nella mancanza della motivazione ovvero nella radicale inidoneità della stessa ad esprimere la ratio decidendi, così da determinare la nullità della sentenza per carenza assoluta di un requisito di forma essenziale, il che non ricorre nella specie. La conferma della sentenza impugnata in ordine alla esclusione della titolarità in capo al Consorzio di una antica utenza, travolge il secondo motivo, con il quale il Consorzio si duole del fatto che non sia stata ammessa una consulenza tecnica al fine di accertare la diminuzione della portata del torrente Itala e di realizzare un contemperamento tra le concessioni di cui esso Consorzio e gli CO erano titolari.
In considerazione della soccombenza, il Consorzio ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella complessiva somma di lire 3.186.000 di cui lire 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 1999