Sentenza 28 aprile 2004
Massime • 1
È legittimo il diniego dell'uso di "personal computer" a condannato sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), in quanto, pur essendo generalmente consentito, previa autorizzazione del direttore dell'istituto di pena, l'uso di tale apparecchio nella camera di detenzione a norma dell'art. 40 d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 (regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario) - la circolare n. 3556/6006 del Ministero di Grazia e Giustizia lo vieta ai condannati sottoposti al citato regime di detenzione speciale per esigenze di ordine e di sicurezza nelle carceri e detta restrizione è legittima, in quanto diretta ad impedire illecite comunicazioni intra ed extramurarie, che sarebbero rese molto più agevoli e incontrollabili mediante l'uso di supporti elettronici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2004, n. 23194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23194 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 28/04/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 2053
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 033391/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA RO, N. IL 26/10/1959;
avverso ORDINANZA del 30/07/2003 GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G. annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 30/07/2003 il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo rigettava il reclamo proposto da DI IR, sottoposto a regime carcerario ex art. 41 bis ord. penit., avverso il provvedimento 22/01/2003 - con il quale il direttore della Casa Circondariale di Viterbo aveva respinto la richiesta diretta ad ottenere la disponibilità nella camera di detenzione di un personal computer per motivi di studio e di lavoro. In particolare il giudice di merito osservava che l'utilizzazione di personal computer, comportando il possesso di floppy disk, consentiva una rapida comunicazione dei dati, rendendo più facile l'elusione dei controlli. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento deducendo che il divieto di possedere il personal computer nella camera di detenzione doveva considerarsi illegittimo, sia perché il possesso di tale apparecchio non consentiva di avere comunicazioni all'interno ed all'esterno del carcere, sia perché la circolare n. 3556/6006 del D.A.P. non solo impediva di ricevere e di spedire i dischetti, ma stabiliva anche il numero di floppy disk che ciascun detenuto poteva detenere. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che - alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. sez. 1^ n. 2023 del 15/05/2002, rv. 221623;
Sez. Un. n. 25079 del 26/02/2003, rv. 224603 e 224604 in materia relativa ai colloqui e alle conversazioni telefoniche) - contro gli atti dell'Amministrazione Penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti la tutela giurisdizionale si realizza attraverso l'ordinario modello procedimentale delineato dagli artt. 14 ter ord. penit. e 678 c.p.p., che prevede il reclamo al Magistrato di Sorveglianza, che decide mediante ordinanza ricorribile per cassazione. Tale principio deve ritenersi ormai acquisito, tanto più che con sentenza n. 26/1999 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 ord. penit. "nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'Amministrazione Penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale". Ma da tale principio non deriva in modo automatico che il Magistrato di Sorveglianza possa esercitare il controllo su quegli atti di esclusiva pertinenza della Pubblica Amministrazione, che si limitano a stabilire un particolare sistema di cautele, rafforzando quelle ordinarie, senza peraltro incidere sui diritti primari dei detenuti. Ciò premesso va rilevato che l'uso di personal computer nella camera di detenzione, pur essendo consentito ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 230/2000, richiede comunque l'autorizzazione del direttore dell'istituto penitenziario, di guisa che tale uso non può essere considerato un diritto acquisito da parte del detenuto, atteso il tenore letterale della norma che adopera il termine "può" e non "deve".
Orbene nel caso di specie l'uso di personal computer nella camera di detenzione è stato negato sull'assunto che la circolare n. 3556/6006 del D.A.P. vieta di possedere tale apparecchio ai detenuti sottoposti al regime ex art. 41 bis ord. penit. Non vi è dubbio che tale divieto - che ha il suo fondamento nella esigenza di impedire illecite comunicazioni "intra ed extra moenia" - rientrando nell'ambito dei provvedimenti discrezionali di competenza dell'amministrazione penitenziaria, non può essere sindacato dal Magistrato di Sorveglianza, trattandosi di provvedimento strettamente correlato alle esigenze di ordine e di sicurezza nelle carceri. Infatti, come giustamente evidenziato dal giudice di merito, l'uso del personal computer nella camera di detenzione consente una facile elusione dei controlli, tenuto conto della facilità con la quale una notevole mole di notizie possono essere trasmesse da un detenuto all'altro mediante la consegna di dischetti di facile occultamento. Ne consegue che, trattandosi di motivo manifestamente infondato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 a favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 (euro cinquecento) a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2004