Sentenza 13 gennaio 2003
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso notificato il 19-22 giugno 2023, depositato il 23 giugno 2023 e iscritto al n. 19 reg. ric. del 2023, la Regione Puglia, previa delibera della Giunta regionale del 29 maggio 2023, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 5-ter, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, nella legge 21 aprile 2023, n. 41, nella parte in cui modifica i commi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/01/2003, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
INYOME 0 0 3 0 3 / 0 3 REPUBBLICA ITA DE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 7213/00 Consigliere Cron. 635 Dott. Antonio VELLA Rep. 18 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud. 10/07/02 Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato ANNUNZIATA ERNESTINA, difeso dall'avvocato ANTONIO SETTEMBRE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IT AR, CE AT, eredi di CE HE, elettivamente domiciliati in ROMA VLE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato FABIO ACCARDO, difeso dall'avvocato FRANCO GUALTIERI, giusta 2002 delega in atti;
controricorrenti 1125 - -1- nonchè
contro
SOC. COOP. "SORGI E CAMMINA' A R.L. IN LIQUIDAZIONE;
ph ite greиоги intimata del contrad. avverso la sentenza n. 1750/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 13/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ i udito 1'Avvocato CE IO, che deposita delega rilasciata dall'Avvocato SETTEMBRE ANTONIO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- A CE c/ CE RG 7213/00 -1- Oggetto: reintegrazione quota di legittima;
disposizione particolare del testatore. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 10-12.5.78, HE CE premesso che il padre TO, con l'ultimo testamento olografo 10.9.72, aveva assegnato tutti i propri beni ai due figli, esso deducente ed il fratello IO, ricono- scendo l'usufrutto sulla metà alla moglie EL MI e precisando la casa di via Manzoni goduta da IO e da trasformata ed abbellita sarà di IO>>; chelui 10 stesso, con successiva scrittura 5.11.72, aveva del pari espressamente affermato Per l'armonia tra i miei figli ho corrisposto a mio figlio IO, in varie riprese, ven- ti milioni utilizzati per sue finalità in vari acquisti. Le spese effettuate da IO per la mia casa di via Man- zoni, versate direttamente alla cooperativa a nome suo, gli sono state da me rimborsate, tali pagamenti sono in relazione agli oneri ed affitti>>; che lo stesso aveva, altresì, disposto in vita di parte del proprio patrimonio con una serie di donazioni ai figli - ritenendo violata dal complesso delle disposizioni testamentarie e delle donazioni la sua quota di legittima e necessaria la rein- tegrazione della stessa, conveniva innanzi al tribunale di Napoli il fratello IO e la madre EL al fine di sentir dichiarare l'avvenuta lesione della legittima e, CE c/ CE RG 7213/00 -2- di conseguenza, ridurre le disposizioni testamentarie e le donazioni effettuate dal de cuius in favore del primo con assegnazione alla sua quota della casa di via Manzoni (recte di via De Bonis 55, traversa di via Manzoni) e di quant'altro necessario alla completa reintegrazione. Mentre rimaneva contumace EL MI, si costi- - contestandotuiva IO CE con comparsa nella quale quanto ex adverso dedotto ed eccependo, in particolare, sia che la dichiarazione 5.11.72 non era stata resa libera- mente dal padre ma ad esso estorta dall'attore, sia che 1'appartamento di via Manzoni era solo apparentemente in- testato al de cuius, giacché in realtà acquistato con dena- ro d'esso deducente e dell'allora sua fidanzata conclu- deva per il rigetto della domanda. Con sentenza 23.3.83, l'adito tribunale, accoglien- do la domanda di riduzione e ad integrazione della quota di legittima dell'attore, a questi attribuiva l'apparta- mento di via De Bonis, ordinando alla CO "Sorgi e Cammina" di riconoscerlo subentrato al de cuius, nonché un lotto di terreno di mq. 400 in Solopaca ed un congua- glio in denaro di £ 633.000, mentre attribuiva al conve- nuto un fondo rustico in Acqua Morta di Melizzano. Avverso tale pronunzia IO CE proponeva appel- lo cui resisteva HE CE chiedendone il rigetto e proponendo, a sua volta, appello incidentale. CE c/ CE RG 7213/00 -3-A Con sentenza 15.11.84, la corte d'appello di Napoli rigettava l'appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale. L'impugnazione di tale pronunzia per revocazione, proposta da IO CE, veniva dichiarata inammissibile con sentenza 13.12.85, mentre l'impugnazione per cassa- zione, sempre proposta da IO CE, veniva accolta con sentenza 22.6.89 di questa Corte in relazione alla prima concernente il difetto del contraddittorio per censura, non essere stata chiamata nel giudizio di secondo grado la CO "Sorgi e Cammina", e consequenzialmente veniva dichiarata assorbita la seconda censura, concer- nente il mancato accoglimento di mezzi istruttori. - e ricosti- Riassunto il giudizio da HE CE tuitosi il contraddittorio nei confronti di IO CE (anche nella sua qualità d'erede di EL MI, nelle more deceduta) e della CO (che rimaneva contuma- ce) - con sentenza non definitiva 3.11.93 la corte d'ap- pello di Napoli dichiarava ammissibile l'appello inciden- tale, decideva sui mezzi istruttori ammettendo la prova documentale e parzialmente quella testimoniale del IO CE, rinviava all'esito della detta prova testimoniale la decisione sul rinnovo della consulenza;
successivamen- te, con ulteriore sentenza non definitiva 22.12.95 - ri- tenuto che IO CE non avesse dimostrato d'aver for- CE c/ CE RG 7213/00 -4- nito al de cuius il denaro per l'acquisto della casa di via De Bonis ma avesse parzialmente dimostrato le donazioni dal de cuius al fratello HE non calcolate nella forma- zione della massa e che, pertanto, si rendesse necessario un supplemento di consulenza onde procedere alla forma- nuova massa dividenda dichiarava che nella zione d'una - massa andava compresa una donazione di £ 4.000.000 rice- vuta da HE CE e che le rendite degli immobili ca- duti in riduzione spettassero al legittimario leso per la metà sino alla morte della MI e per l'intero succes- sivamente, onde rinviava a separata ordinanza per il pro- sieguo;
da ultimo, con sentenza definitiva 13.7.99 - ri- tenute recepibili le conclusioni del consulente ed accer- tata la denunziata lesione della legittima di HE CE per £ 22.560.000 (donde la sostanziale legittimità della sentenza di primo grado laddove era stata disposta la reintegra di detta quota con la riduzione della dispo- sizione in favore del IO CE, contenuta nell' olo- grafo del 10.9.72, avente ad oggetto la casa di via De Bonis, del valore di £ 22.400.000) e rielaborate le at- tribuzioni ed i conguagli - in parziale riforma dell'appellata sentenza, attribuiva i fondi in Solopaca località Granelle f. 14 p.lle 398 e 449 a IO CE, questi condannando al pagamento in favore di HE Ace- to del conguaglio di £ 1.179.000 e delle rendite dell' CE c/ CE RG 7213/00 -5-А immobile in Napoli per complessive £ 60.446.000 nonché alla rifusione delle spese di giudizio. Avverso detta sentenza definitiva ed, in virtù del- le riserve a tempo debito operate, avverso le due senten- ze non definitive, IO CE proponeva ricorso per cas- sazione con tre motivi. Resistevano con controricorso AR SI vedova CE, TO CE ed EL CE, eredi di HE CE nelle more deceduto. Veniva disposta ed eseguita integrazione del con- traddittorio nei confronti della CO Sorgi e Cam- mina. Entrambe le parti depositavano memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno preliminarmente disattese le eccezioni preli- minari in rito sollevate dai controricorrenti. Costoro denunziano che nell'avverso ricorso all'in- tenzione enunziata in epigrafe d'impugnare le due senten- ze non definitive 3.11.93 e 22.12.95 e la sentenza defi- nitiva 13.7.99 abbia fatto seguito nelle conclusioni la richiesta d'annullamento della sola sentenza non defini- tiva 3.11.93 e della sentenza definitiva 22.12.95 e non anche della sentenza non definitiva 22.12.95; che l'av- verso ricorso sia stato notificato a HE CE, dece- duto il 3.3.98, e non ad essi legittimi eredi;
che il ri- ACE c/ CE RG 7213/00 -6- corso non sia stato notificato alla CO "Sorgi e Cammina". Quanto al primo punto, devesi considerare, anzi tutto, come per il principio della libertà di forme vi- gente nel nostro sistema processuale, che consente alle parti di proporre le loro domande o difese od eccezioni senza l'osservanza di particolari formule, anche il giu- dice di legittimità, non diversamente da quello di meri- to, nell'interpretare l'atto introduttivo debba avere ri- guardo alla volontà effettiva della parte quale desumibi- le, anche per implicito, non solo dalla formulazione let- terale delle conclusioni precisate al termine dell'espo- sizione, ma altresì dall'intero complesso dell'atto; per- tanto, le richieste non richiamate nella formulazione letterale delle conclusioni finali possono intendersi ri- nunciate solo ove non costituiscano parte integrante, od accessorio, o presupposto logico-giuridico di quelle spe- cificamente indicate in quella sede o, più in generale, quando dal contesto complessivo dell'atto risulti che la parte, malgrado l'omissione materiale, abbia inteso insi- stere nella richiesta pretermessa, mentre a diversa solu- zione può pervenire solo in presenza di specifici elemen- ti sintomatici d'una contraria volontà o del venir meno d'ogni interesse della parte al suo mantenimento. CE c/ CE RG 7213/00 -7- In tale ottica, la mera omissione, al termine dell' esposizione dei motivi di ricorso, d'un'esplicita richie- sta d'annullamento, con о senza rinvio, d'una delle sen- tenze espressamente impugnate non può comportare l'inam- missibilità del ricorso in relazione alla sentenza stes- sa, non solo in quanto un'istanza finale in tal senso non costituisce elemento necessario del contenuto del ricorso per cassazione richiesto a pena d'inammissibilità dall' art. 366 CPC, ma soprattutto in quanto l'omissione d'una formale richiesta finale d'annullamento d'una delle sen- tenze impugnate quando, come nella specie, la dichiara- zione specifica d'impugnazione e la richiesta d'annulla- mento già risultino formulate nell'epigrafe del ricorso per tutte le sentenza impugnate ed i motivi attengano an- che alle statuizioni contenute nella sentenza la cui men- zione è omessa nelle conclusioni e le statuizioni stesse costituiscano presupposti logico-giuridici della sentenza nei cui confronti è stato espressamente chiesto l'annul- lamento può rappresentare, al più, una mera irregolari- tà del tutto irrilevante, in quanto la proposizione del ricorso avverso tutte le sentenze e la motivata censura delle statuizioni contenutevi e concorrenti alla decisio- ne finale esprimono all'evidenza la volontà d'ottenere l'annullamento di ciascuna delle sentenze pregiudizievoli per gli interessi del ricorrente, intento che non può es- CE c/ CE RG 7213/00 -8- sere disatteso per la sola mancata proposizione d'una formale specifica richiesta in tal senso. D'altra parte, nello stesso controricorso, solleva- tesi le eccezioni che si stanno esaminando, non è poi formulata espressamente nelle conclusioni una specifica richiesta di declaratoria d'inammissibilità del ricorso, ma non per questo dette eccezioni non sono state prese in considerazione. Quanto al secondo punto, devesi considerare che la morte o la perdita di capacità d'una parte costituita che sopravvenga nel corso del giudizio di merito prima della chiusura della discussione, trovano specifica e compiuta regolamentazione nell'art. 300 CPC senz'alcuna possibi- lità d'integrazione o d'interferenza sulla relativa di- sciplina dei principi e delle norme che regolano gli ef- fetti degli eventi medesimi, se intervenuti in ulteriori e diversi momenti del processo con la conseguenza che, ove il procuratore costituito, unico legittimato ai sensi della citata norma, ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino all'udienza di discus- sione, l'avvenuta morte o perdita di capacità della parte da lui rappresentata, la posizione giuridica di quest'ul- tima resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente e capace, donde l'ultrattività del mandato alla lite, pure nelle succes- CE c/ CE RG 7213/00 -9- sive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto pro- cessuale mediante proposizione d'impugnazione, e la con- sequenziale validità dell'impugnazione notificata presso а norma dello stesso art. 330/I il detto procuratore, la parte notificante abbia avuto in altro CPC, anche se momento od in altro modo conoscenza dell'intervenuto de- cesso di quella destinataria della notificazione. Quanto, in fine, al terzo punto, l'omessa notifica- zione alla CO costituiva vizio sanabile ed, a seguito dell'ordinanza 13.3.02, ritualmente sanato. Passando all'esame del ricorso, va preso in consi- derazione anzi tutto, in quanto logicamente preliminare, il secondo motivo di censura, con il quale il ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 558 CC e dell'art. 116 CPC ex art. 360 n. 3 CPC nonché vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 CPC si duole che la corte territoriale sia pervenuta alla decisione defi- nitiva in conseguenza, per un verso, del malgoverno delle risultanze probatorie operato con le sentenze non defini- tive e, per altro verso, della mancata applicazione dell' art. 558 CC pur in presenza d'una specifica disposizione del testatore, espressamente indicata come prevalente sulle altre, per la quale l'appartamento di Via De Bonis sarebbe dovuto pervenire ad esso figlio IO. CE c/ CE RG 7213/00 -10- Il motivo è fondato, per quanto di ragione, sotto entrambi i prospettati profili. L'uno si articola in tre distinte censure che vanno esaminate sulla base degli atti di causa, al quale questa corte può procedere, ma solo laddove la censura sia spe- cifica, essendosi denunziato error in procedendo in relazione all'art. 116 CPC. Con la prima censura si contesta l'erronea valuta- zione della deposizione della teste AR ET ed è specifica, essendo riportato il testo integrale della pertinente parte di deposizione, e fondata, giacché il giudice del merito, libero di valutare le risultanze istruttorie secondo il suo prudente apprezzamento ai fini della formazione del proprio convincimento, deve, tutta- via, effettuare tale operazione, una volta ritenuta rile- vante ai fini del decidere la risultanza, questa prenden- do in esame nel suo complesso senza ometterne alcuna par- te se non per ragioni espressamente indicate. Nella specie, la corte territoriale ha ritenuto che la teste non fosse stata in grado di specificare se la donazione di £ 5.000.000 in favore del HE CE avesse avuto luogo con denaro proveniente dal patrimonio del padre, quindi da considerare ai fini della collazio- ne, o piuttosto da quello della madre, quindi da non con- siderare al detto fine, senza valutare la precisazione CE c/ CE RG 7213/00 -11- effettuata dalla teste la somma di £ 5 milioni fu mate- rialmente data dalla madre ma si trattava di denaro pa- terno>> e senza fornire giustificazione di tale omissione o preterizione. La circostanza, riscontrata all'esame degli atti, ha, all'evidenza, carattere di decisività ai fini della soluzione della questione specie ove rapportata alla - deposizione della teste LI DE, laddove è precisato che la madre delle parti in causa era titola- re di un patrimonio immobiliare che non produceva rendi- e la sua valutazione, di competenza esclusiva del te>> - giudice del merito, non poteva essere pretermessa e va, dunque, operata in sede di rinvio. Con la seconda censura, si contesta la detrazione dalla massa della somma di £ 4.421.351 corrispondente ad un mutuo stipulato dal de cuius e costituente, quindi, un debito ereditario che, in quanto estinto da esso deducen- te, doveva essergli riconosciuto quale credito nei con- fronti dell'eredità. La censura non risulta adeguatamente specifica, in quanto, avendo la corte territoriale dato atto che il consulente aveva computato quali crediti in compensa- zione di IO CE nei confronti della comunione>> i ratei di mutuo de quibus e che le parti nulla avevano OS- servato al riguardo, il ricorrente avrebbe dovuto, preli- CE c/ CE RG 7213/00 -12- minarmente, precisare con quale atto processuale ed in quali termini aveva, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, contestato l'operato del consu- lente tecnico sul punto;
in difetto di che, la detta af- fermazione circa la mancanza di contrasto tra le parti al riguardo rimane assorbente e la questione si rammostra, inoltre, con carattere di novità e, quindi, inammissibile nel giudizio per cassazione. Con la terza censura si contesta la conclusione cui è pervenuta la corte territoriale ritenendo, con erronea valutazione delle prove testimoniali, che il denaro OC- corso per l'acquisto dell'appartamento di via De Bonis fosse stato anticipato da CO DE diretta- mente al de cuius, donde il credito di questi nei confronti dell'eredità ma estinto per prescrizione, e non invece ad esso deducente che, avendolo versato per concorde am- missione dei testi>> a volte al de cuius altre diretta- mente alla CO, era da considerare l'ef-fettivo creditore del detto denaro nei confronti dell' eredità. Anche in questo caso la censura difetta della ne- cessaria specificità e va, pertanto, disattesa, giacché, facendosi solo generico riferimento ai testi ed alle loro deposizioni, non riportandosi i nomi degli uni ed il te- sto delle pertinenti affermazioni contenute nelle altre, non consente, in violazione del principio d' autosuffi- CE c/ CE RG 7213/00 -13- cienza del ricorso, il previo riscontro ex actis di quanto affermato e la valutazione della decisività delle dedotte circostanze. Passando all'esame dell'altro dei denunziati profi- li d'illegittimità dell'impugnata sentenza, devesi rile- vare come il contenuto sostanziale della censura attenga, indipendentemente dalla qualificazione giuridica datane dal ricorrente con riferimento all'art. 558/CC, all'omes- sa valutazione d'una disposizione particolare contenuta nel testamento. Orbene, in effetti la corte territoriale ha avuto sempre piena cognizione della volontà del de cuius Salvato- re CE di regolare per testamento la propria successio- ne mediante l'olografo in data 10.9.72 e la successiva scrittura in data 5.11.72 il testo dei quali documenti è riportato per esteso, quanto alle parti che interessa- no, nell'esposizione in fatto d'entrambe le sentenze non onde, richiesta di decidere in grado d'ap- definitive - pello sulla domanda proposta dall'uno degli eredi, intesa della denunziata lesione di legittima all'accertamento che il de cuius avrebbe operata con il testamento anche in ragione di pregresse donazioni ed alla reintegrazione, avrebbe dovuto procedere all'esame del testamento stesso nel suo complesso e, quindi, di ciascuna delle disposi- CE c/ CE RG 7213/00 -14- zioni in esso contenute, mentre si è limitata a prenderne in considerazione la sola prima parte. Ha omesso, dunque, di tenere nel debito conto il fatto che, all'istituzione d'erede d'entrambi i figli in parti eguali, il testatore aveva, tuttavia, fatto seguire due disposizioni particolari, espressive d'una specifica volontà derogatoria rispetto sia alla normativa in mate- ria sia al criterio generale inizialmente seguito, asse- gnando, da un lato, al coniuge superstite l'usufrutto sulla metà del patrimonio relitto in luogo dell'usufrutto sul terzo spettantegli a norma dell'allora vigente art. 581/II seconda ipotesi CC, e stabilendo, dall'altro, ed è quanto interessa in questa sede con specifico riferimento al motivo in esame, che la casa di via Manzoni goduta da IO e da lui trasformata ed abbellita sarà di Ma- rio>>. La corte territoriale non ha in alcun modo tenuto conto dell'esistenza della richiamata disposizione parti- colare né, quindi, delle rilevanti conseguenze che, una volta accertata l'eventuale lesione della quota di riser- va denunziata dall'originario attore, le diverse possibi- li qualificazioni giuridiche della manifestazione di vo- lontà espressa con detta disposizione dal testatore avrebbero comportato sulle modalità di realizzazione del- la richiesta reintegrazione. CE c/ CE RG 7213/00 -15- L'interpretazione della disposizione testamentaria in esame che, avendo ad oggetto l'accertamento d'un fatto storico qual è la volontà del testatore era e resta indagine di fatto rimessa all'esclusiva competenza del giudice del merito il quale dovrà provvedervi in sede di rinvio avrebbe potuto, infatti, tra le varie possibili ipotesi, attribuire alla stessa una valenza derogatoria rispetto alla disposizione di carattere generale dettata con l'indistinta precedente institutio in universum jus d'entrambi i figli attribuendole il significato d'un' institutio ex re certa in favore del figlio IO, ovvero avrebbe potuto indurre a ravvisarvi una disposizione preferenziale, quale previ- sta dall'art. 558/II CC, od anche una divisione fatta dal testatore, quale prevista dall'art. 374 CC, ipotesi cia- scuna delle quali dà luogo, nel giudizio per reintegra- zione della legittima, a differenti soluzioni espressa- mente regolate dalla normativa in materia ed, in ogni ca- SO, diverse da quella cui è pervenuta la corte territo- riale con l'impugnata sentenza. Il vizio di legittimità va ravvisato, dunque, nella valutazione della disposizione testa-denunziata omessa mentaria de qua, e ciò non solo o non tanto in correlazio- ne con l'interpretazione di essa ex art. 558/II CC, come prospettato dal ricorrente, ma in correlazione con tutte CE c/ CE RG 7213/00 -16- le possibili interpretazioni che di essa il giudice del merito avrebbe potuto effettuare. Conclusione şiffatta comporta pro parte l'assorbimen- to del primo motivo che, per il resto, è, invece, da di- sattendere. -Con il primo motivo, il ricorrente denunziando vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 115 CPC in relazione all'art. 360 n. 3 CPC e vizi di motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 CPC - si duole che la corte territoriale, dopo essersi riservata con la sentenza non definitiva 3.11.93 di decidere sulla sua istanza di rinnovo della con- sulenza tecnica una volta assunte le deposizioni testimo- niali ammesse, non abbia, poi, provveduto su tale istanza, omettendo di decidere in ordine ai gravi vizi della consu- lenza espressamente segnalatile, senza fornire alcuna giu- stificazione al riguardo, e limitandosi a disporre singole relativamente alla sola formazione indagini integrative della massa, dalle quali era anche risultata una ricostru- zione frammentaria e disomogenea dell'asse ereditario e delle posizioni dei coeredi. Il motivo non merita accoglimento nella parte in cui denunziati vizi della consulenza tecnica ed omesso sono esame della relativa contestazione da parte della corte territoriale. CE c/ CE RG 7213/00 -17- In vero, con la sentenza non definitiva 3.11.93, la corte territoriale ebbe espressamente a rinviare al prosie- guo del giudizio l'esame della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica formulata dall'appellante sia con l'atto di appello sia con la citazione in revocazione>>, ed a tale riservato esame, se non ebbe ad adeguatamente prov- vedere nella successiva sentenza non definitiva 22.12.95, con la quale si limitò a rimettere la causa nuovamente in istruttoria per l'espletamento di un supplemento di consu- lenza tecnica al fine di procedere alla formazione d'una → nuova massa ereditaria da eseguire attraverso riunione fit- tizia ex art. 556 CC'>, ciò fece nella sentenza definitiva 13.7.99, con la quale varie censure formulate dall'odierno ricorrente in ordine ai vizi della consulenza tecnica ven- nero partitamente esaminate e disattese. Escluso, dunque, che la corte territoriale non abbia affatto provveduto alla valutazione di quelle ragioni sulle quali s'era riservata di decidere, anzi d'esaminare il mo- tivo devesi rammentare che il controllo di legittimità sul- le pronunzie dei giudici del merito demandato alla Corte Suprema di cassazione non è configurato, dall'ordinamento processuale vigente, come un terzo grado del giudizio nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella precedente fase, bensì è preor- CE c/ CE RG 7213/00 -18- dinato all'annullamento di quelle, tra le dette pronunzie, nelle quali siano ravvisabili specifici vizi che le parti espressamente denunzino con puntuale riferimento ad una ° più delle ipotesi previste dall'art. 360/I nn.
1-5 CPC e nelle forme e con i contenuti prescritti dall'art. 366/I n. 4 CPC, forme e contenuti che non consentono, a pena d'inam- la prospettazione di censure ciascuna delle missibilità, quali non sia puntualmente rapportata ad uno dei vizi de- nunziati e non sia specificamente argomentata in relazione ad esso. In particolare, il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per violazione dell'art. 115 CPC e connessi vizi di motiva- zione dev'essere inteso a far valere carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli ele- menti di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, mentre non può essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convin- cimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordi- namento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discreziona- CE c/ CE RG 7213/00 -19- lità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprez- zamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame;
di- versamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolve- com'è, appunto, per quello in esamerebbe - in un'inam- missibile istanza di revisione delle valutazioni e dei con- vincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudi- zio di legittimità. Ove trattisi, poi, di questioni tecniche, in generale non si può fondatamente rimproverare al giudice del merito, come fà parte ricorrente, di non aver operato valutazioni e raggiunto convincimenti autonomi sugli accertamenti effet- tuati dal consulente d'ufficio e d'aver recepito le argo- sviluppate e le conclusioni rassegnate da mentazioni quest'ultimo disattendendo quelle di parte: in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifi- che, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di me- rito, nella cui esclusiva competenza rientra pervenire a siffatta determinazione, incensurabile in questa sede, di astenersi dall'effettuare considerazioni personali determi- nanti e valutazioni comparative che mancherebbero del sup- porto d'un'appropriata preparazione scientifica. Pertanto, in relazione alla sopra richiamata esigenza CE c/ CE RG 7213/00 -20- di specificità del motivo, ove parte ricorrente denunzi l'omesso od insufficiente esame di fatti, di circostanze, di rilievi mossi alle risultanze d'ordine tecnico ed al procedimento pure tecnico seguito dal consulente d'ufficio, il motivo non può essere limitato a censure pur argomentatė e, nella specie, non lo sono, trattandosi di contestazio- ni non adeguatamente sviluppate d'erroneità e/o d'ina- deguatezza della motivazione od anche d'omesso approfondi- mento di determinati temi d'indagine, prendendo in conside- razione singoli elementi ritenuti suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il consulente d'ufficio e poi recepite dal giudice, poiché con ciò si chiamerebbe semplicemente il giudice di legittimità ad effettuare una nuova valutazione dei fatti estranea alle sue attribuzioni;
è, per contro, necessario che parte ricorrente non solo precisi e specifi- chi, svolgendo concrete e puntuali critiche, le singole ri- sultanze ed i singoli elementi di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente od erronea valutazione, ma evi- -denzi, in particolare riportandone sia pur sinteticamente il contenuto ed all'occorrenza, come il caso in esame avrebbe richiesto, il testo integrale - le esatte controde- duzioni alla consulenza d'ufficio che assuma essere state neglette e, soprattutto, quali fossero stati l'esatto con- tenuto e le precise finalità dei mezzi di prova contrari CE c/ CE RG 7213/00 -21- richiesti e non ammessi nonché in quali esatti termini tali finalità fossero state prospettate e tale richiesta fosse stata effettuata. Ciò che si rende necessario per due distinte ragioni autonomamente essenziali. In primo luogo, per il principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, che comporta, quale condizione d'ammissibilità del motivo, il consentire al giudice di le- gittimità, in relazione ai mezzi istruttori richiesti ma non ammessi e/o delle risultanze acquisite ma assuntivamen- te oggetto d'erroneo od insufficiente esame, di procedere, ancor prima d'esaminare nel merito la censura, alla valuta- zione della decisività dei mezzi stessi al fine di perveni- re ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice a quo, dacché questa valutazione è lo- gicamente preliminare ed il suo solo esito positivo può consentire di procedere a quella dell'altra; in secondo luogo, per il principio di preclusione, nel giudizio di le- gittimità, di temi nuovi di dibattito non precedentemente affrontati nella fase di merito, principio applicabile an- che alle censure mosse agli accertamenti effettuati ed alle conclusioni rimesse dal consulente tecnico ed, in ragione alla sentenza che le abbia recepite.di esse, Orbene, all'esame delle deduzioni svolte dal ricor- nel motivo de quo non risulta affatto adeguatamente rente CE c/ CE RG 7213/00 -22- esplicitato in quali termini con l'atto d'appello fossero stati segnalati alla corte di merito errori del primo giu- dice nell'esame delle critiche rivolte all'operato ed all' elaborato del consulente d'ufficio, così nel rilievo e nel- la valutazione dei dati posti a base della relazione com- messagli come nello svolgimento dell'iter logico iniziato con l'analisi di quei dati e terminato con le rassegnate conclusioni;
così come neppure ne risulta in quali esatti termini e con quali precise finalità alla corte stessa era stata richiesta una nuova consulenza, in ordine sia alla valutazione dell'entità economica dei singoli cespiti sia alle modalità di determinazione della lesione di legittima e di consequenziale formazione delle quote, precisazioni indispensabili, in ragione di quanto sopra evidenziato, at- tese le plurime e gravi critiche che si assume fossero sta- te rivolte all'attività ricognitiva e valutativa svolta dal consulente d'ufficio. Il ricorrente si limita, in vero, a prendere in con- siderazione singoli elementi di giudizio e ad investirli di critiche apodittiche denunziando l'assunta erroneità delle argomentazioni del consulente d'ufficio e della corte ter- ritoriale, ma, in tal modo, nel motivo non è svolta una specifica censura, sibbene una semplice prospettazione di tesi, difformi da quelle svolte dal consulente d'ufficio e recepite dal giudice a quo, non solo inadeguatamente svilup- CE c/ CE RG 7213/00 -23- pate ma del tutto irrilevanti in questa sede, attenendo del giudice del merito all'ambito della discrezionalità nella valutazione dei fatti e nella formazione del proprio convincimento, dei quali si finisce per chiedere una revi- sione, e non ai vizi dell'iter logico di detta formazione tanto sulla questione processuale del rinnovo della consu- lenza quanto su quella sostanziale della recezione delle opinioni del consulente d'ufficio a preferenza di quelle i quali soltanto sono rilevanti ai fini della parte dell'invocato annullamento ex art. 360 n. 5 CPC. Non senza tenere, comunque, nel debito conto che la motivazione fornita dalla corte territoriale all'assunta decisione sul punto risulta adeguata e tutt'altro che in- congrua, basata com'è su considerazioni essenziali ma logi- che ed esaurienti in ordine all'oggettivo valore probatorio attribuibile ai vari elementi di giudizio desumibili dalla consulenza d'ufficio, e la decisione stessa risultando coe- rente e consequenziale alla razionale valutazione di essi;
un giudizio, dunque, operato nell'ambito dei poteri discre- zionali del giudice del merito ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell'art. 360 n. 5 CPC, la diversa opinione soggetti- va di parte ricorrente è inidonea a determinare le conse- guenze previste dalla norma stessa, ond'è che va escluso possa ravvisarsi un vizio di violazione dell'art. 115 CPC e CE c/ CE RG 7213/00 -24- di motivazione nell'argomentato convincimento della corte territoriale di porre la consulenza d'ufficio ed il suo supplemento alla base della decisione sulla consistenza dell'asse ereditario e sull'entità economica dei singoli cespiti in esso ricompresi. Vero è tuttavia, come già sottolineato, che il riesa- me della controversia conseguente all'accoglimento del se- condo motivo comporta, di necessità, lo svolgimento d'una nuova consulenza, se non sulla determinazione dell'entità economica dei singoli cespiti all'epoca dell'apertura della successione, quanto meno in ordine all'accertamento della sussistenza ed, in caso positivo, dell'entità della lesione di legittima ed alla determinazione delle quote e degli eventuali conguagli. Il terzo motivo, relativo al regolamento delle spe- resta, all'evidenza, assorbito, dovendo la questione se, essere riesaminata ex novo in sede di rinvio. L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in re- lazione al motivo accolto e la causa, di conseguenza, ri- messa per nuovo esame ad altro giudice del merito di se- condo grado, che s'indica in diversa sezione della mede- sima corte d'appello di Napoli, cui è anche demandato, ex art. 385 CPC, di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
CE CE RG 7213/00 LA CORTE Accoglic pcr quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo, pro parte respinto, ed il terzo, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Napoli. Così deciso in Camera di Consiglio il 10.07.2002.. Il Presidente Il est. Netting IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA AR Di ZZ VE siбито Oggi, 1.3 GEN 2003 * IL CANCELLIERE AR Di ZZ ༼་ ་་རྒྱལ CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 18-3-2003 serie 4 al n. 414 versate € 201,41 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 TU. n°115 del 30/5/2002) PE ER Robarte Ricer