Sentenza 19 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/02/2004, n. 3314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3314 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Milano, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone, n. 28, presso l'avv. Raffaele Rizzo, che, unitamente agli avv. Maria Rita Surano e Antonella Fraschini dell'Avvocatura del Comune di Milano, lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AR DR;
- intimata non costituita -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 164/23/98 del 30 giugno 1998, depositata il 7 luglio 1998, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 giugno 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Stefano Bielli;
Udito l'avv. Izzo;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con avviso di accertamento n. 228651, notificato il 15 settembre 1995, relativo al 1991, il Comune di Milano rettificava (richiedendone il maggiore importo, con soprattasse ed interessi) l'Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) a carico di AR DR, inquadrandone l'attività di agente assicurativo indipendente (denunciata dalla contribuente come di subagente di assicurazioni) nel settore 9^ ("attività professionali ed artistiche e prestazione di servizi vari"), anziché nel settore 5^ ("intermediario del commercio"), della tabella allegata al d.l. n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 144 del 1989. 2.- Con sentenza n. 232/43/96 del 2 dicembre 1996, depositata il 13 gennaio 1997, la Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla AR contro il predetto avviso, confermando l'inquadramento dell'attività nel settore 9^ e l'applicazione della relativa imposta, ma dichiarando non applicabili le sanzioni per "l'obiettiva condizione di incertezza" interpretativa delle norme e compensando le spese di lite.
3.- Con sentenza n. 164/23/98 del 30 giugno 1998, depositata il 7 luglio 1998, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, compensando le spese di lite, in accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente avverso la predetta sentenza, osservava che l'attività di agente o subagente assicurativo andava qualificata come attività di intermediazione commerciale, dal momento che la normativa civilistica (artt. 2195, 1753 cod. civ.), fiscale (art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1967) e previdenziale (con obbligo di iscrizione alla Cassa Mutua Esercenti Attività Commerciali, nonché, per i contributi sociali, all'INPS - Gestione commercio) applicata agli agenti di assicurazione era la stessa di quella applicata agli agenti di commercio, così da doversi ricondurre (anche per evitare dubbi di legittimità costituzionale della disciplina) al settore 9^ e non al settore 5^, ai fini ICIAP. 4.- Con ricorso notificato il 28 settembre 1999, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., e depositato l'8 ottobre 1999, il Comune di
Milano ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, articolando un unico motivo. 5.- Non si costituisce in giudizio l'intimata AR DR. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con un unico motivo di impugnazione, il Comune ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della tabella allegata al d.l. n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 14 4 del 1989, nonché degli artt. 2195 cod. civ., 4 e 10 del d.P.R. n. 633 del 1972. Secondo il Comune (che invoca l'autorità delle risoluzioni ministeriali nn. 7/180 del 1992 e 174/E del 1997) gli agenti di assicurazione non sono equiparabili, ai fini ICIAP, agli agenti di commercio, in quanto: a) la disciplina generale dell'agente di commercio è applicabile agli agenti ed ai subagenti di assicurazione solo in via integrativa, sempre che sia compatibile con la natura dell'attività assicurativa (art. 1753 cod. civ.); b) l'attuale sistema impositivo è caratterizzato da "multisistematicità" (Corte cost. ord. n. 392 del 1993), escludente una indiscriminata uniformità di trattamento fiscale tra i vari tributi;
c) la disciplina dell'IVA, cui rinvia la legge istitutiva dell'ICIAP, distingue tra operazioni assicurative e finanziarie (esenti) ed operazioni compiute dall'intermediario o agente di commercio;
d) il presupposto delle imposte sui redditi è il reddito, mentre quello dell'ICIAP è la mera redditività (capacità di produrre reddito, quale potenzialità economica); e) i settori di cui alla tabella allegata alla legge sull'ICIAP, a parte le attività artigiane ed agricole, riguardano tutti attività "commerciali" in senso lato, ai sensi dell'art. 2195 cod. civ. (attraverso il richiamo dell'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 contenuto nella legge istitutiva dell'ICIAP).
2.- Il ricorso è fondato e va accolto.
2.1.- Come già affermato da questa Corte, in tema di ICIAP l'attività dell'agente di assicurazione deve essere inquadrata, al fine dell'applicazione del tributo, nel settore 9^ (ed in particolare nella categoria "servizi vari") della tabella allegata al d.l. n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 144 del 1989
(Cass., nn. 9601 del 2000 e 6621 del 2002). La figura dell'agente di assicurazione (che produce un peculiare servizio) rientra nella categoria degli agenti di commercio (art. 1724 cod. civ.), comprendente sia ipotesi di attività di intermediazione nella circolazione di beni materiali ("commercio" in senso specifico), sia ipotesi - appunto - di attività di produzione di servizi. La riconducibilità alla qualifica di "imprenditore commerciale", ai sensi dell'art. 2195, n. 5, cod. civ., non ha, al riguardo, influenza, posto che tale nozione di "commerciale" assume il senso generico di "non agricolo" e non quello specifico di "relativo allo scambio di beni".
Ciò posto, è del tutto legittimo che il legislatore individui, all'interno di categorie (altrimenti) unitarie di attività economica, alcuni elementi distintivi a fini specifici: nel caso in esame (ICIAP), in relazione al grado di potenziale utilizzazione dei servizi comunali e ad un indice di redditività correlato alla dimensione dell'immobile utilizzato, corretto in base al reddito effettivamente prodotto.
Se si considera che il settore 5^ (letto in connessione con i settori 6^ e 7^) attiene indubbiamente al commercio (in senso specifico) di beni materiali, deve escludersi che possa riferirsi anche alla produzione del servizio fornito da un agente assicurativo. Quanto al settore 10^, relativo agli esercenti attività di assicurazione, appare incongruo assimilare (data l'evidente differenza economica, sociale e giuridica, sicuramente rilevante rispetto alla ratio dell'ICIAP) imprese ed agenzie di assicurazione:
non può, pertanto, ricomprendersi in tale settore - ove la normativa consenta una diversa, più ragionevole (anche rispetto al parametro di cui all'art. 3 Cost.) interpretazione - l'agente assicurativo. Occorre, pertanto, riconoscere la praticabilità ermeneutica (anche sotto il già visto profilo della ragionevolezza) della riconduzione dell'agente assicurativo nella categoria residuale ("servizi vari") del settore 9^ della tabella in discorso.
il giudice regionale non si è adeguato a tale principio e la sentenza va conseguentemente cassata.
2.2.- Dagli atti non risulta che la contribuente abbia sollevato questioni diverse da quella dell'inquadrabilità della propria attività nel settore 5^ della tabella. Non sono perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. con il rigetto del ricorso della stessa contribuente avverso il predetto avviso di accertamento).
Tuttavia, ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. n. 546 del 1992, le incertezze interpretative in materia, all'epoca del ricorso e fino alle citate decisioni di questa Corte, inducono a dichiarare non applicabili le sanzioni pecuniarie indicate nell'avviso impugnato. 3.- Le medesime incertezze menzionate al punto precedente (2.2.) costituiscono giusto motivo per compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente, escludendo le sanzioni;
compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 18 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004