Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2002, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 1 0059785 Z / A 4 N / R - 6 T 2 S I . I R G . R L BBLICA ITALIANA P E L . A R A D T " L A U B NOME DEL POPOLO ITALIANO0 2 1 31 /02 E A D B D I T I E S R T N I T 3 E ORT N 1 R S E E . I S N A T E A SEZIONE QUINTA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale Reale Presidente R.G.N.10205/98 Dott. Giovanni Paolini Consigliere Dott. Eugenio Amari Consigliere Cron. 5172 Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Rep. Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. Ud. 05/11/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPION CIVILE SE NT ENZA N 59785 sul ricorso proposto da: Amministrazione delle Finanze dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
RT MA IN, elettivamente domiciliata in presso l'avv. Enrico Guidi, Roma, via Avezzana 31, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Luigi Feliziani del foro di Rieti;
- controricorrente 0 8 avverso la sentenza n. 127/50/97, depositata il 1 2 10/4/1997 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. OGGETTO: Dichiarazione congiunta. Coniuge del dichiarante. Disconoscimento. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/11/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avv. Feliziani, che ha insistito per il rigetto del ricorso;
persona del Sostituto Procuratore Udito il P.M., in Generale Dott. Destro, che ha concluso anch'egli per il rigetto del ricorso, La Corte, osserva quanto segue. Con avviso n. 58000009/5890007, l'Ufficio II.DD. di Rieti ingiungeva a RT MA IN di versare la complessiva somma di £. 23.593.804, da lei dovuta in qualità di coobbligata solidale con il marito, assieme al quale aveva presentato la dichiarazione congiunta per gli anni 1981 e 1982. La contribuente si doleva alla locale Commissione Tributaria di 1° Grado, asserendo che per tali periodi d'imposta non aveva mai firmato alcuna denuncia dei redditi, né in forma singola né in forma congiunta con il coniuge AN PE. 2 La Commissione adita rigettava, però, il ricorso e la RT si doleva al giudice superiore, che con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva il gravame, sottolineando che malgrado il disconoscimento della parte privata, l'Ufficio non aveva presentato l'istanza di verificazione di cui all'art. 216 cpc. L'Amministrazione ricorreva allora per cassazione, deducendo con due motivi la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché il difetto su punti decisividi motivazione della controversia. Esponeva, infatti, la ricorrente che la Commissione Tributaria Regionale non si sarebbe potuta fermare a dare atto del comportamento processuale dell'Ufficio, ma avrebbe dovuto se indipendentemente spingersi ad appurare della firma, le dall'autenticità meno dichiarazioni non fossero ugualmente riferibili anche alla RT, il cui modello 101 si allegato alle denunce in trovava, guarda caso, questione. Sempre la Commissione Tributaria Regionale, poi, aveva finito con l'elevare la mancata proposizione dell'istanza di verificazione a dimostrazione della 3 falsità delle sigle, così venendo, fra l'altro, meno al suo dovere di tener conto di tutte le circostanze rilevanti ai fini del decidere. L'intimata resisteva con controricorso e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 5/11/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso, l'Amministrazione ha sostenuto che i giudici a quo avevano violato il disposto dell'art. 8 del DPR n. 600/1973, perchè si sarebbero dovuti comunque interrogare sulla riferibilità delle dichiarazioni alla RT. Il problema non è nuovo, trattandosi di caso all'esame di questaanalogo ad altro già venuto Suprema Corte. Anche in quella occasione, infatti, una moglie si era vista recapitare una richiesta di pagamento delle imposte dovute dal marito, assieme al quale risultava aver sottoscritto la dichiarazione congiunta per l'anno 1984. La donna si era difesa sostenendo di non aver mai firmato la denuncia dei redditi, ma la Commissione laTributaria Regionale aveva concluso per sostanziale irrilevanza della questione, perché il complesso delle circostanze induceva a ritenere che 4 l'interessata avesse dato ampio mandato al marito ai fini della redazione e della sottoscrizione della dichiarazione. Questa Suprema Corte ha, dal canto suo, rigettato l'impugnazione della contribuente, così avallando la tesi secondo la quale l'apposizione della firma da parte di persona diversa dal dichiarante, non impediva di riferire la denuncia a quest'ultimo qualora il tutto fosse avvenuto non all'insaputa o contro la volontà di costui, ma nell'esercizio di un potere di rappresentanza negoziale ai sensi dell'art. 8 delm DPR n. 600/1973 (C.Cass. 2000/00945). Non ravvisandosi alcun motivo per discostarsi dalla interpretazione, rimane unicamente dapredetta aggiungere che nel caso di specie, i giudici a quo si sono limitati а dare atto del comportamento processuale dell'Ufficio, senza minimamente invocatainterrogarsi sull'eventuale possibilità, dall'appellato, di prescindere da ogni indagine genuinità o meno delle firme apposte sullesulla denunce in considerazione della presenza di elementi capaci di consentirne comunque la riferibilità alla RT. Daccoglimento del primo motivo del ricorso e In ( 5 dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del della presente giudizio, ad altra sezione Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Roma, il 5/11/2001 CONSIGLIERE EST.woudtives quilt IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista Oggi 14 FEB. 2002 E IL CANCELLIERE C1 N IO Innocenzo Battista 6 Z 8 A 9 1 R / T 5 4 IS / . 6 N G 2 E . .R R 5 A .P I A L D R L D L A A E E . T D B T - U I A N S B T E I N S E 1 A R S E I 3 T 1 I R A . E N T A M 619