Sentenza 6 febbraio 2014
Massime • 2
In tema di guida in stato d'ebbrezza, è possibile ritenere la sussistenza di una delle specifiche fattispecie di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, solo in presenza di due misurazioni alcolimetriche che producano risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, dovendo la concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo stato di ebbrezza risultare da almeno due determinazioni concordanti, effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti.
In tema di guida in stato d'ebbrezza, a seguito della depenalizzazione dell'ipotesi prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. a) C.d.S., operata dall'art. 33 della legge n. 120 del 2010, la rilevanza penale del fatto presuppone che sia accertato, secondo i criteri dettati dall'art. 379 del Reg. att. C.d.S., un tasso alcolemico superiore, non anche pari, a 0,8 g/l.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2014, n. 7368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7368 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro - Presidente - del 06/02/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 260
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO E. - rel. Consigliere - N. 43694/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC AM N. IL 06/07/1985;
avverso la sentenza n. 568/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CASERTA, del 11/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
il Procuratore Generale in persona del dott. Aldo Policastro, ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto come reato.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 11/02/2013 il Tribunale di S.M. Capua Vetere - Sez. di Caserta, ha dichiarato colpevole PI MA, imputata del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. a) perché in data 23/04/2009 guidava un'autovettura in stato in ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche con tasso alcolemico rilevato al primo test 0,78 g/l ed al secondo test 0,80 g/l, condannandola alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda.
2. Ricorre per cassazione PI MA deducendo violazione di legge per non essere più, il fatto contestato, previsto come reato nonché vizio motivazionale per avere il Tribunale ritenuto che, ove sia accertato un valore corrispondente ad un tasso minimo alcolemico superiore a 0,8 per litro, la condotta rientri nell'ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. La fattispecie contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza alcolica della quale è stata ritenuta colpevole l'imputata, ricondotta nell'ambito della fattispecie descritta sub art. 186, C.d.S., comma 2, lett. a) (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8), è stata, nelle more del procedimento, depenalizzata con la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, attraverso la sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 2.000,00 Euro.
3. Il giudice di merito ha erroneamente sussunto l'ipotesi contestata nella previsione dell'art. 186, comma 2, lett. b) sul presupposto che il tasso alcolemico pari a 0,8 g/l costituisca elemento costitutivo di tale fattispecie di reato, in contrasto con il tenore letterale della norma, che sanziona penalmente la condotta di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore, non anche pari, a 0,8 g/l. 4. È appena il caso di richiamare il principio recentemente affermato da questa Sezione per cui, in ogni caso, in tema di guida in stato di ebbrezza, è possibile ritenere la sussistenza di una delle specifiche fattispecie di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), b) e c) solo in presenza di due misurazioni alcolimetriche che producano risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, dovendo, a norma dell'art. 379 reg. att. C.d.S., comma 2 la concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo stato di ebbrezza risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti (Sez. 4, n. 27954 del 07/06/2012, Agostini, Rv. 253838).
5. Si impone, quindi, sul punto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014