Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4125 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
ITALREPUBBLICA ITAL041 25 /01 IN NOME DEL POPOLO ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONDOMINIO-USO DECCA PROPRISTA SEZIONE SECONDA CIVILE ESCLUSIVA- LIMITAZIONi- DESTINAZIONE - DiviεT! Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 1357/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Cron.8813 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. 1385 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Ud. 06/12/00 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE-24 ORE sul ricorso proposto da: _ per diritti L. 3000 SP RL ZO, elettivamente domiciliata in 2.3 MAR 2001 il IL CANCELLIERE ROMA LRE DEI MELLINI 51, presso lo studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dell'avvocato GHIA GIORGIO, che la difende, giusta UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. AGI delega in atti;
per diritti L. 3000 - ricorrente il 23.03.01 IL CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ZO ZO, RE IA SO GIACHERI, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio NI TO, AN CI GL, quali eredi dal Sig. ORD GLOR per diritti L3000 di AN FR, elettivamente domiciliati in ROMA 23.0301 VIA LAZIO 20\C, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO IL CANCELLIERE E VARIE DCV COGGIATTI, che li difende unitamente agli avvocati M 2000 TERESA ARMOSINO, GUIDO CANALE, giusta delega in atti;
2022 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - controricorrenti UFFICIO COPIE Richiesta copia studio avverso la sentenza n. 324/98 della Corte d'Appello di dal Sig. ANSA per diritti L. 3000 TORINO, depositata il 26/11/98; 11 23-03-01 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 06/12/00 dal Consigliere Dott. Olindo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SCHETTINO;
Rilasciata copia legale al Sig. udito l'Avvocato COGGIATTI Claudio, difensore dei per diritti 18 MAG. 2001 resistenti che ha chiesto rigetto del ricorso;
IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPE Richiesta conia studio $2 11000 nai SigCOGGIATTI NCELLERIA per dirit L Зеол IL CANCELLIEME BB486343 LIRE 2000 CANCELLERIA CANCE BB116942 AU236311 CANCELLERI AU236316 AU236321 AU617401 -2- D0673961 R.G.N.1357/99 Oggetto: Condominio-Uso della proprietà esclusiva- Limitazioni-Destinazione-Divieti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 21-3-1998 la corte di appello di Torino ha rigettato l'appello proposto da SP MA CA in Mazzocchi avversO la sentenza del tribunale della stessa città del 9- 7/6-11-1993, con la quale, nel giudizio promosso nei suoi confronti da MA EN, ZA FR, LI in IA MA CO e ZA TO, ella era stata dichiarata tenuta e condannata a far cessare l'attività esercitata (studio medico dermatologico) nel suo alloggio in Torino, Via Giordana n.5, nonché a risarcire agli attori i danni, da liquidarsi in separato giudizio, ed al pagamento delle spese. La corte di appello ha rigettato il gravame della SP, in quanto ha ritenuto - in conformità, del resto, alla statuizione del giudice di primo grado сли che le "malattie dermatologiche" rientrino nella categoria di quelle infettive, e, poichè a norma risalente al 1927, del regolamento condominiale 2 pacificamente di natura contrattuale, ai comproprietari dello stabile predetto è vietato " di destinare od affittare gli appartamenti a dottori specialisti di malattie infettive, ostetrici, о comunque ad ambulanze (?), а sanatori , ecc...... tenendo ben conto del carattere di casa di civile abitazione che questa deve mantenere" (capitolo II, lettera b) ne ha inferito che all'appellante non era consentito destinare il proprio alloggio a studio professionale di medico specialista in dermatologia, come invece, in violazione del menzionato regolamento, era stato da lei fatto. Ricorre per la cassazione della sentenza SP CA in Mazzocchi, deducendo tre motivi di gravame;
resistono con controricorso MA EN, LI MA CO in IA, ZA TO e ZA IA in Pugliaro, quale erede ZA FR. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia la ricorrente: 1) Violazione e falsa applicazione di norme di 3 diritto, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 nn.3 e 5 c.p.c. alla luce dell'art. 2697 c.c.), per essere stata accolta dai giudici di merito la domanda proposta nei confronti dell'odierna ricorrente, nonostante che gli attori non avessero fornito la prova che nell'alloggio di sua proprietà si svolgesse vietata dal regolamento un'attività condominiale, dovendosi escludere, comunque, che un dermatologo nel caso, il marito della sig.ra SP eserciti un'attività contrattualmente vietata e che sia uno specialista di malattie infettive "tant'è che in ogni università italiana esistono quali cattedre distinte, quella di dermatologia> e quella di < malattie infettive>". contraddittoria 2) Omessa, insufficiente e decisivo della motivazione su un punto controversia (art. 360 n.5 c.p.c.), con riguardo alla immotivata assimilazione fatta dalla corte di appello delle malattie di competenza del Dm dermatologo alle malattie infettive ed alla errata conclusione che ne è stata tratta, circa i rischi di contagio connessi alle prime. Violazione e falsa applicazione di norme di 3) 4 diritto (art.360 n.3 c.p.C., alla luce degli artt. 1362, 1364, 1368, 1369, 1371 C. C.). La censura rivolta alla sentenza della corte territoriale con il motivo in esame riguarda, a ben comprendere, l'interpretazione estensiva e, quindi, non conforme alla volontà delle parti, data dal giudice ai divieti limiti posti dal regolamento condominiale, chiaramente di natura contrattuale, con riferimento alla destinazione degli alloggi dello stabile;
divieti che, avuto riguardo all'epoca in cui il regolamento stesso fu redatto e depositato (luglio 1927), appaiono e debbono ritenersi, chiaramente anacronistici come tali, non più attuali. I tre motivi del ricorso, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Ed il ricorso, per quanto di ragione, va accolto. La corte di appello di Torino ha motivato la sua decisione, premettendo, innanzitutto, che la еши clausola in esame cioè quella riportata in narrativa, che pone i divieti invocati dagli attori, per far cessare l'attività professionale esercitata nell'appartamento della convenuta Va - interpretata nel suo complesso, e ne ha ricavato, 5 pertanto, che i divieti posti debbono essere considerati nel modo più esteso possibile, "in quanto devono anche tener conto di non causare alcun nocumento alla tranquillità ed al buon nome e decoro della casa" ( così nella sentenza). Ora, tale considerazione, che già sotto il profilo strettamente giuridico non può condividersi, essendo tutt'altro che esatto affermare tout court che una clausola limitativa dei diritti del proprietario perché di questo si tratta - debba essere interpretata, per quanto attiene ai divieti che essa pone all'utilizzazione della proprietà, nel modo più esteso possibile, non può di sicuro essere di supporto alla conclusione cui ècon la statuzione pervenuta, alla fine, la corte torinese, che l'attività esercitata nell'immobile dell'odierna ricorrente è vietata dal regolamento di condominio, in quanto, come premesso, sarebbe causa di nocumento alla tranquillità ed al buon nome e decoro della casa. Non si comprende, infatti, e la corte non lo spiega, benchè ne sia stata sollecitata Эли dall'appellante, come l'attività di specialista dermatologo esercitata nell'immobile della ricorrente, a differenza da altre attività 6 parimenti esercitate professionali mediche e non, nello stesso stabile, possa arrecare nocumento alla tranquillità ed al buon nome e decoro della casa". Ma la motivazione che si legge nella sentenza non appare convincente ed immune da vizi logici neppure sul punto centrale dibattuto nel processo, che era quello di stabilire se la destinazione dell'appartamento della convenuta a "studio medico dermatologico" ed all'esercizio in esso della relativa attività specialistica, fosse vietato dal regolamento di condominio risalente al 1927 (capitolo II, lettera b), posto che, non essendo specificamente vietata tale attività medica, ma la destinazione о affitto degli appartamenti a "dottori specialisti di malattie infettive, ambulanze (?), sanatori, ostetrici о comunque ad case d'alloggio, case di avvocati,.. circoli, giuoco, di cura o di piacere, e di forme comunque in uso contrario alla tranquillità, ed al buon nome e decoro della casa, tenendo ben conto del carattere di casa di civile abitazione che questa dovrà mantenere", la corte territoriale ha ritenuto, cionondimeno, che anche quell'attività cade sotto il divieto di esercizio, negli appartamenti dello 7 stabile, della professione di medico specialista in malattie infettive, cui debbono equipararsi sostanzialmente, a dire dello stesso giudice, quelle contagiose, tra le quali rientrerebbero le malattie di competenza dello specialista in dermatologia. Senonchè, a ben leggere ed interpretare la clausola in questione, e tenendo conto delle presumibili ragioni che indussero, all'epoca (1927), i redattori del regolamento condominiale a introdurre quei divieti più sopra ricordati, limitativi dell'uso e della destinazione dei locali dello stabile, deve rilevarsi che non appare logica ed aderente alle comuni cognizioni in materia, l'equiparazione fatta dalla corte di appello delle malattie contagiose, che notoriamente possono trasmettersi da un individuo all'altro mediante contatto diretto о indiretto e tra le quali rientrano senz'altro quelle di competenza dello specialista dermatologo, a quelle infettive, che si Atu propagano anche per altre vie ed in altri modi, e, dunque, più facilmente. Cosicchè le ragioni che presumibilmente hanno indotto coloro che introdussero il divieto di cui qui si discute ragioni che, comunque, debbono essere ricercate dal 8 giudice di merito potrebbero essere individuate nell'esigenza di evitare il pericolo della diffusione delle malattie infettive, pericolo che non può non valutarsi, ora, alla luce dei più efficaci mezzi e sistemi di prevenzione delle malattie stesse, conosciuti dalla moderna scienza medica, con particolare riferiments a quelle dicompetenza del dermethings. Cilly S'impone, quindi, la cassazione della sentenza ed il rinvio ad altra sezione della corte di appello di Torino, che provvederà anche sulle spese, 60000 310000
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, 17 cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Torino. . p Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2000 Il presidente Il consigliere est. e r (Dr. Vincenzo con fapietra) i (Dr. Olindo Schettino) l ( C ochlor DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico OR 900 Roms IL На вечісо 9