Sentenza 5 dicembre 2011
Massime • 1
È illegittimo il diniego della riabilitazione di soggetto condannato per il delitto di contrabbando (nella specie di tabacchi lavorati esteri) sul presupposto del mancato adempimento dei tributi evasi, nel caso in cui la merce oggetto del reato sia stata sequestrata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2011, n. 7097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7097 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 05/12/2011
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 3906
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 20511/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI EL BI, N. IL 09/06/1969;
avverso l'ordinanza n. 1099/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA, del 15/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Galati Giovanni, che ha chiesto l'annullamento c.r. dell'ordinanza.
OSSERVA
Con ordinanza 15/3/2011, depositata il 19/3/2011, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha rigettato l'istanza di riabilitazione proposta da ZI El AB - condannato con sentenza 10/10/2000 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a pena pecuniaria per violazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 25, art. 282, lett. f), 292 e 341 (detenzione di ingente quantità di tabacchi in difetto del pagamento dei diritti doganali) - sul rilievo che il richiedente non avesse provveduto all'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reato, in particolare non pagando i tributi evasi. Per l'annullamento di tale ordinanza ha proposto ricorso in data 11/4/2011 ZI El AB denunziando la violazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 338 nella parte in cui esonerava il responsabile dall'obbligo di pagamento dei diritti doganali sui tabacchi le volte in cui - e tale era il caso di specie - la merce illegalmente introdotta e detenuta fosse stata interamente sequestrata. Ritiene il Collegio che il ricorso meriti condivisione, avendo il giudice del merito negato la chiesta riabilitazione per il solo fatto del mancato pagamento, da parte di ZI El AB, dei diritti doganali evasi in relazione ai tabacchi lavorati che egli stava smerciando all'atto del controllo e sull'assunto che il mancato adempimento di dette obbligazioni civili costituisse ostacolo alla concessione della riabilitazione stessa. Ed infatti, ed al seguito di risalente ma nondimeno attuale e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr Cass. 1084 del 1984), va rammentato che l'art. 338 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (in parte qua non modificato dalla
L. 19 marzo 2001, n. 92, art. 2, comma 4) prevede che il pagamento della multa esonera il condannato dall'obbligo di versare il diritti doganali le volte in cui la merce sia stata sequestrata, con la conseguenza per la quale, come prospettato nel ricorso e non accertato dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia nella impugnata ordinanza, l'avvenuto sequestro dei T.L.E. avrebbe dovuto esonerare ZI El AB dal pagamento dei diritti doganali evasi e pertanto escludere che siffatto pagamento fosse condizione per l'ammissione alla riabilitazione.
Si annulla pertanto l'ordinanza e si rinvia allo stesso Ufficio perché, in applicazione del formulato principio e previa accertamento ex actis dell'avvenuto sequestro, proceda al riesame della istanza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Brescia.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2012