Sentenza 23 aprile 1999
Massime • 1
L'ordinanza con la quale in sede di conversione del pignoramento il giudice dell'esecuzione determina con le modalità di cui all'art. 495 cod. proc. civ. l'entità della somma da versare in sostituzione delle cose pignorate non ha contenuto decisorio rispetto al diritto di agire "in executivis", con la conseguenza che l'opposizione proposta contro di essa è inquadrabile nel modello dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., di competenza del giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/1999, n. 4042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4042 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO Di COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di SIRACUSA, con ordinanza del 19/05/94, nella causa iscritta al n^ 2907/93 vertente tra
IT AN;
e
CIANE CAR SRL;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 07/01/99 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Wladimiro DE NUNZIO che ha chiesto si dichiari, con le conseguenze di legge, la competenza del Pretore di Siracusa, in ordine al ricorso in oggetto per opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc. IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 27 maggio 1993 TO IA proponeva opposizione avverso ordinanza emessa dal Pretore di Siracusa il 24 maggio 1993, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., di autorizzazione alla conversione del pignoramento di una coltivazione di patate eseguito in suo danno su istanza della Ciane s.r.l. Deduceva l'opponente l'illegittimità del provvedimento per il mancato preliminare accertamento della materiale esistenza delle patate pignorate. Il Pretore, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 26 luglio 1993, qualificando l'opposizione come opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) dichiarava la propria incompetenza e la competenza per valore del Tribunale di Siracusa.
Riassunta la lite il Tribunale ha con ordinanza del 11 maggio 1994 sollevato conflitto negativo di competenza sostenendo che l'opposizione, essendo rivolta a contestare la regolarità formale di un atto costitutivo (quale l'ordinanza ex art. 495 c.p.c.) integra una opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) che appartiene alla competenza inderogabile del giudice dinanzi al quale si svolge l'opposizione.
Nella presente fase del giudizio non si sono costituite le parti interessate, malgrado la notifica del provvedimento che solleva il conflitto negativo (cfr. attestazione della cancelleria del Tribunale di Siracusa in data 10 ottobre 1998).
Tanto premesso, in diritto, devono condividersi le conclusioni del PG (conformi alle tesi del tribunale remittente) secondo cui l'ordinanza, con la quale, in sede di conversione del pignoramento, il giudice dell'esecuzione determina, con le modalità di cui all'art. 495 c.p.c., l'entità della somma da versare in sostituzione delle cose pignorate è provvedimento che non ha contenuto decisorio rispetto al diritto di agire in executivis, con la conseguenza che l'opposizione contro di esso proposta può inquadrarsi nel modello dell'opposizione agli atti esecutivi( cfr. Cass. 1994 n. 386; 1982 n. 5867). Pertanto il ricorso d'ufficio dev'essere accolto nel senso dell'affermazione della competenza del Pretore di Siracusa in ordine al ricorso per opposizione agli atti esecutivi e di cui è sopra cenno.
P.Q.M.
accoglie il ricorso d'ufficio e dichiara la competenza del Pretore di Siracusa in ordine al ricorso per l'opposizione agli atti esecutivi proposto da TO IA;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 7 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999