Sentenza 23 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2002, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 02649 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 13340/99 Consigliere Cron. 6374 Dott. Alberto SPANO' Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 11/12/01 Dott. Attilio Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: CH AL, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE XXI Aprile n. 61, presso lo studio dell'avvocato MICALIZZI MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAPPALARDO VENERO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
-PS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, 4925 -1- DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
GESUALDA, I' ROSARIO, I' CE SO (eredi di I' CARMELO);
- intimati -
avverso la sentenza n. 3885/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 22/12/98 R.G.N. 1373/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SC MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al RE di Catania, depositato il 16 marzo 1993, AR OR esponeva di aver lavorato dal 10 ottobre 1989 alle dipendenze di LE RA, titolare della ditta Medical Sud, con mansioni di commesso addetto alla vendita, incaricato anche delle consegne. Assumeva di aver lavorato tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8,30) alle 13 fino al 31 dicembre 1989, anche dalle 16,30 alle 19,30 in seguito, percependo lire 300.000 mensili per il primo periodo e lire 600.000 dall'1.1.1990. Esponeva di essere stato licenziato verbalmente, in tronco, il 14 dicembre 1992 e, a seguito della revoca di detto licenziamento, di essere stato licenziato per iscritto, in data 30 gennaio 1993, per riduzione del personale. Lamentava la illegittimità del licenziamento, la insufficienza, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, della retribuzione corrispostagli, la mancata percezione di qualsiasi retribuzione nel periodo dicembre 1992/gennaio 1993. Chiedeva, quindi, dichiararsi la illegittimità del licenziamento e condannarsi il convenuto alla riassunzione o al risarcimento del danno;
condannarsi altresì il datore di lavoro al pagamento della somma di lire 44.962.849 a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione ed interessi. LE RA, costituitosi, contestava la domanda, assumendo, in particolare, che il rapporto di lavoro con il BO era iniziato solo il 3 agosto 1992 ed era cessato il 1° febbraio 1993 per riduzione di personale. Eccepiva, inoltre, che non era applicabile né la tutela reale né quella obbligatoria, per 3 essere il ricorrente un ultrasessantenne in possesso dei requisiti pensionistici. Contestava, poi, l'applicabilità del ccnl invocato, per la mancata adesione alle organizzazioni firmatarie;
assumeva, infine, che la retribuzione corrisposta doveva ritenersi sufficiente, perché il ricorrente non aveva lavorato tutti i giorni della settimana ed aveva svolto mansioni di fattorino e non di commesso. A questa causa veniva riunita quella promossa dal RA nei confronti dell'PS ed avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall'Istituto per omissioni contributive relative anche al lavoratore AR BO. A seguito del decesso del ricorrente, avvenuto il 12 ottobre 1994, si costituivano i suoi eredi, LD OR, RI LI BO e SC BO. Espletate prova testimoniale e consulenza tecnica, con sentenza del 21.11.1996 il RE dichiarava l'illegittimità del licenziamento, con le conseguenze di legge;
condannava inoltre il convenuto al pagamento, in favore degli eredi di AR OR, della somma di lire 39.713.195, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi;
rigettava l'opposizione proposta dal signor RA, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta. L'appello di LE RA, cui resistevano sia l'PS che gli eredi di AR OR, veniva rigettato dal Tribunale di Catania con sentenza del 10 novembre/10 dicembre 1998. I giudici di secondo grado ritenevano provati, attraverso le prove testimoniali addotte dal lavoratore, sia la durata del rapporto dall'ottobre 89 al dicembre 92 (durata confermata dalla firma del lavoratore sulle bolle di 4 accompagnamento prodotte), sia le mansioni di commesso, sia l'orario di lavoro;
confermavano la inadeguatezza dei compensi corrisposti e la congruenza delle differenze retributive quantificate dal CTU;
confermavano la correttezza della tutela obbligatoria accordata, atteso che il OR aveva contestato di essere in possesso dei contributi minimi per la pensione ed il convenuto non aveva fornito la relativa prova. Il Tribunale rigettava, per gli stessi motivi, le censure mosse avverso il rigetto della opposizione alla ordinanza ingiunzione. Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando quattro motivi di censura, LE RA. L'PS resiste con controricorso, mentre gli eredi BO non si sono costituiti. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di allegazione dei fatti e disponibilità e valutazione delle prove, in particolare degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2094 c.c.; nonché vizio di motivazione su punti decisivi. Assume che LE RA aveva sempre sostenuto, "ed in parte provato", che il OR aveva lavorato alle sue dipendenze dal 3.8.1992 all 1.2.1993, mentre in precedenza, dal 1990 all'agosto 1992, il rapporto tra i due era limitato a sporadiche prestazioni di collaborazione senza alcun vincolo di subordinazione. Lamenta che il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova della durata del rapporto di lavoro subordinato assunta dal lavoratore, delle mansioni svolte e dell'orario espletato, sulla base delle dichiarazioni generiche di due testi di 5 " parte ricorrente, su circostanze apprese addirittura dallo stesso OR, trascurando del tutto le affermazioni del teste addotto dal RA. Riporta brevi stralci delle deposizioni testimoniali di SA AR. LÒ RA e NA AN CO ed assume che il Tribunale ha omesso del tutto di motivare sul connotato della subordinazione (e, quindi, sugli elementi distintivi tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo) relativamente al periodo ottobre 1989/luglio 1992. Il motivo non è fondato. In ordine alla durata del rapporto ed alla dedotta natura autonoma dello stesso prima del 3 agosto 1992, la difesa del ricorrente non indica in quale atto difensivo avesse eccepito tale circostanza, né spiega in qual modo avesse "in parte provato" la stessa. Né gli stralci delle deposizioni riportate sono idonei a dimostrare una omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla durata, sulle mansioni, sull'orario. La natura del giudizio di legittimità comporta che il ricorrente debba evidenziare con il ricorso i vizi e le violazioni di legge denunciati, di modo che la Corte possa apprezzarli dalla lettura del ricorso stesso e della sentenza impugnata, andandoli poi a verificare, solo in tal caso, negli atti del procedimento. Si tratta del noto principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, più volte ribadito da questa Corte (v., fra le tante, Cass., 12 settembre 2000 n. 12025; 2 giugno 1998 n. 5394;17 giugno 1995 n. 6863). Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto attendibili i testi addotti dal lavoratore e provati, attraverso le loro deposizioni, la durata del rapporto 6 (confermata dalla firma del OR sulle bolle di accompagnamento prodotte). le mansioni di commesso con l'ulteriore compito di consegna della merce, l'orario di lavoro (confermato dalle dichiarazioni di altra dipendente, RI NO, raccolte nel verbale ispettivo). La genericità delle censure mosse le rende inammissibili, atteso che, come la stessa difesa del ricorrente ricorda, il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o da quelle risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione di esso, senza necessità di prendere espressamente in considerazione tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata (v., fra le tante, Cass., 18 marzo 1995 n. 3205; 12 marzo 1996 n.25 n.2008). Né è stata evidenziata la necessità attesa la ritenuta (dal Tribunale) durata ed uniformità del rapporto, senza soluzione di continuità che i giudici di appello si soffermassero sulla natura subordinata dello stesso nel periodo precedente il 3 agosto 1992, natura pacificamente ammessa nel periodo non contestato. In realtà il motivo tende, inammissibilmente, a far riesaminare direttamente dalla Corte le prove testimoniali. Con il secondo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme in materia di retribuzione sufficiente, in particolare dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c.; nonché vizio di motivazione. Lamenta che il Tribunale ha preso a riferimento, al fine di valutare 7 l'equa retribuzione, quella contenuta nelle tabelle salariali di un ccnl di diritto comune, che non vincolava il signor RA perché non aderente ad alcuna associazione firmataria;
e non ha neppure tenuto conto, come doveva, di altri utili parametri, quali “la quantità del lavoro e le piccole dimensioni dell'azienda in relazione ad un mercato difficile e fortemente concorrenziale come quello del piccolo commercio". Il motivo è infondato, sia per la genericità degli elementi invocati (nulla si dice sulla "quantità del lavoro”, a meno che con questa espressione non si intenda una prestazione temporalmente ridotta rispetto alla durata ed all'orario ritenuti dal Tribunale), sia perché la determinazione della giusta retribuzione in un importo inferiore ai minimi salariali fissati dalla contrattazione collettiva non può essere giustificata esclusivamente con il richiamo alle piccole dimensioni dell'azienda ed alle difficoltà e concorrenzialità del mercato del piccolo commercio, atteso che la contrattazione collettiva regola anche il piccolo commercio. Con il terzo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, secondo comma, della legge 11 maggio 1990, n. 508, dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, degli artt. 112,115 e 116 c.p.c.; nonché vizio di motivazione su punto decisivo. Assume che, avendo AR OR maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, in quanto nato il [...], il Tribunale avrebbe dovuto ritenere legittimo il recesso ad nutum intimato dal RA, atteso che l'art. 4, secondo comma, della legge n. 108/1990 esclude dalla tutela i lavoratori che siano in possesso dei requisiti pensionistici e non abbiano esercitato l'opzione per la prosecuzione dell'attività lavorativa. 8 Il motivo è infondato. Il Tribunale ha dato atto che il signor OR aveva contestato, nelle note difensive depositate nel giudizio di primo grado, la circostanza, riferita da controparte, del godimento di pensione di anzianità o vecchiaia, negando di aver raggiunto il minimo di contributi necessario per la pensione;
ed ha rilevato che il datore di lavoro, cui incombeva il relativo onere, non aveva provato l'assunto sostenuto. A fronte di tale motivazione la difesa RA si limita a lamentare che il Tribunale non ha tenuto conto dell'età del lavoratore;
e collega la insorgenza del diritto alla pensione di vecchiaia alla sola età dello stesso -- senza nulla dedurre in ultrasessantenne per essere nato il [...] ordine al requisito contributivo. palesemente infondata, atteso che non tiene conto della La censura necessaria concorrenza, accanto al requisito dell'età, di quelli minimi assicurativi e contributivi, che, dopo essere stati per un lungo periodo pari a quindici anni (sia di assicurazione che di contribuzione), sono stati portati entrambi a venti anni (art. 2, primo comma, del D. Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 503); per tacere del requisito di età, gradualmente innalzato, con regime transitorio, dalla stessa riforma del 1992. Con il quarto motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme in tema di allegazione dei fatti e disponibilità e valutazione delle prove, in particolare degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; nonché vizio di motivazione. Lamenta che il Tribunale, rigettando i motivi di appello relativi alla opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall'PS con il 9 richiamo alle identiche argomentazioni adoperate per il rigetto degli altri motivi, non ha considerato che era stata fornita prova documentale, fin dall'atto di opposizione depositato il 10.4.1995, del versamento dei contributi previdenziali per la dipendente RI TT NO per il periodo 19.9.1991/2.11.1992, e per il dipendente AR BO per il periodo 3.8.1992/31.1.1993. Anche quest'ultimo motivo è infondato. Come eccepito dall'PS nel controricorso, dall'esame dell'ordinanza ingiunzione risulta che la stessa riguardava la sanzione amministrativa conseguente alle omissioni contributive, mentre non venivano, con la stessa, richiesti i contributi. Ne consegue che l'avvenuto versamento dei contributi per un periodo lavorativo minore di quello ritenuto dai giudici di merito non rileva in ordine alla sussistenza della omissione e sulla conseguente sanzione, atteso anche che non viene fatta comunque questione sulla misura della stessa. Non solo, ma dall'esame dell'atto di appello non risulta neppure censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui, oltre ad aver accertato un maggiore periodo lavorativo per il OR, riteneva che la signora NO avesse lavorato ad orario completo, mentre "era stata regolarizzata dal RA a part-time". Il che rende la censura inammissibile. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al rimborso, in favore dell'Istituto controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità. Nessun provvedimento sulle spese va preso, invece, nei confronti degli eredi BO, che non si sono costituiti in 10 questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del resistente PS, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4,65 oltre Euro 1.500 per onorario di avvocato;
nulla per le spese nei confronti degli eredi di AR BO. Così deciso in Roma l'11 dicembre 2001. Ilgons. estensore PresidenteIl Presiden Shilleнее DANC A L E D 11