Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2014, n. 6693
CASS
Sentenza 20 gennaio 2014

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Massime1

L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità di far valere e di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, anche se maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello e non dedotta dal ricorrente. (Fattispecie relativa ad inammissibilità per manifesta infondatezza).

Commentario1

  • 1Impugnazione post Cartabia ai soli effetti civili (Cass. 2854/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 febbraio 2023

    L'art. 573 c.p.p., comma 1-bis, entrato in vigore il 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 162/2022 prevede che «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile»: tale disposizione è immediatamente applicabile ai giudizi pendenti. Cassazione penale sez. IV, ud. 11 gennaio 2023 (dep. 24 gennaio 2023), n. 2854 Presidente Piccialli – Relatore Cappello Osserva …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2014, n. 6693
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6693
Data del deposito : 20 gennaio 2014

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