Sentenza 20 gennaio 2014
Massime • 1
L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità di far valere e di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, anche se maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello e non dedotta dal ricorrente. (Fattispecie relativa ad inammissibilità per manifesta infondatezza).
Commentario • 1
- 1. Impugnazione post Cartabia ai soli effetti civili (Cass. 2854/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 febbraio 2023
L'art. 573 c.p.p., comma 1-bis, entrato in vigore il 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 162/2022 prevede che «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile»: tale disposizione è immediatamente applicabile ai giudizi pendenti. Cassazione penale sez. IV, ud. 11 gennaio 2023 (dep. 24 gennaio 2023), n. 2854 Presidente Piccialli – Relatore Cappello Osserva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2014, n. 6693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6693 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 20/01/2014
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 75
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 2331/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PP IV N. IL 16/06/1975;
avverso la sentenza n. 319/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del 10/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2.12.2009 il Tribunale di Lecce sez. dist. Nardò dichiarava LO AN colpevole del reato previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 2 per avere contravvenuto al foglio di via obbligatorio del Questore di Lecce che gli inibiva di fare ritorno nel Comune di Copertino per un periodo di anni tre, fatto commesso il 10.1.2007. Per l'effetto, concesse circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto.
Con sentenza del 10.10.2012 la Corte di appello di Lecce conferma la decisione del Tribunale di Lecce.
Avverso la sentenza il difensore ricorre deducendo il vizio di motivazione carente, illogica e contraddittoria a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per il seguente motivo: tanto il Tribunale
quanto la Corte di appello hanno ignorato o svalutato la documentazione prodotta a dimostrazione della sussistenza di una causa di giustificazione legittimante la condotta del ricorrente che ha fatto ritorno presso il Sert di Copertino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso per vizio logico della motivazione è inammissibile per manifesta infondatezza.
1. I giudici di merito hanno rigettato la tesi difensiva, secondo cui il ritorno nel Comune di Copertino era dettato dalla necessità di sottoporsi ad un trattamento presso il locale Sert, osservando che, in presenza di una effettiva necessità, l'imputato avrebbe dovuto richiedere una autorizzazione al rientro e che la documentazione prodotta dimostrava soltanto che egli era genericamente sottoposto ad una terapia di recupero presso il Sert di Copertino sin dal 1995, ma non conteneva alcuna indicazione in ordine al fatto che, nello specifico giorno in contestazione, egli avesse dovuto effettivamente recarsi al Sert.
L'argomentazione svolta dai giudici di merito non evidenzia alcun vizio logico e le censure contenute nel ricorso propongono una diversa valutazione dei dati fattuali non ammessa nel presente giudizio.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza preclude la rilevabilità d'ufficio della prescrizione del reato contravvenzionale, commesso nel gennaio 2007, intervenuta prima della pronuncia della sentenza di appello e non dedotta dal ricorrente.
Secondo una prima pronuncia di questa Corte, sezioni unite, l'inammissibilità del ricorso per cassazione stabilita dall'art. 606 c.p.p., comma 3, derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi,
non impedisce la rilevabilità d'ufficio delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.; viceversa la rilevabilità d'ufficio deve ritenersi preclusa dalla inammissibilità del ricorso derivante dall'enunciazione di motivi non consentiti e dalla denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello (Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213).
Tale distinzione, operata nell'ambito della cause di inammissibilità del ricorso previste dall'art. 606 c.p.p., comma 3, è stata superata dalle successive pronunce delle Sezioni Unite, le quali hanno stabilito che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza non è ontologicamente diversa dalle altre cause di inammissibilità previste dall'art. 603 c.p.p., comma 3 con specifico riguardo al ricorso in cassazione, e dall'art. 591, comma 1 con riguardo alle impugnazioni in generale, poiché anch'essa, al pari delle altre cause originarie di inammissibilità del ricorso, costituisce "vizio intrinseco" dell'atto che, impedendo la valida costituzione del rapporto processuale di impugnazione, preclude "a monte" l'esercizio dei poteri cognitivi di ufficio previsti dall'art. 609 c.p.p., comma 2; ne consegue che l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale, derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione inammissibile perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dall'art. 591, comma 1 (ad eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, costituente causa sopravvenuta di inammissibilità) e dall'art. 606 c.p.p., comma 3, preclude la possibilità di rilevare d'ufficio ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta dalla parte con il ricorso per cassazione (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; conforme Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266, secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.). A norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014