Sentenza 20 luglio 1999
Massime • 1
L'art. 35, comma undicesimo della legge 22 ottobre 1971 n. 865 nel prevedere la facoltà dei Comuni di cedere in proprietà a cooperative edilizie o a singoli privati le aree edificabili comprese nei piani di zona di cui all'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, pone come condizioni per l'esercizio di detta facoltà che i singoli e i soci delle cooperative abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione degli alloggi economici e popolari. Ne deriva la nullità ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. del contratto preliminare di vendita di un alloggio costruito in dette aree ove il promittente acquirente sia privo del requisito reddituale di cui all'art. 2 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/1999, n. 7768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7768 |
| Data del deposito : | 20 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO Presidente
Dott. Mario SPADONE Consigliere
Dott. Giuseppe BOSELLI Cons. relatore
Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere
Dott. Matteo IACUBINO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PU NO, elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico, 24 presso l'avv. Pier Luigi Bonifazi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorino Cagnoni e Luigino Biagini giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN LA, AB CO, AB AN, e AB NT (eredi di AB IO) elettivamente domiciliati in Roma, via G. Mazzini, 123 presso l'avv. Bruno D'Angelo, rappresentati e difesi dall'avv. Renzo Giantomassi giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 33/97 del 29.11.96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/99 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Boselli;
uditi gli avv.ti Luigino Biagini e Renzo Giantomassi che hanno concluso, rispettivamente, per l'accoglimento e per il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO FA, titolare dell'omonima impresa di costruzioni, premesso che con contratto preliminare aveva promesso in vendita a NO IT un alloggio da edificarsi in Rimini, in area compresa in zona P.E.E.P., conveniva lo stesso avanti al tribunale di Rimini chiedendo, tra l'altro, che fosse dichiarata la nullità del contratto fruendo il IT di un reddito annuo superiore al limite prescritto dall'art. 2 lett. e) della legge 30.12.1972 n. 1035 per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il IT, costituitosi, concludeva per il rigetto della domanda e proponeva domanda riconvenzionale di sentenza produttiva, ai sensi dell'art. 2932 c.c., degli effetti del contratto non concluso. Il processo, interrotto per la morte dell'attore, veniva riassunto dal convenuto nei confronti degli eredi LA PR ved. FA, CO, AN e NT FA.
Il tribunale, con sentenza 9.12.1993, rigettava le domande attoree e, in accoglimento della riconvenzionale, trasferiva al IT la proprietà dell'alloggio.
L'appello, interposto dagli eredi FA, veniva accolto dalla corte di appello di Bologna che, con sentenza 26.11.1996, tra l'altro, dichiarava la nullità del contratto preliminare di compravendita dell'immobile sul rilievo che per il comma 11^ dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865 l'acquisto della proprietà degli alloggi P.E.E.P. è consentito soltanto a coloro che "abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari" e, in particolare, non dispongano - ai sensi dell'art. 2 lett. e) D.P.R. 30.12.1972 n.1035 - di reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare,
superiore a lire 4.000.000 (elevato a lire 4.500.000 dall'art. 22 legge 5.08.1978 n. 457): limite che accertava essere largamente superato dal IT.
Contro la sentenza IT NO ricorre per cassazione con un unico motivo.
PR LA, CO, AN e NT FA resistono con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso, denunciando violazione dell'art.1418 c.c., art. 2 lett. e) D.P.R. 30.12.1972 n. 1035 e art. 35 L.22.10.1971 n. 865, il ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere dichiarato la nullità del contratto preliminare di compravendita di "alloggio" in applicazione della "speciale normativa riguardante gli alloggi di edilizia residenziale pubblica dettata dal D.P.R. 30.12.1972 n. 1035", inapplicabile alla fattispecie ove si verteva di -"compravendita di un appartamento nell'ambito di un intervento di edilizia convenzionata e non già di edilizia sovvenzionata".
Non è fondato.
La norma dell'art. 35 undicesimo comma della legge 22.10.1971 n.865, nel prevedere la facoltà del Comune di cedere in proprietà a cooperative edilizie o a singoli privati le aree edificabili comprese nei piani di zona di cui all'art. 10 della legge 18.04.1962 n. 167 (aree acquisite dal Comune con lo strumento espropriativo e con vincolo di destinazione per la realizzazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica), pone, quale condizione per l'esercizio di detta facoltà, che "i singoli ed i soci delle cooperative abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari". Orbene, che la norma in esame sia diretta alla realizzazione di alloggi economici e popolari (mediante l'acquisizione da parte del Comune, con lo strumento espropriativo e con vincolo di destinazione, delle aree edificabili comprese nei piani di zona di cui all'art. 10 legge n. 167 del 1962) e che, proprio in relazione a tale finalità, i soggetti assegnatari degli alloggi ivi edificati debbano possedere i requisiti per l'assegnazione, specificamente stabiliti dall'art. 2 del D.P.R. 30.12.1972 N. 1035, emerge con evidenza dal complesso del testo normativo che prevede: la destinazione delle aree, come sopra acquisite, esclusivamente alla costruzione di case economiche e popolari;
vincoli temporanei di inalienabilità degli alloggi costruiti sulle aree cedute in proprietà e, alla scadenza di un primo termine (dieci anni dal rilascio della licenza di abitabilità) un'alienabilità limitata esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari;
parimenti la locazione di detti alloggi - nei limiti in cui è consentita, al comma diciottesimo - può avvenire esclusivamente a favore di soggetti in possesso di detti requisiti.
Il vincolo di destinazione e di assegnazione degli alloggi in oggetto è poi talmente essenziale da comportare - ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 cit. - la nullità assoluta degli atti che lo contravvengano.
Lettera e "ratio" della norma in esame depongono, quindi, per un rinvio ricettizio alla normativa in tema di assegnazione degli alloggi economici e popolari, con specifico riguardo all'art. 2 del D.P.R. 30.12.1972 n. 1035 che detta i criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
In caso contrario, infatti, la norma sarebbe destinata a rimanere disapplicata, non essendo dato vedere a quali altri criteri fare riferimento - se non, appunto, a quelli indicati dall'art. 2 D.P.R. 1035/72 - al fine di dare concreta attuazione all'art. 35 legge 865/71 laddove prevede - quale criterio per la 'cessione' delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari (e, conseguentemente, dell'acquisto della proprietà degli 'alloggi' ivi edificati) - che i cessionari "abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolarì". Tanto più che la disciplina del D.P.R. 1035/72 è proprio in termini, essendo il decreto stato emesso in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 8 legge 865/71 per l'emanazione, entro il 31.12.1972, di norme relative, tra l'altro, ai "criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare".
Nella corretta applicazione delle norme richiamate, pertanto, la corte di appello, accertato che NO IT era carente di un requisito per l'assegnazione di alloggi economici e popolari (disponendo di reddito superiore al limite fissato dall'art. 2 lett. e) D.P.R. n. 1035/1972) ha dichiarato la nullità del contratto preliminare di compravendita dell'alloggio in questione. Il ricorso va pertanto rigettato.
Si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 1999