Sentenza 12 gennaio 2006
Massime • 1
Gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata, con cui l'ufficiale giudiziario ne dà comunicazione, e non dal ritiro della stessa, che l'interessato può rinviare o non effettuare "ad libitum".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2006, n. 4463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4463 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 12/01/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 2
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 006178/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CC IC, N. IL 24/07/1931;
avverso ORDINANZA del 19/11/2003 G.I.P. TRIBUNALE di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLOMBO GHERARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PALOMBARINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Il G.I.P. del Tribunale di Firenze ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale proposta da IN CC, perché proposta il 18/11/2003, oltre il termine perentorio di giorni 15 decorrente dalla notifica del decreto, avvenuta il 21/10/2003 per il difensore e il 29/10/2003, giorno di ricezione della raccomandata, per l'imputato. CC impugna, tramite il difensore, sostenendo che il termine decorre non dalla notifica ma dalla concreta conoscibilità dell'atto, accennando in proposito a giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Il termine, secondo il ricorrente, sarebbe dovuto decorrere dal 05/11/2003, data in cui l'imputato assume di aver ritirato l'atto presso il Comune.
Il ricorso è infondato. Ha affermato Cass., 4^, n. 3124 del 12/10/1999, Rv. 215541 (poi ribadita da Cass., n. 15471 del 13/03/2001, Rv. 224291) che gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata, con cui l'ufficiale giudiziario ne da comunicazione, e non dal ritiro della stessa, che l'interessato può rinviare o non effettuare "ad libitum". Nel caso in questione il ricorrente afferma d'aver conosciuto l'atto il 05/11/2003, ma non dimostra che questo - ricevuta la raccomandata da parte della moglie il 29/10/2003 - fosse da lui non conoscibile prima.
Qualsiasi altra questione è subordinata alla dimostrazione che l'atto non fosse conoscibile in precedenza. Tale dimostrazione non è stata data.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché, tenuto conto dei profili di colpa emergenti, al pagamento di Euro mille a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2006