Sentenza 22 novembre 2011
Massime • 1
La dichiarazione di inammissibilità dell'appello non richiede l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 127 cod. proc. pen., in quanto la disciplina ivi stabilita non è espressamente richiamata dalla norma generale di cui all'art. 591, comma secondo, cod. proc. pen., la quale si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia "anche d'ufficio".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2011, n. 48752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48752 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 22/11/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1813
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 25049/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO CO, nato l'[...];
avverso l'ordinanza emessa il 21 febbraio 2011 dalla Corte d'appello dell'Aquila;
Udita la relazione svolta dal cons. Dott. GARRIBBA Tito;
Letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. UN CO ricorre per cassazione contro l'ordinanza con la quale la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza che ne confermava la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Denuncia inosservanza delle norme processuali e mancanza di motivazione, assumendo:
1. che l'ordinanza impugnata è stata emessa senza dare avviso al difensore della data dell'udienza;
2. che l'appello con cui l'imputato invochi, pur se in modo generico, l'assoluzione e in subordine la riduzione della pena al minimo edittale è idoneo a promuovere il relativo giudizio d'impugnazione. p.
2. Il ricorso è inammissibile perché articolato su motivi manifestamente infondati.
Il primo, perché la dichiarazione di inammissibilità dell'appello non richiede l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 127 c.p.p., in quanto l'art. 591 c.p.p., comma 2, si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia "anche d'ufficio", senza richiamare il procedimento della camera di consiglio previsto dall'art. 127 cit. (v. Cass., Sez. 3, 22.11.2000, Milano, rv 218354). Il secondo, perché l'art. 581 c.p.p. esige che siano indicati non solo i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione e le relative richieste (nella specie: l'assoluzione e la riduzione della pena), ma anche "i motivi con l'indicazione specifica della ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta", motivi che, nella specie, sono stati totalmente pretermessi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011