Sentenza 2 febbraio 2012
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall'art. 189, comma sesto (in relazione al comma primo), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l'adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento. (Nella specie, la Corte ha affermato la responsabilità di un conducente che, dopo il sinistro, si era limitato ad abbassare il finestrino pronunciando la frase: "tutto bene").
Commentari • 6
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In tema di omicidio stradale, il conducente che esegue una manovra di retromarcia in area urbana con mezzo privo di adeguata visibilità posteriore e in prossimità di esercizi frequentati da pedoni, ha l'obbligo di verificare che la traiettoria sia libera, anche prevedendo condotte imprudenti di terzi, in forza dei generali obblighi di prudenza, attenzione e gestione del rischio codificati dal Codice della strada. L'impatto con un pedone non visibile, in simili condizioni, integra colpa specifica, non potendo invocarsi né l'imprevedibilità né il caso fortuito. Integra il reato di fuga dopo sinistro (art. 189, co. 6, C.d.S.) la condotta di colui che, pur fermandosi brevemente, si allontani …
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(Tribunale di Udine, 6 maggio 2024, n. 628) La sentenza in commento offre una ricostruzione particolarmente chiara del reato di fuga dopo incidente e omissione di soccorso previsto dall'art. 189 del Codice della strada, chiarendo quando la condotta del conducente integra pienamente l'illecito penale anche in assenza di una fuga immediata. Il caso riguarda un incidente stradale avvenuto in ambito urbano, seguito dall'allontanamento del conducente senza che questi si fosse reso identificabile né avesse verificato le condizioni della persona coinvolta, successivamente risultata ferita. Che cosa punisce l'art. 189 Codice della strada L'art. 189 C.d.S. sanziona due condotte distinte: la …
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Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente dall'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, sono diversi, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza. Commette reato chi in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, nè quella del veicolo. Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2012, n. 9128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9128 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 02/02/2012
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 240
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 39530/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OF IO N. IL 16/05/1950;
avverso la sentenza n. 1762/2007 CORTE APPELLO di GENOVA, del 22/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. cons. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. La forte di appello di Genova, con sentenza in data 22 dicembre 2010, ha riformato quella del tribunale di Savona che aveva assolto OF RG dai reati di cui agli art. 81 cod. pen. e art. 189, commi 6 e 7, del codice della strada per violazione del dovere di fermarsi e di prestare assistenza a seguito dell'incidente stradale dal medesimo cagionato;
la corte di appello ha condannato il OF ad otto mesi di reclusione ed ha applicato la sospensione della patente di guida per un anno.
2. Ha presentato ricorso per cassazione OF RG. Sostiene che la corte di appello ne ha ritenuto la responsabilità senza motivare compiutamente sulla presenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo dei reati. La corte d'appello non ha tenuto conto che dalla istruttoria non era emerso quel quadro così chiaro sostenuto dalla corte territoriale;
dalla testimonianza della mamma del bambino che era stato investito, da quella di un altro teste, la cugina della mamma del minore, tale GN BE ed ancora da quella della teste Lippi, è risultato che l'imputato in realtà si era fermato, aveva aperto lo sportello, era sceso dall'auto ed aveva constatato che il bambino si era rialzato;
OF aveva chiesto se andava tutto bene e poi, solo dopo tale comportamento, aveva ripreso la marcia;
inoltre il medesimo aveva dato il proprio recapito alla GN, dicendole di chiamarsi OF RG e di avere un negozio nel "budello" di Spotorno. Il ricorrente evidenzia altresì che allorché si fermò e scese dalla macchina, aveva visto il bambino in braccio alla mamma e dunque era ripartito nella convinzione che non vi fosse necessità del proprio intervento. Nei fatti così accertati non sussiste, secondo il ricorrente, il reato di fuga, che può ritenersi presente soltanto quando non venga osservato l'obbligo di fermarsi, indipendentemente da ogni accertamento sull'esistenza o meno di un danno effettivo alla persona. Non sussiste neppure il reato di omissione di assistenza, atteso che secondo la sentenza di questa Corte n. 5416 del 1999 vi è necessità di un "effettivo bisogno di soccorso" da parte della persona coinvolta nell'incidente. Dunque, fermo restando che OF si era fermato, aveva accertato che i soccorsi più opportuni erano prestati da persone adulte e cioè la madre del bambino e la cugina, ed aveva fornito i suoi dati e dove poter essere rintracciato in caso di bisogno, non potevano ritenersi sussistenti i reati contestati, anche tenuto conto che il giorno dopo, quando le due donne si erano portate nel suo negozio per cercarlo, era stato lui stesso a volersi recare dai carabinieri per rendere deposizione sullo svolgimento dell'incidente. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
Come già da questa Corte osservato, il nuovo codice della strada all'art. 189 descrive in maniera dettagliata il comportamento che l'utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un "crescendo" di obblighi in relazione alla maggiore delicatezza delle situazioni che si possono presentare. Così è previsto, per quanto qui interessa, l'obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, allorché vi siano persone ferite, quello di prestare loro assistenza. L'inottemperanza all'obbligo di fermarsi è punita con la sanzione amministrativa in caso di incidente con danno alle sole cose (comma quinto) e con quella penale della reclusione fino a quattro mesi in caso di incidente con danno alle persone (comma sesto). In tale seconda ipotesi se il conducente si è dato alla fuga la norma contempla la possibilità dell'arresto in flagranza nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente;
la sanzione penale è più grave (reclusione fino ad un anno e multa) per chi non ottempera all'obbligo di prestare assistenza. Si tratta di comportamenti diversi, lesivi di beni giuridici diversi ed attinenti, nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di fermarsi, alla necessità di accertare le modalità dell'incidente e di identificare coloro che rimangono coinvolti in incidenti stradali e nel caso di omissione di soccorso, a principi di comune solidarietà.
Nella presente fattispecie correttamente il giudice ha ravvisato i due reati contestati.
Quanto al reato di cui all'art. 189, comma 6, trattasi di un reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste, come si è già osservato, nell'allontanarsi dell'agente dal luogo dell'investimento così da impedire o comunque, ostacolare l'accertamento della propria identità personale, l'individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell'incidente; questa Corte ha già avuto modo di precisare che integra il reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 1 e 6 , (cosiddetto reato di "fuga"), la condotta di colui che - in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone - effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea (nella specie "per pochi istanti"), senza consentire la propria identificazione, ne' quella del veicolo. Infatti il dovere di fermarsi sul posto dell'incidente deve durare per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell'identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire ne' l'identificazione del conducente, ne' quella del veicolo, ne' lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell'incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica (così sez. 4^ 25.1.2001 n. 20235 rv. 234581). Correttamente dunque è stato ritenuto il reato in questione nel comportamento del OF, che si è limitato ad abbassare il finestrino pronunciando le parole "tutto bene", comportamento che all'evidenza non è quello imposto dalla norma.
Quanto poi all'obbligo di prestare assistenza, è pacifico che l'elemento soggettivo del detto reato ben può essere integrato dal semplice dolo eventuale, cioè dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente, riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone. E nella specie il OF, per sua stessa ammissione, si era reso conto di aver urtato il bambino e che il medesimo si era fatto male. Nè giova al ricorrente invocare una sorta di esimente affermando di aver ritenuto che non vi fosse bisogno del suo aiuto perché il bambino era in braccio alla madre. La sussistenza o meno di un effettivo bisogno di aiuto da parte della persona infortunata non è elemento costitutivo del reato che è integrato dal semplice fatto che in caso d'incidente stradale con danni alle persone non si ottemperi all'obbligo di prestare assistenza. Tale condotta, come pure questa corte ha già precisato (sez. 4^ 7.2.2008 n. 8626 rv. 238973) va tenuta a prescindere dall'intervento di terzi, poiché si tratta di un dovere che grava su chi si trova coinvolto nell'incidente medesimo. Nè - quest'ultimo - può affidarsi a mere ipotesi di soccorso per l'invocato intervento della polizia o di altre autorità preposte, almeno fino al momento in cui non abbia conseguito l'assoluta certezza dell'avvenuto soccorso.
2.Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2012