Sentenza 4 giugno 2009
Massime • 1
L'illegittimità della misura cautelare, ai sensi del secondo comma del cit. art. 314, può risultare, anche in modo implicito, dalla stessa sentenza definitiva di merito. (Nella specie, era stata applicata la misura cautelare, in violazione dei limiti edittali previsti dall'art. 23 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, a carico di un soggetto minorenne all'epoca del "tempus commissi delicti", circostanza quest'ultima accertata all'esito del giudizio di merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/06/2009, n. 38192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38192 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 04/06/2009
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1118
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 30168/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bari in data 10.10.2007;
nei confronti di:
HI RI, n. in Bari il 27.11.1977, e per esso, deceduto, Carrassi Nicoletta, n. in Bari l'8.12.1985;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARZANO Francesco;
Lette le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1. Il 10 ottobre 2007 la Corte di Appello di Bari liquidava a HI RI la somma di Euro 25.000,00 a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione patita per il periodo dal 2 marzo al 6 dicembre 2006, per imputazione di cui all'art. 416 c.p., dalla quale era stato poi assolto per non aver commesso il fatto.
Rilevavano i giudici del merito che "i due ricorrenti (il HI e tale EL LA) vennero colpiti da misura cautelare restrittiva emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari perché ritenuti partecipi, a pieno titolo, di un gruppo malavitoso avente una sua precisa organizzazione e un suo preciso programma operativo ...", ed il reato venne "contestato come commesso permanentemente fino alla data del 27 gennaio 1996 ...". Il G.I.P. del Tribunale per i Minorenni, invece, dopo circa nove mesi, "liberò i due indagati sulla premessa contraria che il reato contestato ex art. 416 c.p.p. fosse in relazione a fatti commessi fino al raggiungimento della maggiore età di ciascuno dei due giovani ... - per la precisione il HI era divenuto maggiorenne il 27 novembre 1996 (rectius:
il 27 novembre 1995, essendo nato il [...]) ... - e ricavò da tale premessa la radicale illegittimità della misura restrittiva per un reato, quale l'associazione a delinquere, che non la consentiva a carico di minorenni, ai sensi della L. n. 488 del 1988, art. 23 ...". Chiarito, poi, che i due imputati erano stati definitivamente assolti dal tribunale ordinario per non aver commesso il fatto, annotavano, quindi, che "ciò che solo conta è che il provvedimento di liberazione venne adottato dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni con la motivazione che i due indagati non potessero essere colpiti da alcuna misura cautelare per la specifica ed esplicitata ragione che costoro risultano attualmente indagati dal reato di cui all'art. 416 bis c.p., in relazioni ai fatti commessi fino al raggiungimento della maggiore età. Formatasi la definitività di tale pronuncia, per un verso ne è risultato delimitato l'oggetto della contestazione fondante la misura cautelare fino allora mantenuta ai fatti commessi fino al raggiungimento della maggiore età ..., con esclusione perciò di eventuali altre condotte successive;
e per altro verso, ne è derivata retrospettivamente la illegittimità dell'ordinanza emessa dal G.I.P. del tribunale ordinario per (eventuali) fatti successivi al compimento della maggiore età ... fino alla data del 27 gennaio 1996"; quindi, tale "dato formale ... vincola la valutazione di questa Corte a considerare il provvedimento restrittivo del G.I.P. del tribunale ordinario come emesso fuori dei casi previsti dalla legge processuale, L. n. 488 del 1988, ex art. 23. Tale fattore di illegittimità del provvedimento ha prodotto di per sè ingiustizia della detenzione imposta ... ex art. 314 c.p.p., comma 2, con assorbimento di qualunque altro aspetto riconducibile a eventuale colpa degli stessi indagati".
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, denunziando:
a) vizi di violazione di legge e di motivazione. Deduce che, avendo l'istante fatto riferimento alla insussistenza di una sua condotta dolosa o colposa, "pacifica ... è la sussunzione, da parte del richiedente, della fattispecie per cui è causa nell'ipotesi contemplata dall'art. 314 c.p.p., comma 1", ed erroneamente "la Corte del merito ha ritenuto ... che la odierna fattispecie trova disciplina nell'art. 314 c.p.p., comma 2", apparendo "lampante ... la violazione del principio del contraddittorio". Soggiunge che, anche in riferimento alla ritenuta ipotesi, la Corte territoriale aveva omesso ogni valutazione sulla "sussistenza della condotta dolosa o gravemente colposa dell'istante ...";
b) vizi di violazione di legge e di motivazione. Assume il ricorrente che erroneamente "la Corte barese ... ha ritenuto che la ridetta ordinanza del 6.12.1996 del G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni abbia generato la responsabilità indennitaria ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 2", giacché essa "non integra una decisione irrevocabile da cui risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt.273 e 280 c.p.p.". MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Le proposte doglianze non possono conclusivamente condividersi. Occorre, invero, premettere che, come è dato evincere dalla sentenza di assoluzione del Tribunale di Bari del 22 maggio 2002 (che si è abilitati a consultare denunziandosi un vizio in procedendo) il reato di cui all'art. 416 c.p. era stato contestato come commesso in Bari "fino alla data del 27.1.1996"; a tale epoca il HI era ormai divenuto maggiorenne, essendo nato il [...]. In riferimento a tale imputazione, come così temporalmente collocata, il provvedimento cautelare poteva essere emesso nei confronti del maggiorenne.
Per come sopra indicato, il provvedimento impugnato ha tuttavia evidenziato che il G.I.P. del Tribunale per i Minorenni pervenne al contrario avviso che il reato contestato dovesse ritenersi "in relazione a fatti commessi fino al raggiungimento della maggiore età ..." e la predetta sentenza assolutoria del Tribunale di Bari chiarisce che gli atti erano stati trasmessi al Tribunale per i Minorenni, "ritenendolo competente funzionalmente in quanto era emerso nel corso della istruttoria dibattimentale che i predetti avrebbero aderito al sodalizio criminoso ... quando erano ancora minorenni. Il giudice adito sollevava conflitto di competenza presso la Suprema Corte di Cassazione che lo risolveva dichiarando la competenza del tribunale ordinario cui disponeva la trasmissione degli atti".
La gravata ordinanza ha, quindi, ritenuto che "ciò che solo conta" è il provvedimento del G.I.P. del Tribunale per i Minorenni, "con la motivazione che i due indagati non potessero essere colpiti da alcuna misura cautelare ...", a tale provvedimento, evidentemente, assegnando il valore di "decisione irrevocabile" di cui all'art. 314 c.p.p., comma 2. Così, però, non è.
Come, difatti, hanno già avuto modo di rilevare queste Sezioni Unite (12 ottobre 1993, n. 20, ric. Durante), "la decisione irrevocabile ... deve essere individuata nell'ordinanza, non impugnata, adottata dal Tribunale ex artt. 309 e 310 c.p.p. in sede di riesame o di appello avverso il provvedimento de liberiate, ovvero nella pronunzia emessa da questa Corte a seguito di ricorso per saltum contro lo stesso provvedimento applicativo della misura": nella specie, non si versa in siffatte ipotesi, non potendosi perciò assegnare valore di "decisione irrevocabile" alla ordinanza del G.I.P. del Tribunale per i Minorenni (che nulla ha a che vedere, in termini di irrevocabilità decisoria, col provvedimento del tribunale del riesame o della Corte Suprema di Cassazione).
Nondimeno, come pure pertinentemente rileva il P.G. in questa sede requirente, s'è pure avvertito che "la illegittimità della misura cautelare, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 2, può risultare in modo implicito e tuttavia evidente, dalla stessa sentenza definitiva di merito" (Sez. Un., n. 20/1993, cit.). Ebbene, da atto la suindicata sentenza assolutoria del Tribunale di Bari, come s'è già anticipato, che "era emerso nel corso della istruttoria dibattimentale che i predetti avrebbero aderito al sodalizio criminoso di cui in epigrafe quando erano ancora minorenni". La stessa pronuncia assolutoria richiama un solo episodio di "scippo", commesso il 16 settembre 1995 (quando ancora l'istante era minore); ed a proposito di altra circostanza - "in data 6.12.1995 (l'istante divenuto maggiorenne da pochi giorni), mentre era in compagnia dei predetti nonché di LA Francesco, alla vista della P.G. si dava alla fuga ..." - l'ha ritenuta inidonea a "corroborare vieppiù l'assunto accusatorio", ritenendola così al postutto neutra rispetto allo stesso lasso temporale della contestazione. Se ne deve inferire che, in effetti, tale pronuncia assolutoria di merito da sufficientemente implicito atto della "ingiustizia" della disposta misura cautelare a carico di soggetto sostanzialmente minore all'epoca dei fatti.
La fattispecie in esame, dunque, rifluisce in effetti nella previsione dell'art. 314 c.p.p., comma 2, ed in riferimento alla accertata illegittimità del provvedimento cautelare, per le ragioni indicate, non esplica alcun effetto caducante la addotta omessa valutazione sulla "sussistenza della condotta dolosa o gravemente colposa dell'istante".
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La particolarità della fattispecie e l'apprezzamento di ragioni in parte diverse da quelle apprezzate dai primi giudici, sono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2009