Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10459
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Sentenza 18 luglio 2002

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In tema di classificazione delle imprese ai fini contributivi, secondo la disciplina di cui agli art. 49 e 50 della legge n. 88 del 1989, deve ritenersi ammissibile l'azione di accertamento proposta dall'imprenditore a seguito del provvedimento dell'INPS di variazione del precedente inquadramento, a nulla rilevando che l'ente previdenziale non abbia ancora avanzato specifiche pretese contributive in conseguenza della nuova classificazione; la finalità della indicata disciplina, infatti, è quella di consentire all'impresa di poter eliminare un'obiettiva incertezza circa l'atteggiarsi del rapporto giuridico previdenziale, nonché, conseguentemente, circa l'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi presumere che da tale stato di incertezza derivi alla stessa impresa il pericolo attuale di un pregiudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10459
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10459
    Data del deposito : 18 luglio 2002

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