Sentenza 18 luglio 2002
Massime • 1
In tema di classificazione delle imprese ai fini contributivi, secondo la disciplina di cui agli art. 49 e 50 della legge n. 88 del 1989, deve ritenersi ammissibile l'azione di accertamento proposta dall'imprenditore a seguito del provvedimento dell'INPS di variazione del precedente inquadramento, a nulla rilevando che l'ente previdenziale non abbia ancora avanzato specifiche pretese contributive in conseguenza della nuova classificazione; la finalità della indicata disciplina, infatti, è quella di consentire all'impresa di poter eliminare un'obiettiva incertezza circa l'atteggiarsi del rapporto giuridico previdenziale, nonché, conseguentemente, circa l'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi presumere che da tale stato di incertezza derivi alla stessa impresa il pericolo attuale di un pregiudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10459 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. ULPIANO MORCAVALLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GI EI TE RD & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOLZANO 28, presso lo studio MARCO MASCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAIMONDO FULCHERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in i atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 17/99 del Tribunale di BIELLA, depositata il 08/11/99 R.G.N. 12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/02 dal. Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo, inammissibile il terzo motivo. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 6 aprile 1999, la s.n.c. TR DE F.LI ON chiedeva al Pretore di Biella, in funzione di giudice del lavoro, di accertare l'appartenenza al settore artigiano a decorrere dal 6 aprile 1992, stante il diverso inquadramento (nel settore industriale) operato dall'NP con verbale di accertamento del 27 marzo 1995.
L'NP si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire (non avendo l'Istituto avanzato alcuna pretesa contributiva in dipendenza del verbale di accertamento) e, nel merito, l'infondatezza della stessa. Il Pretore, disattesa l'eccezione di inammissibilità, rigettava la domanda, osservando, fra l'altro, che all'inquadramento richiesto dalla società ricorrente ostava la presenza di alcuni apprendisti, incompatibile con la natura artigiana dell'attività. Avverso tale decisione la società proponeva appello dinanzi al Tribunale di Biella, ribadendo le precedenti richieste e rilevando, quanto alla presenza degli apprendisti, che la stessa ben poteva ritenersi compatibile con un'attività artigiana di trasporti, ai sensi dell'art. 4, lettera d), della legge n. 443 del 1985. Costituitosi l'NP, che resisteva al gravame ribadendo anche l'eccezione di inammissibilità, il Tribunale accoglieva quest'ultima e, in riforma della sentenza pretorile, dichiarava inammissibile la domanda proposta dalla società per carenza di interesse ad agire. Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, deducendo tre motivi di impugnazione.
L'NP resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, deducendosi violazione e falsa applicazione degli art. 2909 cod. civ. e 324 - 346 - 333, 436 cod. proc. civ., si lamenta che il Tribunale non abbia rilevato l'intervenuto giudicato interno sulla questione della carenza di interesse ad agire, in assenza di impugnazione da parte dell'Istituto.
Con il secondo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione degli art. 100 cod. proc. civ., 49 e 50 legge n. 88 del 1989, si lamenta che il Tribunale abbia erroneamente escluso l'interesse ad agire della società, che invece era, nella specie, pienamente configurabile, posto che il verbale di accertamento dell'NP conteneva una variazione di inquadramento e che la società aveva presentato ricorso al Comitato Esecutivo, sicché l'esito negativo della procedura autorizzava il ricorso all'autorità giudiziaria, a norma degli art. 49 e 50 legge n. 88 del 1989; ne', del resto, poteva assumere rilievo che l'istituto non avesse ancora avanzato pretese contributive, dato che nel verbale di accertamento era comunque esplicitata la modifica di inquadramento, lesiva dell'interesse della società a mantenere l'inquadramento precedente. Con il terzo motivo, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera d), della legge n. 443 del 1985, ove interpretato nel senso che la presenza di apprendisti non sia compatibile con un'attività artigiana di trasporti. Il primo motivo non è fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che va ribadita in questa sede, la parte vittoriosa nel merito, la quale, in caso di gravame proposto dal soccombente, chieda la conferma della decisione impugnata, eventualmente anche in base ad una diversa soluzione di questioni da lei proposte nel precedente grado di giudizio, difetta di interesse alla proposizione dell'impugnazione incidentale ed ha soltanto l'onere di riproporre le dette questioni ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., per superare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo (cfr., ex plurimis, Cass. n. 602 del 2000, n. 1005 del 1993). Nella specie, quindi, non vi è stata rinuncia dell'Istituto (con conseguente formazione del giudicato interno) sulla questione della carenza di interesse ad agire della società, già proposta in primo grado e riproposta in appello.
È fondato, invece, il secondo motivo.
Risulta dall'esame degli atti (consentito in questa sede di legittimità essendosi dedotta la violazione di una norma processuale) che l'accertamento ispettivo dell'NP conteneva una vera e propria variazione di inquadramento, come lo stesso Istituto aveva peraltro implicitamente riconosciuto in sede amministrativa, dacché con la propria nota in data 10 ottobre 1997 aveva comunicato alla società il rigetto del ricorso amministrativo avverso la variazione, con conferma dell'inquadramento nel settore industriale a decorrere dal verbale ispettivo notificato.
La comunicazione di tale provvedimento, quindi, è valsa senz'altro a legittimare il ricorso della società all'autorità giudiziaria, secondo la disciplina di cui agli art. 49 e 50 della legge n. 88 del 1989. Alla stregua di tale previsione normativa, l'interesse attuale dell'impresa ad ottenere un accertamento giudiziale circa la natura della propria attività si configura anche nel caso in cui non si sia ancora concretizzata da parte dell'ente previdenziale una specifica pretesa contributiva in conseguenza dell'accertamento ispettivo (nè l'applicazione del provvedimento rimane sospesa dall'impugnazione:
art. 50 cit., terzo comma). La finalità della predetta normativa, infatti, è quella di consentire all'impresa di poter eliminare un'obiettiva incertezza circa l'atteggiarsi del rapporto giuridico previdenziale, nonché, conseguentemente, circa l'esatta portata DE diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi presumere che da tale stato di incertezza derivi alla stessa impresa il pericolo attuale di un pregiudizio.
Ne deriva, conclusivamente, che va respinto il primo motivo di ricorso e va accolto il secondo, con assorbimento del terzo motivo. Si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice, designato nella Corte di Appello di Torino, il quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo, dichiarando assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Torino anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2002