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Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2023, n. 38939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38939 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RO LE, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 09/02/2023 della Corte di appello di Napoli;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 09/02/2023 la Corte di appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione presentata nell'interesse di RO LE, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 17/03/2015 al 07/12/2015 in relazione al delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e dallo stesso assolto con sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 22/01/2016, in seguito divenuta irrevocabile. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del RO, avv.to Vittorio Giaquinto, che ha articolato un unico motivo Penale Sent. Sez. 4 Num. 38939 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ES GENNARO Data Udienza: 20/06/2023 di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità. Sostiene che la Corte distrettuale avrebbe rigettato la prospettata istanza riparatoria per aver ritenuto caratterizzata da colpa grave la condotta tenuta dal richiedente in epoca antecedente all'assoggettamento al vincolo custodiale, sostanziatasi, in specie, nell'abituale frequentazione di capi-cosca e di imprenditori gravitanti in contesti camorristici, nell'espletamento del compito di autista per un affiliato di vertice e nel continuativo avvantaggiarsi, durante lo svolgimento dell'attività attività imprenditoriale, del supporto offerto dalla consorteria criminale egemone in zona. Rileva, purtuttavia, che in sede di giudizio era emerso che le frequentazioni di imprenditori contigui ad ambienti camorristici, comunque ascrivibile a una pacifica comunanza di interessi, riguardava soggetti del tutto incensurati all'epoca dei fatti (OB DO, Di LL SO, LI LE, AR AN e AR IU) e che la sentenza assolutoria aveva acclarato che l'accompagnamento in auto del pregiudicato AG LE non era stato funzionale ad assicurare a costui la partecipazione a un summit di camorra, non essendo avvenuto l'incontro con l'altro pregiudicato NG MI e che erano rimaste indimostrate sia la frequentazione con AG IN, sia l'aggiudicazione di appalti in zone ad alto tasso di infiltrazione camorristica. Conclude, pertanto, che l'ordinanza reiettiva dell'istanza riparatoria, nel giudicare gravemente colposo il comportamento tenuto dal RO e nel ritenerlo concausa della restrizione da costui patita, avrebbe fatto non corretta applicazione del dato normativo di cui agli evocati artt. 314 e 315 cod. proc. pen. nell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità e rivelerebbe, peraltro, un impianto argomentativo all'evidenza viziato. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. ! CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di RO LE è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Destituito di fondamento è l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che l'ordinanza reiettiva dell'istanza riparatoria, nel valutare gravemente colposo il comportamento tenuto dal RO e nel ritenerlo concausa della restrizione patita, avrebbe fatto erronea applicazione del dato normativo di cui alle menzionate disposizioni e fonderebbe, peraltro, su un impianto motivazionale evidentemente viziato. Ritiene il Collegio che la Corte territoriale, nel respingere l'istanza risarcitoria azionata dalla difesa, abbia fatto rituale e corretta applicazione delle disposizioni normative che si assumono violate, conformandosi, peraltro, all'ermeneusi che della nozione di colpa grave ostativa ha offerto il giudice di legittimità. E invero, i giudici di merito, attribuendo valenza ostativa all'accoglimento dell'istanza risarcitoria alle frequentazioni del RO con elementi di vertice del clan AG e con imprenditori contigui al contesto camorristico, nonché all'attività di autista di AG LE svolta dal predetto, si sono uniformati agli insegnamenti della Suprema Corte che, con precipuo riguardo ai reati commessi da più persone, ha affermato che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 01/03/2021, Abbruzzese, Rv. 280547-01, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237-01 e Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218-01), altresì chiarendo, più in generale, che «Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'al di là ogni ragionevole dubbio"» (in tal senso, ex multis, Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246-01, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, I Messina, Rv. 276859-01 e Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764-01). L'affermata insussistenza del dedotto vizio di violazione di legge porta a ritenere egualmente insussistente anche il prospettato vizio motivazionale, risultando, come detto, congrue, lineari e coerenti le argomentazioni a fondamento del provvedimento reiettivo dell'istanza risarcitoria adottato dalla Corte territoriale. Né può sottacersi che il ricorso in disamina, nella parte incentrata sull'asserita incensuratezza, all'epoca dei fatti, della totalità degli imprenditori frequentati dal RO, ex post risultati contigui ad ambienti camorristici, introduce una questione di mero fatto, prospettata, oltretutto, per la prima volta in sede di legittimità, come tale manifestamente infondata. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/2023
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 09/02/2023 la Corte di appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione presentata nell'interesse di RO LE, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 17/03/2015 al 07/12/2015 in relazione al delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e dallo stesso assolto con sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 22/01/2016, in seguito divenuta irrevocabile. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del RO, avv.to Vittorio Giaquinto, che ha articolato un unico motivo Penale Sent. Sez. 4 Num. 38939 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ES GENNARO Data Udienza: 20/06/2023 di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità. Sostiene che la Corte distrettuale avrebbe rigettato la prospettata istanza riparatoria per aver ritenuto caratterizzata da colpa grave la condotta tenuta dal richiedente in epoca antecedente all'assoggettamento al vincolo custodiale, sostanziatasi, in specie, nell'abituale frequentazione di capi-cosca e di imprenditori gravitanti in contesti camorristici, nell'espletamento del compito di autista per un affiliato di vertice e nel continuativo avvantaggiarsi, durante lo svolgimento dell'attività attività imprenditoriale, del supporto offerto dalla consorteria criminale egemone in zona. Rileva, purtuttavia, che in sede di giudizio era emerso che le frequentazioni di imprenditori contigui ad ambienti camorristici, comunque ascrivibile a una pacifica comunanza di interessi, riguardava soggetti del tutto incensurati all'epoca dei fatti (OB DO, Di LL SO, LI LE, AR AN e AR IU) e che la sentenza assolutoria aveva acclarato che l'accompagnamento in auto del pregiudicato AG LE non era stato funzionale ad assicurare a costui la partecipazione a un summit di camorra, non essendo avvenuto l'incontro con l'altro pregiudicato NG MI e che erano rimaste indimostrate sia la frequentazione con AG IN, sia l'aggiudicazione di appalti in zone ad alto tasso di infiltrazione camorristica. Conclude, pertanto, che l'ordinanza reiettiva dell'istanza riparatoria, nel giudicare gravemente colposo il comportamento tenuto dal RO e nel ritenerlo concausa della restrizione da costui patita, avrebbe fatto non corretta applicazione del dato normativo di cui agli evocati artt. 314 e 315 cod. proc. pen. nell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità e rivelerebbe, peraltro, un impianto argomentativo all'evidenza viziato. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. ! CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di RO LE è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Destituito di fondamento è l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che l'ordinanza reiettiva dell'istanza riparatoria, nel valutare gravemente colposo il comportamento tenuto dal RO e nel ritenerlo concausa della restrizione patita, avrebbe fatto erronea applicazione del dato normativo di cui alle menzionate disposizioni e fonderebbe, peraltro, su un impianto motivazionale evidentemente viziato. Ritiene il Collegio che la Corte territoriale, nel respingere l'istanza risarcitoria azionata dalla difesa, abbia fatto rituale e corretta applicazione delle disposizioni normative che si assumono violate, conformandosi, peraltro, all'ermeneusi che della nozione di colpa grave ostativa ha offerto il giudice di legittimità. E invero, i giudici di merito, attribuendo valenza ostativa all'accoglimento dell'istanza risarcitoria alle frequentazioni del RO con elementi di vertice del clan AG e con imprenditori contigui al contesto camorristico, nonché all'attività di autista di AG LE svolta dal predetto, si sono uniformati agli insegnamenti della Suprema Corte che, con precipuo riguardo ai reati commessi da più persone, ha affermato che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 01/03/2021, Abbruzzese, Rv. 280547-01, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237-01 e Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218-01), altresì chiarendo, più in generale, che «Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'al di là ogni ragionevole dubbio"» (in tal senso, ex multis, Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246-01, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, I Messina, Rv. 276859-01 e Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764-01). L'affermata insussistenza del dedotto vizio di violazione di legge porta a ritenere egualmente insussistente anche il prospettato vizio motivazionale, risultando, come detto, congrue, lineari e coerenti le argomentazioni a fondamento del provvedimento reiettivo dell'istanza risarcitoria adottato dalla Corte territoriale. Né può sottacersi che il ricorso in disamina, nella parte incentrata sull'asserita incensuratezza, all'epoca dei fatti, della totalità degli imprenditori frequentati dal RO, ex post risultati contigui ad ambienti camorristici, introduce una questione di mero fatto, prospettata, oltretutto, per la prima volta in sede di legittimità, come tale manifestamente infondata. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/2023