Sentenza 21 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di assegno circolare, il girante, in forza della girata per l'incasso, non si spoglia della titolarità dell'effetto; tuttavia, con detta girata egli conferisce all'istituto giratario il mandato di agire per la riscossione in suo nome e conto. Sicché, solo al giratario (non al girante, neanche in via concorrente) spetta la legittimazione a promuovere l'ammortamento, poiché, esperendo detta azione, il giratario esercita un diritto proprio (non del girante), in quanto la legittimazione cartolare gli compete al momento della perdita del titolo, senza che al predetto fine rilevi il potere del girante (quale mandante) di influire sulle azioni spettanti al giratario per l'incasso, ove detto potere non sia stato esercitato prima dello smarrimento, della sottrazione o della distruzione del titolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2002, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 3368/99
Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SERINO SOC. COOP. a rl, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso l'avvocato CAPUA C., rappresentata e difesa dall'avvocato PAPA SERGIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SC ROMANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MODENA 5, presso l'avvocato LEUCI M.G., rappresentato e difeso dall'avvocato GREGORIO FILIPPO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE RURALI ED ARTIGIANE SPA, BANCA POPOLARE DELL'IRPINIA COOP. a rl, ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE SpA, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 02495/99 proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso l'avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Mario Liguori di Roma, rep. n. 113721 del 18.1.99;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SERINO SOC. COOP. a rl, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso l'avvocato CAPUA C., rappresentata e difesa dall'avvocato PAPA SERGIO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e sul 3° ricorso n° 02626/99 proposto da:
BANCA POPOLARE DELL'IRPINIA SOC. COOP. a rl, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149, presso l'avvocato FIDENZIO S., rappresentata e difesa dall'avvocato OLIVIERI GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SERINO SOC. COOP. a rl, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso l'avvocato CAPUA C., rappresentata e difesa dall'avvocato PAPA SERGIO, giusta procura a margine del ricorso principale;
- controricorrente -
contro
SC ROMANO;
- intimato -
e sul 4° ricorso n° 03368/99 proposto da:
ICCREA - ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CORSO 75, presso l'avvocato CALZETTA GIANCARLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SERINO SOC. COOP a r.l., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PORTA PINCIANA 6, presso l'avvocato CAPUA C., rappresentata e difesa dall'avvocato PAPA SERGIO, giusta procura a margine del ricorso principale;
- controricorrente -
contro
ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE SpA, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, SC ROMANO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1700/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 17/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il resistente incidentale, BA Nazionale del Lavoro, l'Avvocato De Angelis, che ha chiesto l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso principale;
udito per i resistente incidentale, ICCREA, l'Avvocato Calzetta, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso:
per il ricorso principale: rigetto;
per il ricorso n. R.G. 2495/99 l'assorbimento; per il ricorso n. R.G. 2626/99 l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo;
per il ricorso n. R.G. 3368/99 il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24 dicembre 1999, OM HI - premesso che un assegno circolare emesso dalla BA Popolare dell'Irpinia per delega Istituto Centrale della Banche Popolari Italiane, da lui girato per l'incasso alla Cassa Rurale ed Artigiana di Serino e da quest'ultima non accreditato sul suo conto corrente perché, inviato all'istituto di Credito delle Casse Rurali ed Artigiane, era stato rubato ed incassato presso la BA Nazionale del Lavoro - convenne innanzi al Tribunale di Avellino i predetti istituti bancari per sentirli condannare al pagamento della somma di L. 39.122.380, pari all'importo dell'assegno trafugato, oltre interessi e rivalutazione.
Chiese inoltre la condanna della C.R.A. di Serino al pagamento degli interessi passivi che era stato costretto a corrisponderle a causa della sua negligenza nel portare a termine la pratica di ammortamento di altro assegno di L. 100.000.000, parimenti emesso dalla B.P.I. sull'I.C.B.P.I., da lui girato per l'incasso alla C.R.A. di Serino e da questa inviata alla I.C.C.R.E.A., infine rubato ed accreditato sul suo conto il 30.9.1991.
Si costituì la C.R.A. di Serino ed eccepì che i servizi di incasso venivano eseguiti per conto del cedente a suo rischio e che comunque l'assegno di L. 39.122.380 era stato negoziato presso la B.N.L., per cui nessuna responsabilità poteva esserle addebitata. Quanto all'assegno di L. 100.000.000, l'importo corrispondente era stato accreditato al correntista appena conclusa la pratica di ammortamento, nel suo interesse gratuitamente curata dalla banca deducente.
Anche gli altri convenuti si costituivano e resistevano alla domanda attrice.
Con sentenza del 30 maggio 1997, l'adito Tribunale condannava la sola Cassa Rurale ed Artigiana di Serino al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di L. 64.982.984 [L. 39.122.380 per rimborso dell'assegno trafugato, alterato e negoziato fraudolentemente e L. 25.860.604 per rimborso interessi passivi sull'importo dell'altro assegno, quello di L. 100.000.000, dalla data di addebito sul conto del HI (25.5.1990) a quella di riaccredito dopo l'ammortamento (11.7.1991)], oltre interessi legali dal 24.12.1991 al soddisfo e spese di lite.
Compensava invece integralmente le spese processuali tra le altre parti.
Nella fase di Appello, la Corte di Napoli dichiarava poi inammissibile il gravame del HI (in punto di denegata rivalutazione) e rigettava quelli della C.R.A. di Serino, I.C.C.R.E.A., B.N.L. e BA Popolare di Irpinia.
Avverso quest'ultima sentenza, depositata il 17 luglio 1998, hanno proposto ricorso per cassazione la C.R.A. di Serino, in via principale, e gli altri istituti di credito in via incidentale. Il HI è costituito con controricorso.
La B.N.L. ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i sette motivi della propria impugnazione, la BA di Credito Cooperativo (già Cassa Rurale ed Artigiana) di Serino, rispettivamente, denuncia (nei confronti del HI) nullità della citazione in primo grado per carenza di "ius postulandi" del procuratore che aveva autenticato la sottoscrizione dell'attore (I);
vizio di ultrapetizione, in ragione dell'accoglimento della domanda per un titolo (responsabilità contrattuale del mandatario) diverso da quello (responsabilità aquiliana) sulla base del quale essa era stata proposta (II); violazione degli artt. 2016 c.c. e 26 r.d. n. 1736/1933 per erroneo addebito ad essa banca, girataria per l'incasso, del ritardo della procedura di ammortamento, che avrebbe dovuto essere esperita dal girante in quanto titolare del titolo (III); errato conteggio degli interessi (VII); (nei confronti dell'I.C.C.R.E.A.) travisamento dei fatti da parte della Corte territoriale nell'affermare la novità della domanda della BA di Serino volta alla dichiarazione di responsabilità dell'I.C.C.R.E.A. (IV); violazione dell'art. 1717 c.c., per erroneo addebito alla ricorrente di responsabilità per l'operato del sostituto (V); (nei confronti, infine, della B.N.L.) vizi di motivazione, relativamente alla esclusa responsabilità prevalente di detta BA che aveva pagato il titolo nonostante esso recasse tracce evidenti di contraffazione (VI).
2. Con il proprio ricorso incidentale "condizionato", la B.N.L. a sua volta censura la sentenza d'appello "nella parte in cui sembra affermare, almeno implicitamente, una sua colpa concorrente".
3. Con i rispettivi ulteriori ricorsi incidentali, lamentano, infine, l'I.C.C.R.E.A. violazione degli artt. 91, 92 c.p.c. e i vizi di motivazione per il profilo della disposta compensazione delle spese del giudizio di appello;
e, la BA Popolare dell'Irpinia, duplice violazione degli artt. 96 e 91 c.p.c., quanto alla reiezione della sua domanda risarcitoria ex art. 96 cit. nei confronti del HI, ed alla mancata rifusione delle spese di lite.
4. I quattro ricorsi, in quanto proposti con la medesima sentenza, vanno riuniti ex art. 335 c.p.c.. 5. Ogni censura del ricorso principale della B.C.c. di Serino è infondata o inammissibile.
5-1. Non sussiste in primo luogo, infatti, la denunciata "nullità della citazione e del procedimento per difetto di ius postulandi, del procuratore che ha autenticato la sottoscrizione del HI". Premesso che l'attore era comunque assistito anche da altro difensore regolarmente abilitato all'esercizio nel distretto, non rileva l'irritualità della predetta autentica atteso che - come già altre volte affermato - anche la mancanza di siffatta certificazione di autografia della firma sulla procura in calce o a margine dell'atto di citazione (ed, a maggior ragione, della copia notificata, come nel caso di specie) costituisce una mera irregolarità che non comporta la nullità del mandato "ad litem", poiché tale nullità non è comminata dalla legge, ne' la predetta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto - individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato - salvo che la controparte non contesti, con valide e specifiche ragioni e prove, l'autografia della firma autenticata (cfr. Cass. nn. 5773/1988; 4191/1996): il che, nella specie, non è avvenuto.
5-2. Del pari non sussiste il lamentato vizio di ultrapetizione, avendo esattamente ritenuto la Corte di appello che il Tribunale, con l'attribuita natura contrattuale all'inadempimento della banca, su cui si fondava la domanda dell'attore, si era limitato ad esercitare il suo potere - dovere di corretta qualificazione giuridica dell'azione.
5-3. A sua volta, non fondata è la successiva terza doglianza in punto di imputazione del ritardo nella procedura di ammortamento dei titoli trafugati al HI.
Al riguardo sostiene, infatti, la BA ricorrente che - rimanendo l'intestatario, del titolo, titolare del correlativo diritto cartolare, anche in caso di girata per l'incasso - non potrebbe farsi carico all'istituto giratario di ritardi, della eventuale procedura di ammortamento, cui esso abbia provveduto non per adempiere un obbligo giuridico, ma per un servizio di cortesia al cliente, tenuto in proprio all'attivazione della procedura stessa. Ma questa prospettazione non può condividersi, poiché se è pur vero che, in forza della girata per l'incasso, il girante non si spoglia della titolarità dell'effetto, vero è però altresì che, con detta girata, egli conferisce all'istituto giratario il mandato di agire per la riscossione in suo nome e conto (cfr., da ultimo, Cass. n. 1780/1999). Per cui solo al giratario - non già al girante, neanche in via concorrente - spetta la legittimazione a promuovere l'ammortamento (n. 178/99 cit.; 5755/1993), perché, esperendo detta azione, il giratario esercita un diritto proprio (non del girante), competendogli la legittimazione cartolare al momento della perdita del titolo, senza che al predetto fine rilevi il potere del girante (quale mandante) di influire sulle azioni spettanti al giratario per l'incasso, ove detto potere non sia stato esercitato prima dello smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo.
5-4. Inammissibile, sotto il duplice profilo del difetto del necessario requisito dell'autosufficienza e della sua genericità (ex art. 366 c.p.c.), è poi la residua censura (7a nell'elencazione del ricorso) formulata dalla B.C. di Serino nei confronti del HI e relativa al denunciato errore di computo degli interessi riconosciutigli dalla Corte napoletana.
Premesso che, nella specie, si tratta di adeguamento al più lungo periodo degli interessi indebitamente trattenuti dall'Istituto, fino al riaddebito della somma di 100 milioni, restituendi, e liquidati dal Tribunale in proporzione e sulla base dell'ammontare degli "interessi trattenuti" nella misura riconosciuta dalla medesima banca, già la doglianza formulata, sul punto in appello, era stata ritenuta "generica", dalla Corte di merito "perché l'appellante non aveva indicato ne' quale altro più idoneo sistema avrebbe potuto usare il giudice di primo grado per la determinazione di tali interessi ne' quale era il diverso ammontare degli stessi". E la stessa genericità, oltre al rilevato difetto della autosufficienza, contraddistingue, appunto, anche l'odierno motivo che, nel limitarsi ad affermare (abbastanza cripticamente) che "il criterio di calcolo è in ragione di anno", rimanda poi, per l'esplicazione dell'assunto, "alle ragioni esposte nel motivo di appello", senza quindi chiarirle, neppure in questa sede, parimenti ancora non precisando a quale minor somma avrebbe avuto diritto il HI, per il titolo in esame.
5-5. Inammissibile è anche il quarto mezzo della impugnazione in esame con il quale - con riguardo alla rilevata novità in appello della domanda di responsabilità della BBC di Serino nei confronti dell'ICCREA - si deduce un preteso "travisamento dei fatti", come tale non denunciabile in cassazione, e si richiede, comunque, un riesame, del pari inammissibile, del giudizio di fatto espresso dal giudice del merito, nell'ambito della sua discrezionalità di apprezzamento, sul contenuto della comparsa di costituzione della BCC di Serino in primo grado.
5-6. Non fondato è poi il quinto motivo, con il quale si sostiene dalla ricorrente che abbia errato la Corte di merito nel ritenere la responsabilità di essa mandataria per fatti addebitabili al suo sostituto ICCREA.
La decisione di quella Corte resiste, invero, a critica, sia in punto di diritto, per la sua aderenza alla previsione normativa dell'art. 1717 c.c., sia per il profilo della congruità della motivazione in fatto;
avendo - a tal riguardo - essa non implausibilmente argomentato che nella specie pur ammessa la necessità del ricorso al sostituto (per la natura dei rapporti tra Cassa locale e Istituto centrale) ciò comunque non escludeva la responsabilità della Cassa mandante, per il profilo della omissione di vigilanza sulla corretta esecuzione del mandato, non essendosi la Cassa di Serino opposta all'affidamento dei titoli [da parte dell'ICCREA] "alla Sogea, incaricata della loro elaborazione elettronica, che li trasportava senza nessuna precauzione in una valigia deposta in un'autovettura non blindata ne' assistita".
5-7. Sotto altro profilo è infine, a sua volta inammissibile, il restante sesto motivo con cui la BBC di Serino torna a sostenere che la BN abbia malamente pagato l'assegno in questione. La censura così articolata non è infatti pertinente, sicché la ricorrente è carente di interesse a proporla, una volta che essa non attacca l'argomentazione, preliminare e assorbente con cui la Corte napoletana ha escluso in radice che la BN avesse "pagato" quel titolo, osservando che "il pagamento trattandosi di assegno circolare è stato eseguito dalla banca emittente".
5-8. L'impugnazione principale va, pertanto, integralmente respinta.
6. La reiezione dell'esaminato sesto mezzo del ricorso della BBC di Serino comporta l'assorbimento del motivo "condizionato" di ricorso incidentale della BN.
7. Inammissibile è poi il ricorso incidentale dell'ICCREA in ordine alla disposta compensazione delle spese di lite, essendo, quella così censurata, valutazione rimessa all'apprezzamento insindacabile del giudice del merito, per altro, nella specie, anche congruamente argomentato.
8. Il residuo ricorso incidentale della BA popolare dell'Irpinia è pure esso inammissibile, in quanto del pari rivolto ad ottenere un non consentito riesame, nel merito, di giudizi di fatto, quali quelli espressi dalla Corte territoriale sulla inesistenza dei presupposti della pretesa responsabilità ex art. 96 c.p.c. del HI per la vocatio in ius dell'istituto emittente (il quale aveva comunque provveduto al pagamento dell'assegno portato all'incasso dal suo trafugatore, in danno del HI che ne era il beneficiario) e sulla opportunità di una compensazione tra le parti delle spese della fase di merito.
9. Conclusivamente va respinto il ricorso principale della B.C.C. di Serino e vanno dichiarati inammissibili le impugnazioni incidentali dell'ICCREA e della B.P.I., nonché assorbito il ricorso condizionato della BN.
10. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, relativamente al rapporto tra ricorrente principale e HI, e si compensano tra le altre parti.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale della B.C.C. di Serino;
dichiara assorbito quello della BN ed inammissibili i ricorsi dell'ICCREA e della BA della Irpinia. Condanna la ricorrente principale a rifondere al HI le spese del giudizio di legittimità, che liquida in L. 273.300, oltre L.
4.000.000 per onorari. Compensa integralmente le spese tra le altre parti.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 FEBBRAIO 2002.