Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2002, n. 2490
CASS
Sentenza 21 febbraio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di assegno circolare, il girante, in forza della girata per l'incasso, non si spoglia della titolarità dell'effetto; tuttavia, con detta girata egli conferisce all'istituto giratario il mandato di agire per la riscossione in suo nome e conto. Sicché, solo al giratario (non al girante, neanche in via concorrente) spetta la legittimazione a promuovere l'ammortamento, poiché, esperendo detta azione, il giratario esercita un diritto proprio (non del girante), in quanto la legittimazione cartolare gli compete al momento della perdita del titolo, senza che al predetto fine rilevi il potere del girante (quale mandante) di influire sulle azioni spettanti al giratario per l'incasso, ove detto potere non sia stato esercitato prima dello smarrimento, della sottrazione o della distruzione del titolo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2002, n. 2490
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2490
    Data del deposito : 21 febbraio 2002

    Testo completo