Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/1999, n. 1780
CASS
Sentenza 3 marzo 1999

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In forza della girata per l'incasso, il girante non si spoglia della titolarità dell'effetto, ma conferisce al giratario per l'incasso il mandato di agire per la riscossione in suo nome e conto, sicché quanto riscosso appartiene al girante e non alla banca mandataria. Ne consegue che al giratario per l'incasso compete la legittimazione esclusiva ad esperire l'azione di ammortamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/1999, n. 1780
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1780
    Data del deposito : 3 marzo 1999

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