Sentenza 3 marzo 1999
Massime • 1
In forza della girata per l'incasso, il girante non si spoglia della titolarità dell'effetto, ma conferisce al giratario per l'incasso il mandato di agire per la riscossione in suo nome e conto, sicché quanto riscosso appartiene al girante e non alla banca mandataria. Ne consegue che al giratario per l'incasso compete la legittimazione esclusiva ad esperire l'azione di ammortamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/1999, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore
Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere
Dott. Laura MILANI Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AC TO, elettivamente domiciliato in Roma, via della Conciliazione 44, presso l'avv.Alberto Pugliese, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Antonino Mingione giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CARIPLO - CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione dott. Sandro Molinari, elettivamente domiciliato in Roma, via delle Quattro Fontane n. 161, presso l'avv.Domenico Guidi, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Dario Zanetti e Luciano Pontiroli del foro di Milano, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
BANCA MUTUA POPOLARE DI BRONTE
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n.531 del 17.12.96/21.02.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/98 dal Relatore Cons.G.Cappuccio;
Udito l'avv.Pugliese per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Secondo quanto espone la sentenza impugnata, con citazione 8/10/1991 RA TO aveva convenuto in giudizio dinanzi al tribunale di Alano la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde (ora S.p.A. CA), assumendo di aver presentato in data 13/7/1989 per l'incasso e l'accredito sul proprio conto corrente presso la CARIPLO un vaglia cambiario con scadenza 12/8/1989, emesso in suo favore da UA SE per L. 12.500.000.= e domiciliato presso la Banca Popolare Mutua di Bronte. Sosteneva il RA che la banca, dopo oltre due anni dall'accredito, aveva riaddebitato l'importo del titolo sul suo conto corrente, assumendo trattarsi di effetto insoluto o protestato, senza peraltro provvedere alla restituzione e senza documentare ne' il protesto ne' l'ammortamento. Chiedeva perciò la condanna della CA o al risarcimento del danno mediante pagamento della somma di L.12.500.000 oltre ad interessi al tasso bancario a far tempo dal 30/7/1990 oppure, in via alternativa, al pagamento della predetta somma oltre accessori in quanto decaduta dalla possibilità di contestare l'accredito effettuato il 18/10/1989.
Si costituiva la CA domandando, in via preliminare, di chiamare in causa la Banca Popolare di Bronte ai sensi dell'art. 269.2 c.p.c.;
per essere rilevata indenne delle somme che fosse tenuta a pagare in denegata ipotesi di soccombenza. In via principale chiedeva la reiezione della domanda attrice.
Si costituiva la Banca Popolare di Bronte, chiedendo il rigetto della domanda di garanzia, avendo tempestivamente restituito alla CA il titolo dopo averlo protestato;
domandando, in via riconvenzionale, il pagamento della somma di lire 12.568.347, con valuta dal 13.08.89. Con sentenza 14.10.93/10.2.94 il tribunale di Milano rigettava la domanda attrice compensando le spese tra attore e CA, accoglieva la riconvenzionale della Banca popolare del Bronte, con spese a carico della CA.
Contro tale sentenza appellava TO RA, riproponendo le due domande alternativa avanzate in primo grado. Si costituiva la CA, resistendo e riproponendo come appello incidentale condizionato la domanda di rilievo nel confronti della Banca popolare del Bronte.
Con sentenza 17.12.96/21.02.97 la Corte d'appello di Milano richiamate le pregresse vicende nei termini ora riferiti, osservava che la prima parte dell'appello, volta a dimostrare che la CA si era resa responsabile di un illecito nei confronti del correntista ed era quindi tenuta a risarcirgli i danni, doveva considerarsi inconcludente, dal momento che il tribunale aveva già accertato la inadempienza della CA. Doveva invece essere esaminata la seconda parte dell'appello, che aveva respinto la domanda di risarcimento per mancata prova del danno.
Rilevava la Corte milanese che, al 14,6.91 -data dell'addebito in conto corrente dell'importo della cambiale- ed anche all' 8.10.91 - data di proposizione della citazione introduttiva- ed ancora al 3.3.92 -data di costituzione in giudizio della Banca popolare del Bronte- non era decorso il termine di prescrizione triennale dell'azione cartolare nel confronti dell'emittente, onde il prenditore poteva esperirla senza pregiudizio alcuno. Era, in tale contesto, fondato il rilievo espresso dal tribunale, che il RA aveva omesso di provare anche che il debitore cambiario fosse escutibile.
Confermava perciò la sentenza di primo grado, dichiarando assorbito l'appello incidentale condizionato della CA. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione TO RA, con atto notificato il 9.5.97 sia alla CA che alla Banca popolare del Bronte, proponendo quattro motivi di censura. Si è costituita la sola CA, resistendo.
Motivi della decisione
Col primo motivo del ricorso si assume il vizio della sentenza impugnata per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (ex art. 360 n.3 [?] cpc). Ritiene il ricorrente che la CA, nell'accreditargli l'importo dell'effetto con la dizione "effetti/assegni dopo incasso" (dizione erroneamente interpretata dal tribunale ); nell'accreditargli spontaneamente dal 1.9.89 gli interessi inizialmente riconosciuti solo dal 13.10.89; nel mantenere l'accredito nel saldaconto 89 e 90; nell'enorme ritardo con cui aveva comunicato l'impossibilità o l'esito infruttuoso del mandato, era incorsa quantomeno nella responsabilità del mandatario per conclamata negligenza professionale. L'accertamento di tale inadempienza non era soltanto rilevante ad affermare l'illiceità del comportamento della banca, ma anche a dimostrare il pregiudizio del RA che a distanza di tanto tempo ed in difetto del titolo o di documentazione sostitutiva, aveva perduto l'azione cartolare e la possibilità di agire nei confronti del debitore.
Il motivo si articola nel rilievo delle inadempienze della CA al mandato (ritardo nell'accredito, impiego di formula decettiva, lungo tempo trascorso prima dello storno, ritardata od omessa notizia delle circostanze sopravvenute); nel rilievo che solo alla banca e non al RA era possibile espletare la procedura di ammortamento ed esercitare l'azione cartolare;
nel rilievo che, decorso il semestre dalla trasmissione dell'estratto conto, la banca era decaduta dalla facoltà di effettuare lo storno;
nel rilievo, infine, che il danno, per la perdita delle azioni nei confronti del creditore è in re ipsa.
Limitando l'esame al primo rilievo e rinviando per l'esame degli altri al successivi motivi, si deve escludere la sussistenza del denunciato vizio di motivazione.
La sentenza impugnata ha, sostanzialmente, rilevato che il tribunale dopo aver escluso che la dizione che accompagnava l'accredito (effetti/assegni dopo incasso) immutasse la normale clausola contrattuale del salvo incasso aveva ravvisato la responsabilità della banca nell'aver accreditato l'importo il 13.10.89, a distanza di quattro mesi dalla consegna, senza curarsi di controllare l'esito della presentazione del titolo, effettuata dalla Banca popolare del Bronte, che risultava aver spedito alla CA il titolo protestato con raccomandata 20.9.89.
Ne ha concluso la Corte d'appello che era inutile ogni motivo d'impugnazione volto a ribadire la già riconosciuta inadempienza della CA agli obblighi del mandatario, perché la soccombenza del RA dipendeva dalla mancanza di prova del danno e non dalla esclusione della responsabilità della banca. Peraltro, ha poi in concreto esaminato anche l'addebito di omesso ammortamento del titolo, come meglio verrà precisato esaminando il secondo ed il quarto motivo di censura.
Col terzo motivo di censura di cui, per ragioni sistematiche, si anticipa l'esame- si deduce la violazione e disapplicazione di norme di diritto (artt.1362, 1370 e 1832 cc;
112 cpc) e l'omessa pronuncia sulla domanda alternativa dell'appellante. In sintesi, dopo aver ribadito le argomentazioni volte a sottolineare la responsabilità della CA per inadempienza al mandato, peraltro già sviluppate nei precedenti motivi, il RA lamenta che la sentenza impugnata non abbia preso in esame la domanda, proposta nell'ipotesi che nessuna inadempienza fosse stata riconosciuta a carico della CA e basata sull'assunto che la banca non avrebbe potuto addebitare l'importo dell'effetto, una volta decorsi, senza contestazioni, sei mesi dall'emissione dell'estratto conto. Infatti, il tribunale aveva ritenuto giustificato l'addebito interpretando la dizione "dopo incasso" come "salvo incasso", ma tale interpretazione era errata e contrarla al principio che vieta il ricorso a criteri ermeneutici quando il significato dell'espressione è chiaro.
La censura è infondata. L'assunto che la dizione "effetti/assegni dopo incasso" introducesse una deroga sia alla presunzione, posta dall'art. 1829 richiamato dall'art. 1857 cc, che l'accredito dell'importo di titoli in conto corrente avviene salvo buon fine, sia alla clausola contrattuale che -in consonanza con l'art. 4 delle norme bancarie uniformi- la ribadisce, si risolve nella richiesta di interpretare il contratto in maniera difforme da quanto ritenuto dal tribunale e ribadito dalla sentenza impugnata. Ma l'interpretazione dei contratti attiene al merito della causa e può essere censurata in cassazione solo per violazione delle norme ermeneutiche, violazione che non può configurarsi ne' richiamando la variazione della data della valuta -perché l'anticipazione della decorrenza degli interessi non incide sul carattere eventuale del credito-, ne' facendo leva sulla disponibilità dell'importo, perché non è incompatibile l'immediato utilizzo con l'effetto risolutivo del mancato incasso.
E neppure la decadenza semestrale prevista dall'art. 1832, richiamato dall'art. 1857 cc, costituisce punto decisivo della controversia perché, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, se all'estratto conto si attribuisce valore confessorio, non solo il conto può essere impugnato per errori di fatto, ma lo storno di accrediti rimane possibile tutte le volte che risulti invalido il titolo che l'ha determinato.
Giustamente la Corte milanese non ha preso in esame la domanda alternativa giacché, se nelle conclusioni la pretesa "al pagamento della somma di lire 12.500.000.... oltre interessi al tasso bancario a far data dal 30.7.90" si basava sul comportamento colpevole della banca -e specificatamente sulla mancata restituzione del titolo o di equipollente- o, in alternativa, sulla decadenza dalla possibilità di contestare l'accredito, nella realtà processuale -e lo ribadisce il ricorrente nella formulazione del motivo di censura- la domanda alternativa era condizionata al mancato riconoscimento della inadempienza della banca e, poiché tale inadempienza era invece riconosciuta, ne' il tribunale ne' la corte d'appello avevano ragione di esaminarla.
Col secondo motivo di censura si lamenta l'omessa motivazione su altro punto decisivo della controversia, costituito dal mancato espletamento, da parte della banca, della procedura di ammortamento, Ne discendeva che il RA non avrebbe potuto provvedere alla denuncia di smarrimento ed all'ammortamento perché solo la CA, come girataria per l'incasso, poteva provvedervi.
Col quarto motivo, si assume la violazione di norme di diritto (art.89 R.D. 14.12.93 n. 1669; 2697; 26727 cc e 116 cpc), perché,
contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, solo la CA era legittimata, nella sua qualità di portatore del titolo, a procedere all'ammortamento. Ne era conseguito un danno del RA consistente nella mancata disponibilità della somma di lire 12.568.347 dal giorno del riaddebito. La Corte milanese, diversamente opinando, aveva violato l'art. 29 del R.D. 1669/53 che individua nel portatore il soggetto legittimato ad intraprendere la procedura di ammortamento e l'art. 116 cpc, sovvertendo l'onere probatorio e trascurando la valida prova indiziarla sussistente. I due motivi vanno esaminati congiuntamente perché attengono ai poteri della banca girataria per l'incasso in caso di smarrimento. Premesso che, in forza della girata per l'incasso, il girante non si spoglia della titolarità dell'effetto, ma conferisce al giratario per l'incasso il mandato di agire per la riscossione in suo nome e conto, onde quanto riscosso appartiene al girante e non alla banca mandataria, si tratta di stabilire se l'espressione "possessore" impiegata dall'art. 2016 cc e quella di "portatore" impiegata dall'art. 89 del rd 1933/1669 si riferiscano al solo giratario, anche se per girata anomala (così C.d.A. Milano, 28.10.55) al solo girante (App. Napoli 29.6.79) o ad entrambi (Trib. Lecce, 29.4.77; App. Catania 15.4.1983).
Peraltro, si deve osservare che la limitazione dei poteri del giratario per l'incasso non sembra giustificata ne' dal tenore degli artt. 2013 cc e 22 legge cambiaria, ne' dall'attuale stato della giurisprudenza. Se, infatti, la banca opera come mandataria del correntista -trante, discende dalla disciplina del mandato -salvo clausole diverse qui non invocate- che il mandatario possa compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, tra i quali si deve comprendere l'esercizio dell'azione cartolare (Cass. 25.3.94 n. 2928). Non è quindi sufficiente affermare il carattere cartolare dell'azione di ammortamento per escludere che la banca girataria per l'incasso possa proporla. Si deve anzi, secondo quanto già ritenuto dalla decisione 5755/93 di questa Corte, affermare che al giratario per l'incasso compete la legittimazione esclusiva ad esperire l'azione d'ammortamento.
È a questo punto che vanno esaminate le ulteriori censure, costituite dal rilievo, ricorrente nei motivi già esaminati (c. 10;
11-13; 18-20) che la perdita dell'azione cartolare e della possibilità di agire fruttuosamente nel confronti del debitore, costituiscono di per sè un danno, di ammontare pari all'importo ed agli interessi addebitati il 19.6.91 dalla banca sul conto e dall'ulteriore rilievo, che la sentenza impugnata ha sovvertito l'onere probatorio, quando ha addossato al RA la prova della solvibilità del debitore, anziché esser la banca a doverne provare la assoluta e definitiva "incapienza".
Si tratta di censura fondata, poiché anche l'affermazione del concorso colposo del creditore ex art.1227 cc. su cui si basa la pronuncia impugnata non sarebbe stato idoneo ad escludere che la lamentata lesione del diritto di credito potesse, in tutto od in parte, essere addebitata alla inadempienza del mandatario. A maggior ragione, quindi, se la possibilità del girante di esperire l'azione d'ammortamento viene esclusa. Quanto poi alla prova che l'escussione del debitore cartolare sarebbe stata comunque inutile perché insolvente, se ne deve riconoscere il carattere di prova liberatoria, consistente nell'individuazione di un fortuito, causa autonoma del danno e pertanto, secondo la ripartizione dell'onere, a carico della banca e non del correntista.
La sentenza va quindi cassata e rimessa ad altra sezione , che provvederà anche sulle spese.
P.Q.M.
rigetta il primo ed il terzo motivo del ricorso, accoglie il secondo e quarto, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1999