Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 1
In materia di prelazione e riscatto agrari, l'esistenza di una strada lungo il confine fra il fondo oggetto del riscatto e quello di proprietà del coltivatore diretto retraente, potendo mettere in discussione il requisito essenziale della contiguità fisica fra i due fondi, rende indispensabile, da parte del giudice di merito, l'indagine diretta ad accertare se, per natura, dimensioni ed altre eventuali caratteristiche, tale strada rappresenti un ostacolo alla prelazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/06/2002, n. 8213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8213 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PR NN, elettivamente domiciliata in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 111, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SCIOSCIA, difesa dall'avvocato SILVIO CAROLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI QU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI DUE MACELLI 75, presso lo studio dell'avvocato AMILCARE FOSCARINI, difeso dall'avvocato MENOTTI GUGLIELMI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1984/99 del Tribunale di LECCE, emessa il 26/04/1999 depositata il 11/09/99; RG.3923/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato GIUSEPPE SCIOSCIÀ (per delega Avv. Silvio Caroli);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto per notar Zuppelli dell'8 novembre 1988, RE AN acquistava, al prezzo di lire 500.000, in quanto proprietaria della confinante Part. 84, da EL, AU, CO, VA e VI Colona, il fondo rustico denominato "Calcara" o "Pricarica", sito in agro di Taurisano e contraddistinto in catasto al fol. 3, part. 85, di are 8.08.
IT AS, comproprietario in ragione di 2/3
dell'adiacente part. 86, lamentando la violazione del diritto di prelazione a lui spettante ai sensi dell'art. 8 della l. 26 maggio 1965 n. 590, conveniva in giudizio, davanti al pretore di Ugento, la
RE, al fine di sentir dichiarare l'avvenuto riscatto in suo favore.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando gli assunti dell'attore ed eccependo l'inammissibilità della domanda di riscatto, per difetto dei presupposti richiesti dalla legge per esercitare il diritto di prelazione.
Con sentenza del 10 agosto 1994 il pretore accoglieva la domanda.
Con sentenza resa l'11 settembre 1999, il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello della RE.
Per la cassazione di detta sentenza ricorre la soccombente, formulando quattro censure.
Resiste con controricorso l'intimato, che ha pure depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di irritualità della procura a margine del ricorso, sollevata dall'intimato sotto un triplice profilo, è infondata.
Come è noto, nel giudizio di cassazione, il requisito della specialità della procura, ai sensi dell'art. 365 C.p.c., è soddisfatto nel caso in cui dal tenore della stessa, apposta a margine del ricorso, in particolare dal suo riferimento al "presente giudizio" (o, come nella specie, alla "presente procedura"), si evinca chiaramente che è stata rilasciata proprio per il giudizio di legittimità, cui inerisce l'atto (Cass. 4 febbraio 2000 n. 1243). Quanto poi alla mancanza della data, è opportuno ribadire che tale omissione, nella procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione, non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, ove la procura medesima (come nella fattispecie) sia stata riprodotta nella copia notificata del ricorso, essendo ciò sufficiente a dimostrare che è stata conferita in data anteriore alla notificazione (Cass. 20 settembre 1996 n. 8372). Ed infine va rilevato che la procura a margine del ricorso originale reca l'autenticazione del difensore (art. 83 3^ comma C.p.c.); e comunque la mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autenticità della firma apposta per procura sul ricorso non è causa di nullità, non essendo l'invalidità dell'atto comminata dalla legge, sempre che la controparte non contesti, con valide e specifiche motivazioni, l'autografia della firma non autenticata (Cass. 22 ottobre 1998 n. 10494). Col primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 113 C.p.c. e delle leggi 26 maggio 1965 n. 590 e 14 agosto 1971 n. 817, lamenta che sia stato attribuito valore decisivo alle valutazioni dell'ispettorato agrario, quando non è pensabile che al giudice, cui è demandata la verifica della concorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'esercizio della prelazione, sia sottratto proprio l'accertamento del requisito fondamentale, l'idoneità all'accorpamento del fondo posto in vendita con quello limitrofo, per la costituzione di un'azienda agricola più efficiente, perché di maggiori dimensioni.
Col secondo mezzo, denunciando la violazione dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e dell'art.7 della legge n. 817 del 1971 (art. 360 n. 3 C.p.c.), sostiene che il giudice di merito ha trascurato un aspetto rilevante, evidenziato dalla prima consulenza tecnica d'ufficio, e cioè l'esistenza, tra il fondo di proprietà del IT e il fondo oggetto di riscatto, di una strada, che consente l'accesso della ricorrente al proprio fondo e corre lungo tutto il confine della proprietà IT col fondo oggetto di retratto. Questa strada impedisce che i due fondi possano essere considerati confinanti e fa venir meno il primo presupposto del retratto agrario. I giudici hanno appena accennato alla strada sotto il profilo dell'irrilevanza dell'interclusione del fondo RE;
ma il problema non è valutare se il fondo RE sia intercluso, ma se la strada escluda il requisito della contiguità.
Col terzo mezzo, denunciando la violazione della legge n. 590 del 1965 e della legge n. 817 del 1971 (art. 360 n. 3 C.p.c.),
afferma che la famiglia del IT, all'epoca dell'acquisto, non aveva la capacità sufficiente per la razionale coltivazione della propria azienda, sia per l'età dei suoi componenti, sia perché la figlia non lavorava col padre, sia infine perché i coniugi IT erano titolari di pensione di invalidità. Palese quindi la loro inidoneità fisica ad una fruttuosa conduzione, in una prospettiva di continuità.
Col quarto mezzo infine la RE denuncia contraddittorietà della motivazione (art. 360 n. 5 C.p.c.), rilevando che i presupposti di fatto accertati non corrispondono alle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale. Infatti, se l'azienda del IT è di circa due ettari, mentre quella dell'odierna ricorrente è al di sotto dell'ettaro, tenuto conto della "ratio legis", che mira a costituire imprese ottimali, in termini di stabilità, efficienza e produttività, il criterio di scelta preferenziale sarebbe dovuto essere diverso.
Il primo motivo, basato evidentemente su un equivoco, è destituito di fondamento.
Che il dottor ET, secondo consulente tecnico del giudice, fosse anche funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Lecce, non significa affatto che quest'ultimo ufficio abbia indebitamente interferito, con le sue valutazioni, nel processo, giacché il parere tecnico sull'accorpamento dei fondi promana unicamente, come è naturale, dall'ausiliare, per la legittimazione che gli deriva dall'investitura ricevuta ai sensi degli artt. 191 e segg. C.p.c., e non è in nessun modo riferibile al suo ufficio di appartenenza.
È fondato invece il secondo motivo.
Come riferisce la ricorrente e come è del resto verificabile nella relazione del primo consulente tecnico d'ufficio Pastore (pag. 21), al fondo "Calcara" (oggetto del retratto) si accede con una strada larga due palmi, ossia 50 cm., posta a cavallo del confine tra il fondo che in comproprietà appartiene a IT TO e AS e il fondo oggetto del riscatto, oggi di proprietà di RE AN;
circostanza questa che, mettendo in discussione il requisito essenziale della stessa contiguità fisica tra i fondi, rendeva indispensabile un'indagine tesa ad accertare se, per natura, dimensioni e altre eventuali sue caratteristiche, la strada in parola rappresentasse, in conformità della giurisprudenza di questo Supremo Collegio (Cass. 14 gennaio 1998 n. 265; Cass. S.U. 8 gennaio 1996 n. 58; Cass. 29 settembre 1995 n. 10272; Cass. S.U. 25 marzo 1988 n. 2582), un ostacolo alla prelazione. Non sussiste, al riguardo, la novità della questione, eccepita dal resistente col rilievo che la stessa non fu prospettata dalla RE al giudice di appello.
Invero, in tema di prelazione e riscatto agrario, il giudice del merito è tenuto, comunque, "ex officio", alla verifica della sussistenza in concreto di tutte le molteplici condizioni volute dalla legge per l'accoglimento della domanda;
e segnatamente non incorre in vizio di ultrapetizione, ne' viola il giudicato interno, il giudice di appello che rileva d'ufficio la mancanza di una delle condizioni dell'azione di riscatto agrario, nel caso che la questione non sia stata espressamente esaminata dal giudice di primo grado (Cass. 12 agosto 2000 n. 10789; 24 marzo 2000 n. 3538). Nel caso di specie il profilo dell'assenza di contiguità fisica tra i fondi non è stato "ex professo" esaminato dal pretore, il quale si occupò di quella fascia di terreno soltanto sotto il diverso aspetto dell'eventuale soppressione, con la prelazione a favore della RE, della servitù di passaggio da costei asserita, dichiarando tale questione irrilevante ai fini, del decidere. Il pretore, in altre parole, non si è nemmeno posto il problema di una possibile separazione fisica tra i due fondi, e analogamente si è comportato il giudice del gravame, che ha anch'egli solo negato rilievo alla "dedotta interclusione del fondo RE", facendo proprie le considerazioni esposte in proposito dal primo giudice;
mentre, in assenza di preclusioni, quella separazione, non invocata dall'appellante, avrebbe potuto e dovuto rilevare d'ufficio. Come è noto, nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di appello, salvo che si tratti, come nella fattispecie, di questioni rilevabili d'ufficio.
L'omesso esame del punto decisivo in discorso, sostanzialmente denunciato dalla ricorrente, impone in conclusione che all'indagine di cui dianzi s'è detto si provveda adesso in sede di rinvio. Dall'accoglimento di tale censura discende l'assorbimento degli ultimi due motivi, che investono le ragioni della preferenza accordata al IT sulla RE e riguardano perciò uno stadio della controversia cui non si dovrà più pervenire qualora si accertasse l'inesistenza del requisito obiettivo della contiguità dei fondi.
In conclusione, la sentenza va cassata, col rinvio a un giudice di pari grado, che oggi, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, coincide non più col Tribunale
ma con la Corte d'Appello di Lecce, e che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo, dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'Appello di Lecce. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002