Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
I L 9 L 8 O B 6 . E N E le N , a 1 O n I 8 e Z 9 p A 01.6 60 / 02 1 R - a T 1 S m 1 I e - t G 4 s E i 2 R s REPUBBLICA ITALIANA . l A L a D e 3 E h 2 T c N i if E T S d R E o A m LA CORTE SU PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22783/99 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere 4239 Cron. Rep. Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Ud. 19/10/2001 Dott. Maria Rosaria CULTRERA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso l'avvocato PATRIZIA BARLETTELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DI TRAPANI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
CORPO REGIONALE DELLE MINIERE DELLA REGIONE SICILIANA DISTRETTO MINERARIO DI PALERMO;
intimato 2001 avversO la sentenza n. 59/99 del Tribunale di MARSALA, 2165 Sezione di CASTELVETRANO, depositata il 02/07/99; 7 1 " udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 13.5.1996 IO CC proponeva opposizione avverso l'ordinanza in- giunzione emessa il 23.3.1996 dal Corpo regionale delle Miniere della Regione Sicilia, con la quale gli si in- giungeva di pagare la somma di £.5.050.000, per avere attivato senza autorizzazione attività di cava, in vio- lazione degli artt. 9 e 29 della L.R.S. n 127/80. Assumeva 1' opponente che l'ordinanza ingiunzione era illegittima in quanto: a) carente nell'espressa indicazione dei rimedi concessi all'interessato per far valere i propri dirit- ti;
b) non emergeva dall'atto in quale veste l'interes- sato avrebbe dovuto ricevere la notifica, peraltro mai materialmente pervenutagli. Per il Corpo Regionale delle Miniere si costituiva in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che contestava la domanda attrice. 2 Con sentenza in data 2.7.1999 il Tribunale di Mar- sala rigettava l'opposizione. Per la cassazione della sentenza del Tribunale pro- pone ricorso, fondato su unico motivo IO CC. Non svolge attività difensiva il Corpo Regionale delle Miniere della Regione Sicilia. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 160 c.p.c.in relazione agli artt. 159,139 e 148 c.p.c. Rileva che la notifica dell'atto di contestazione della infrazione, necessario presupposto per l'emissio- ne dell'ordinanza ingiunzione non è avvenuta ritualmen- 1 te in quanto nella relata non è indicata nè la persona che ha ricevuto l'atto nè il luogo ove la notifica stata effettuata con conseguente nullità della noti- fica stessa ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 148 e 160 c.p.c. Il Tribunale nel rigettare l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di contestazione dell'infra- zione ha erroneamente disapplicato il principio in base al quale nell'ipotesi in cui la notifica non sia avve- nuta а mani del destinatario la prova dell'esistenza dei presupposti in base ai quali può presumersi che l'atto sarà portato a conoscenza del destinatario in- 3 combe al notificante. Il ricorso è infondato e va pertanto disatteso. Invero va precisato che non possono in questa sede essere prese in considerazione le doglianze mosse di- rettamente avverso la notificazione dell'atto trattan- dosi di ricorso avversO la pronunzia del Tribunale e non avverso la notificazione dell'atto di contestazione dell'infrazione. Ciò premesso si rileva che la censura proposta av- OR l'impugnata sentenza si riduce in sintesi nel- verso l'avere il Tribunale eluso il principio dell'onere del- la prova in ordine alla dimostrazione dell' esistenza dei presupposti in base ai quali la legge ritiene sus- sistente la presunzione che l'atto sarà portato a cono- scenza del destinatario. Tale censura non trova rispondenza nella sentenza del Tribunale di Marsala, essendosi il giudice di meri- to occupato esclusivamente di accertare la validità della notifica dell'atto di contestazione dell'illecito amministrativo, deducendo gli elementi da porre a base della sua decisione, dalle prove agli atti. In altre parole il Tribunale non ha ritenuto di do- ver addossare all'opponente l'onere di provare il di- fetto dei presupposti necessari per una valida notifi- cazione degli atti, ma ha ritenuto, in base agli ele- 4 menti in suo possesso, che l'atto fosse stato ritual- mente notificato. Decisione esatta in diritto posto che in base al- l'art. 145 secondo comma c.p.c. le notifiche alle SO- cietà non aventi personalità giuridica vanno effettuate nella sede indicata nell'art. 19 secondo comma C.C. e che in base al terzo comma dell'art. 145 c.p.c. quando non sia possibile procedere alla notifica nel luogo te- stè indicato la notifica stessa deve essere effettuata ai sensi degli artt. 138,139 e 141 c.p.C., vale a dire presso l'abitazione del legale rappresentante secondo le modalità di cui all'art. 148 c.p.c., da attestarsi nella relata di notifica. Pertanto come esattamente ritenuto dal Tribunale ove la sede della società e l'abitazione del legale rappresentante coincidano, la notifica deve ritenersi ritualmente effettuata se eseguita presso l'abitazione del legale rappresentante, a mani di un famigliare. Ipotesi verificatasi nella specie avendo il Tribu- nale accertato che l'atto è stato notificato a IO CC, quale legale rappresentante della s.n.c. Ac- cardi Federico di CC IO e C., a mani della madre. Il ricorso va pertanto totalmente disatteso. Nulla spese, non avendo l'intimato svolto attività 5 difensiva.
P.Q.M.
respinge il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 19.ottobre.2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Rosario De Musis Rosario Roparis be mis Mario Adamo Maro blan Корніє CORTE SUPHEMADE CRO _ HE Prima Sezione Civic LU NE Між войнст Depositato in Cancelleria - 7 FEB. 2002 IL CANCELLIERE I L L 9 O B 8 6 E . E N N , IO le 1 Z a 8 A pen 9 R 1 IST - 1 a -1 G sistem E 4 R 2 A . D L al E 3 T e 2 N ifich E ES T R od A m 6