Sentenza 23 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2001, n. 7009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7009 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
C.C. 66580 L IN NOME D A POPOL700 9 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA E 6 5 8 N . 9 A 1 O I N / I - Z 4 R / A B 6 A I CASSAZIONE R 2 T Oggetto T . L S U L R TRIBUTI . I B A P . G I . SEZIONE TRIBUTARIA RISCOSSIONE D E B R R L A T CONDONO sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E T D A A 1 I I D 3 R S 1 R E N E E E . T T S Presidente R.G.N. 17139/99 T N A I N Dott. Michele CANTILLO E A A M S M E Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere 16156 Cron. Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Rep.Re. Consigliere Dott. Antonio MERONE - Ud. 08/03/01 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILESENTENZA N. 66580 sul ricorso proposto da: ZA IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANTONELLI CAMPOSARCUNO, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE RENZELLA, giusta procura a margine;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, I UFF II DD MILANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA 2001 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 426 legis;
controricorrente CommissioneavversO la sentenza n. 214/98 della tributaria regionale di MILANO, depositata il 01/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato ANTONELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost: tuto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. AR AN, rappresentato e difeso come in atti, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e dife- So ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha ritenuto tempestiva la iscrizione a ruolo IRPEF ILOR 1984, effettuata nel 1994 e notificata 1'8 maggio 1995, impugnata dal ricorrente.
1.2. Assume il ricorrente che l'iscrizione a ruolo contestazione è tardiva perché avvenuta oltre il in termine di decadenza di cui all'art. 17 DPR 602/72, in forza del quale l'iscrizione a ruolo deve essere effet- 2 tuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quel- lo in cui l'accertamento è divenuto definitivo. La tesi del ricorrente è che l'avviso di accertamento, al quale si riferisce la iscrizione a ruolo, notificatogli il 30 dicembre 1991, è diventato definitivo il 13 ottobre 1992 (tenuto conto della originaria sospensione dei termini, sancita dall'art. 34 della Legge 413/91, del termine di 60 giorni per proporre ricorso e dei 46 giorni di sospensione feriale) e che, quindi, l'iscrizione a ruolo dovesse essere effettuata entro il 31 dicembre 1993, giusto il disposto dell'art. 17 DPR 602/73. I giudici di merito di entrambi i precedenti gradi hanno respinto la tesi del contribuerte, il quale ri- corre a questa Corte con due motivi. Violazioni di leg- ge e omessa pronuncia. Resiste con controricorso il Mi- nistero delle finanza. Il ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., con il quale, tra l'altro, rinun- cia al secondo motivo.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare infondato.
2.2. La tesi del ricorrente poggia sul presupposto che i provvedimenti di proroga dei termini di sospen- sione previsti nella legge 413/91, contenuti nei suc- 3 cessivi decreti legge decaduti, abbiano perduto effica- cia ex tunc a seguito della mancata conversione. Quin- di, si sarebbe verificata una soluzione di continuità nel periodo di sospensione dei termini, che avrebbe avuto come effetto che l'avviso di accertamento, noti- ficato il giorno prima della pubblicazione della legge 413/91, sarebbe divenuto definitivo. L'Ufficio eccepisce che il termine di sospensione, inizialmente scadente il 30 aprile 1992 è stato proro- gato fino al 20 giugno 1993, per cui l'accertamento è divenuto definitivo il 3 ottobre 1995, con la conse- guenza che l'iscrizione a ruolo effettuata entro il 1994 deve ritenersi tempestiva.
2.3. Osserva il Collegio che in forza dell'art. 1, comma 2, legge 27 marzo 1993, n. 75 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16), "sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rap- porti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giu- gno 1992, n. 316 e 25 giugno 1992, n. 319". Pertanto, gli atti di accertamento, per i quali era pendente il termine per il ricorso, alla data di entrata in vigore della legge 413/91, sono diventati definitivi soltanto dopo che il termine stesso era scaduto, tenendo conto della sospensione fino alla data ultima del20 giugno 1993. Non fa molta differenza che si tratti di sospen- sione dei termini o di rimessione in termini. Infatti, quate corte ✓ha avuto modo di statuire che l'appello proposto oltre il sessantesimo giorno, "nel periodo compreso tra il 23 agosto 1992 (data di perdita di efficacia, per mancata conversione, del D.L. 25 giugno 1992 n. 319, che aveva prorogato fino a tale data i termini ci impugnazione) e il 24 novembre 1992 (data di entrata in vigore del suc- cessivo D.L. 24 novembre 1992, n. 455, anch'esso poi non convertito, che aveva ulteriormente prorogato detti termini) devesi ritenere tempestivo, avendo l'art. 3, comma secondo del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, converti- to con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75, con disposizione avente efficacia retroattiva, stabili- to che la sospensione dei termini di impugnativa, ori- ginariamente disposta dall'art. 34, comma quinto, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, fino al 30 aprile 1992, avrebbe continuato ad applicarsi fino al 20 giugno 1993” (Cass. 16078/2000). Naturalmente, gli effetti del- confronti la sospensione valgono "anche nei finanziaria e dell'amministrazione indipendentemente dal fatto che il contribuente si sia о meno avvalso della facoltà di definire la controversia pendente con l'amministrazione finanziaria attraverso la presenta- zione della dichiarazione integrativa" (Cass. 1770/1999). Pertanto, appare corretta la decisione della Com- missione Tributaria Regionale. Il ricorso, cons eguente- mente, deve essere rigettato.
2.4. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 8 marzo 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Antonio Merone) (dr. Michel Cantillo)CORTE IL CANCELLIERE C1 Amaldo Casano holde aven DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 123 MAG. 2001 . CANCELLIERE C1 Arnaldo Casang A I R 5 A 6 E 8 . T 9 N N 1 U / O - B I 4 I / Z B 6 R . A 2 L T R . L T R . A S I P . . B G D A E A I L T R E R D 1 E A 3 I T 1 S D N . A E E M S N T I N A E S E 6