Sentenza 12 luglio 1999
Massime • 1
La configurabilità della rapina impropria, alla stregua del testuale tenore della norma incriminatrice (art. 628, comma secondo, cod. pen.) presuppone inderogabilmente l'avvenuta sottrazione della cosa. Mancando, quindi, tale presupposto - come si verifica nel caso in cui l'agente, sorpreso prima di aver effettuato la sottrazione, usi violenza o minaccia al solo fine di fuggire o di procurarsi altrimenti l'impunità - il fatto non può essere qualificato come tentativo di rapina impropria dandosi luogo invece alla configurabilità, oltre che del tentato furto, anche dell'altro autonomo reato che abbia come elemento costitutivo la violenza o la minaccia.
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- 1. Sulla configurabilità del tentativo di rapina impropria in ipotesiGian Luigi Gatta · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. rapina tra elementi oggettivi e soggettiviMicaela Lopinto · https://www.filodiritto.com/ · 29 ottobre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/1999, n. 3796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3796 |
| Data del deposito : | 12 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 12/07/1999
1. " Pasquale Lacanna Consigliere SENTENZA
2. " Pierfrancesco Marini " N. 3796
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " Vittorio Ragonesi " N. 39796/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore generale Repubblica corte d'appello di Cagliari Sez. distaccata di Sassari.
Avverso sentenza pretore di Tempio Pausania in data 18.07.1998, nei confronti di OV LI n. a NA (Bosnia) il 01.06.1971. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Cicchetti udito il Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza applicava su richiesta, ex art. 444 c.p.p., alla OV la pena di mesi 7 di reclusione e L. 350.000 di multa per i reati di tentato furto aggravato e di resistenza a p.u. unificati ex art. 81 cpv. c.p. Il ricorrente allegava inosservanza di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato, dovendo ravvisarsi un'ipotesi di tentata rapina impropria, piuttosto che il concorso tra i due reati contestati.
Il ricorso va rigettato siccome infondato.
Il fatto viene così descritto dal ricorrente: "La AR (p.o.) sorprese all'interno della propria abitazione la OV che vi si era introdotta a scopo di furto e, nel tentativo di fermarla, ne subì - nell'immediatezza - la reazione violenta".
Il ricorrente riconosce (al seguito di giurisprudenza di questa Corte, vedi Cass. Sez. 2, 31.01.1991 n. 1291, Mascia) la configurabilità del tentativo di rapina impropria nel caso in cui, pur mancando la sottrazione della cosa altrui, sia stata usata violenza o minaccia solo per procurarsi l'impunità del tentato furto.
Il capoverso dell'art. 628 c.p. impone, tuttavia, "claris verbis" che la sottrazione della cosa preceda l'esplicazione di violenza o minaccia ("..adopera violenza o minaccia dopo la sottrazione..") sicché l'agente, qualora - sorpreso prima di aver compiuto la sottrazione - usi violenza o minaccia al solo fine di fuggire o procurarsi altrimenti l'impunità, risponde non di tentata rapina ma di tentato furto, eventualmente in concorso con altro reato avente come elemento costitutivo la violenza o la minaccia. Nè può sostenersi che la norma incriminatrice andrebbe, sotto tale profilo, comunque integrata con quella che prevede in linea generale il tentativo (art. 56 c.p.), sicché la violenza alla persona, immediatamente preceduta da furto tentato, comporterebbe sempre rapina tentata.
Si dimentica, infatti, che la fattispecie normativa dell'art. 628 cpv. c.p. assume ad elemento costitutivo il fatto naturalistico della
"sottrazione", che non è ancora lo "spossessamento" tipico del furto, come è dato evincere dalla stessa lettera della disposizione. Nella formazione progressiva della fattispecie, l'imprescindibile nesso temporale tra "sottrazione" e violenza/minaccia finalizzata rappresenta l'essenza caratterizzante della rapina impropria, nel senso che il secondo comportamento, qualora rimanga avulso dal primo (venuto a mancare), può solo assumere rilevanza autonoma (reato di lesioni e/o minaccia).
Allo stesso modo, l'idoneità degli atti volti all'impossessamento (che non raggiungano, tuttavia, la soglia della "sottrazione") consente ancora la configurabilità del tentato di furto, ma perde ogni significato in relazione alla rapina impropria. In definita, la mancanza di "sottrazione della cosa" impedisce che la violenza successiva possa assurgere anche solo al rango di "atto idoneo diretto in modo non equivoco" alla commissione di una rapina impropria.
Conseguentemente, la qualificazione data al fatto - in conformità all'imputazione - dal giudice del patteggiamento appare corretta. Il ricorso deve essere rigettato.
P.T.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 1999