Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/02/2003, n. 2676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2676 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
NV IL E CC 68608 9 'N TTV HVL 1 1 *N ES IV 9861/5/97 NOIZVULSIDAN VA ALN REPUBBLICA ITALIANA 02 6 76 /03 IN NO LA CORTE SU RE A DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario CICALA - Presidente R.G. N. 4333/00 Cron. 6136 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 17/06/02 Dott. Nino FICO Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 68608 RA CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso 10 studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente - 2002 - - nonchè contro 2750 -1- UFF DISTRETTUALE II DD MILANO I;
intimato avverso la sentenza n. 486/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 12/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
uditi per il ricorrente, gli Avvocati GAFFURI e ROMANELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RL DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo RL Ara, beneficiario per il 1987 e il 1988, quale dipendente del Credito Italiano s.p.a., trasferito d'ufficio ad altra sede, della diaria di trasferimento a norma dell'art.51 C.C.N.L. aziende di credito, dalla banca assoggettata a tributo nella minore misura prevista per l'indennità di trasferta, ha impugnato gli avvisi di accertamento per il pagamento dell'imposta per l'intero notificatigli dall'Ufficio Imposte Dirette di Milano, deducendo: l'esclusiva legittimazione passiva del proprio datore di lavoro, quale sostituto di imposta, in relazione all'accertamento e alle conseguenze dello stesso;
la parziale tassabilità della diaria perché assimilabile all'indennità di trasferta. La Commissione Tributaria di primo grado di Milano ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l'appello dell'Ufficio. Avverso quest'ultima decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione col quale: ha eccepito il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, per avere tale atto riguardato la diversa questione della imponibilità del contributo per differenza canone di locazione e non, invece, la questione oggetto del giudizio (la misura della tassabilità dell'indennità di trasferimento); ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere ciononostante la Commissione Regionale esaminato e deciso la questione della misura della imponibilità dell'indennità; ha riproposto le eccezioni già sollevate con l'atto di impugnazione dell'avviso di accertamento;
ha dedotto l'inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza della normativa ed ha invocato - infine e in subordine l'applicazione dei benefici del "concorso di illeciti” e della "continuazione" contemplati dal d.lgs. n. 472 del 1997, nonché di "ogni altra norma sopraggiunta più favorevole" introdotta da tale provvedimento legislativo. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. Motivi della decisione La prima censura, con la quale è stata dedotta l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'Ufficio avverso la sentenza di primo grado, è fondata e va accolta. L'atto di appello, infatti, non ha investito la questione dell'assimilabilità dell'indennità di trasferimento all'indennità di trasferta e della misura della tassabilità della prima di esse, unico oggetto della controversia e del giudizio tra le parti, ma ha riguardato la diversa questione della natura e dell'imponibilità del contributo per differenza canone di locazione, per cui ne va ritenuta e dichiarata l'inammissibilità, con assorbimento delle altre censure e cassazione della sentenza impugnata. Spese dell'intero giudizio compensate per giusti motivi.
p.q.m.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbite le altre censure, cassa la sentenza impugnata e dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza di primo grado. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 17.17,5 39p2 il presidenteih il cons. est. Idk !!w DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE CT 21 FEB. 2003Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio