Sentenza 28 marzo 2002
Massime • 1
In tema di conto corrente, qualora la banca girataria per l'incasso di un assegno accrediti al proprio cliente il relativo importo in ragione della comunicazione del buon fine del titolo da parte dell'istituto trattario, l'erroneità di tale presupposto (nella specie, in quanto era stata falsificata la firma di traenza) conferisce alla banca medesima azione di ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., vertendosi in tema d'indebito oggettivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2002, n. 4502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4502 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA S.p.a., in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi n. 44, presso l'avv. Antonio Farina, che con l'avv. Alfredo Cavanenghi del Foro di Tortona la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EU BA S.p.a. (già Banca d'America e d'Italia), in persona del direttore dirigente senior signor Michele Mengoni, delegato con procura autenticata dal notaio Alfonso Colombo in data 11 dicembre 1998, elettivamente domiciliata in Roma, Largo del Tritone n. 161, presso la locale Filiale, unitamente all'avv. Ferdinando Zeni, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 773/99 del 27 maggio 1999, notificata il 3 settembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 ottobre 2001 dal relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Libertino Alberto Russo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1 - Con atto notificato il 16 febbraio 1993, il signor RL RA proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con il quale il Presidente del Tribunale di Tortona gli aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di L. 76.258.615, oltre interessi e spese, in favore della Cassa di Risparmio di Tortona. L'attore esponeva:
- che il 13 agosto 1992 aveva versato sul proprio conto corrente presso la filiale locale della CA convenuta tre assegni tratti sulla Banca d'America e d'Italia del complessivo importo di L. 73.050.000;
- che, previo accertamento telefonico da parte del direttore di quella filiale circa l'esistenza dei fondi presso la CA IA, aveva prelevato quello stesso giorno la somma di L. 40.000.000 in contanti e, il successivo 21 agosto, la somma di L. 30.000.000 in assegni circolari;
- che il 15 settembre 1992 la CA convenuta gli aveva comunicato che gli assegni erano stati restituiti insoluti per falsità della firma di traenza e lo aveva invitato a provvedere alla loro copertura;
- che tale pretesa era del tutto ingiustificata, in quanto l'esistenza dei fondi e la regolarità dell'emissione degli assegni era stata verificata preventivamente dalla stessa convenuta al momento del loro accreditamento in conto.
Tanto premesso, l'attore chiedeva che il decreto opposto fosse revocato, ovvero dichiarato nullo o comunque inefficace, con il favore delle spese.
1.1 - La convenuta si opponeva all'accoglimento della domanda, deducendo che l'accreditamento in conto degli assegni posti all'incasso deve intendersi fatto "salvo buon fine" anche nel caso in cui la CA IA abbia dato il "benefondi". Chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in giudizio la Banca d'America e d'Italia - B.A.I. (successivamente Deutsche Bank), perché la risarcisse dei danni subiti, assumendo che le inesatte informazioni da lei fornite l'avevano indotta a consentire al RA il prelevamento delle somme sopraindicate.
La B.A.I. si opponeva all'accoglimento della domanda, facendo presente di essersi limitata a dare conferma dell'esistenza dei fondi e di non aver in alcun modo autorizzato la richiedente a rendere anticipatamente disponibile la somma portata dagli assegni. 1.2 - Il Tribunale in data 22 novembre 1994 confermava il decreto opposto, condannando il RA alla rifusione delle spese in favore della Cassa di Risparmio di Tortona e ordinando la separazione delle due cause. Quindi, con sentenza depositata il 9 dicembre 1997, la domanda proposta dalla Cassa di Risparmio di Tortona contro la CA IA (che nel frattempo aveva assunto la denominazione di Deutsche Bank) veniva rigettata, sul rilievo:
- che le informazioni richieste riguardavano l'esistenza dei fondi e il "benefondi" dato dalla CA IA non poteva essere quindi considerato inveritiero, dal momento che lo storno del pagamento degli assegni non era stato determinato dalla mancanza della provvista, ma dalla falsità della firma di traenza accertata dopo il loro accredito;
- che la prospettazione, formulata per la prima volta in comparsa conclusionale, secondo cui la CA IA doveva ritenersi responsabile (anche) sotto un diverso profilo, per aver consegnato il blocchetto degli assegni, dal quale erano stati staccati quelli controversi, a persona diversa dall'avente diritto, comportava la proposizione di una domanda "nuova" e, come tale, inammissibile.
2 - L'appello della Cassa di Risparmio di Tortona era respinto dalla Corte territoriale, osservando che altro è dolersi di aver ricevuto un benefondi inesatto, altro dolersi dell'irregolare consegna del carnet di assegni e che, quindi, la nuova prospettazione della domanda risarcitoria era da ritenersi inammissibile, configurandosi come domanda "nuova". Quanto al resto ribadiva che l'informazione aveva riguardato soltanto l'esistenza della provvista e che, sotto tale riguardo, l'informazione fornita era stata indubbiamente esatta. L'appello era pertanto respinto.
2.1 - La Cassa di risparmio chiede la cassazione di tale sentenza con due motivi di ricorso. La CA IA resiste, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
Motivi della decisione
3 - Con i due motivi di gravame, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, la ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2049 c.c., nonché vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata per aver respinto l'appello senza considerare:
- che la CA IA non si era limitata a dare assicurazioni circa l'esistenza della provvista, ma aveva dato notizia anche del "regolare" pagamento degli assegni posti all'incasso da parte del RA;
- che tale ultima informazione non poteva essere ritenuta esatta, dal momento che il pagamento di un assegno presuppone il positivo riscontro sia della conformità della firma del traente a quella depositata, che della corrispondenza del numero del titolo a quello del relativo carnet e che tali controlli non era stati, in quel momento, ancora effettuati dalla CA IA;
- che il comportamento di quest'ultima appariva comunque censurabile anche sotto un ulteriore profilo, in quanto il blocchetto degli assegni era stato consegnato a persona non legittimata;
- che sia per l'una che per l'altra ragione la CA IA doveva essere ritenuta responsabile dei danni subiti da essa ricorrente a causa dell'illecita emissione degli assegni posti all'incasso dal RA.
4 - La censura, per ciò che attiene al dedotto vizio della motivazione è chiaramente inammissibile, posto che tali carenze, in sede di legittimità, possono essere prese in considerazione solo se riguardano la motivazione "in fatto" (Cass. 11 aprile 2000, n. 4593;
20 febbraio 1999, n. 1430) e che le doglianze mosse, sotto tale profilo, dalla ricorrente, come si ricava dalla sintesi che ne è stata fatta nel precedente paragrafo, investono invece la motivazione "in diritto".
Il ricorso, secondo la resistente, dovrebbe essere ritenuto inammissibile anche sotto l'altro profilo, prospettato con riferimento al vizio contemplato dall'art. 360, n. 3, c.p.c., poiché i rilevi formulati riguarderebbero accertamenti e valutazioni "di fatto", la cui esattezza non può essere riconsiderata da questa Corte, non avendo essa il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le ragioni poste dal giudice del merito a fondamento della decisione adottata (Cass. 14 agosto 1998, n. 8028; 17 gennaio 2000, n. 456). In realtà, le doglianze formulate della ricorrente riguardano anche la corretta applicazione di norme e principi di diritto - muovendo da una lettura delle disposizioni in tema di rapporti tra CA IA e CA negoziatrice degli assegni e delle norme in tema di modificazione e di mutamento della domanda, secondo la disciplina in vigore prima della "novella" introdotta con la legge 26 novembre 1990, n. 353, diversa da quella fatta propria dalla sentenza impugnata - e vanno quindi ritenute ammissibili.
Esse sono peraltro infondate.
4.1 - In base a quanto stabilito dall'art. 1829 c.c., richiamato dall'art. 1857 dello stesso codice per la disciplina delle operazioni CArie in conto corrente, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola "salvo incasso", in mancanza di una diversa volontà delle parti. Il versamento in conto di un assegno tratto su una CA diversa dà luogo, pertanto, ad una iscrizione a credito del correntista solo "figurativa", che non autorizza la disponibilità delle somme risultanti (provvisoriamente) a credito, fino al pagamento del titolo da parte della CA IA.
Si comprende, allora, perché sia andata sempre più consolidandosi, tra le aziende di credito, la prassi di richiedere e dare conferma, a mezzo di telefono o di altri mezzi di comunicazione, dell'esistenza di una provvista sufficiente in relazione al pagamento di assegni di conto corrente CArio, onde agevolare la negoziazione di tali mezzi di pagamento (Cass. 5 giugno 1998, n. 5659; 10 marzo 2000, n. 2742; 5 luglio 2000, n. 8983). La CA IA, se ha il dovere di fornire indicazioni corrispondenti all'esatta situazione del conto del traente al momento della richiesta, non assume tuttavia anche l'obbligo di assicurare la permanenza della provvista fino alla scadenza del titolo, a meno che tale impegno non sia specificamente assunto, ne' è in grado di effettuare alcun riscontro sulla regolarità dell'assegno e sull'autenticità e sulla validità della firma del traente, non avendo ancora acquisito la disponibilità materiale del titolo. Il benefondi non è quindi idoneo a garantire l'effettivo pagamento dell'assegno alla scadenza. E questo spiega perché si sia escluso che, in mancanza di una diversa volontà delle parti, dalla risposta positiva data dalla CA IA possa discendere, per la CA che ha richiesto l'informazione, l'obbligo di accreditare immediatamente le somme portate dal titolo (Cass. 2742/00, cit.). 4.2 - Orbene, nella sentenza impugnata si è posto in evidenza:
- che la domanda originaria aveva per oggetto "il risarcimento dei danni subiti dal prelevamento ... consentito al RA, a seguito della comunicazione del benefondi e della successiva comunicazione dell'avvenuto pagamento" dei titoli;
- che gli assegni erano "coperti";
- che lo storno dell'accreditamento degli assegni era dipeso dal successivo accertamento della falsità della firma di traenza dei titoli.
La ricorrente non contesta tali accertamenti, la cui esattezza non potrebbe essere comunque riconsiderata in questa sede, ma deduce che l'informazione circa il "regolare" pagamento degli assegni era stata comunque inesatta e aggiunge (ribadendo quanto già dedotto per la prima volta nella comparsa conclusionale della prima fase di giudizio e successivamente nel giudizio d'appello) che gli assegni erano stati estratti da un carnet consegnato "a persona carente di legittimazione", precisando che quest'ultimo fatto sarebbe comunque idoneo a giustificare l'affermazione della responsabilità della CA IA, sia pure sotto un profilo diverso da quello prospettato inizialmente.
4.3 - L'assunto è però infondato.
Da quanto si è esposto nel precedente paragrafo si ricava che il "benefondi" era stato veritiero e che, pertanto, nessuna responsabilità poteva essere addebitata, per tale riguardo, alla IA.
Non vale osservare, in contrario, che erano state date assicurazioni anche circa il "regolare" pagamento degli assegni, la cui firma di traenza era risultata in un secondo momento, falsa.
Invero, la falsità di tale sottoscrizione rende privi di causa i pagamenti effettuati in nome proprio (anche se nell'interesse del traente) dalla CA IA, legittimandola all'azione di ripetizione nei confronti di chi ha ricevuto il pagamento (Cass. 3 dicembre 1968, n. 4089; 3 maggio 1978, n. 2050; in senso analogo Cass. 1 agosto 1992, n. 9167; 26 maggio 1990, n. 4911), sia in base alle norme in tema di mandato, per la considerazione che il pagamento è ad essa giuridicamente riferibile (Cass. 7 luglio 1980, n. 4340), sia in base ai principi in tema di delegazione, sul rilievo che la falsità della firma di traenza, determinando il venir meno del rapporto di provvista e del rapporto di valuta, legittima l'autore materiale del pagamento ad agire direttamente nei confronti del delegatario (art. 1271, secondo comma, c.c.). È appena il caso di aggiungere che, versandosi in tema di indebito oggettivo (Cass. 3 dicembre 1968, n. 4089; 3 maggio 1978, n. 2050; 1 agosto 1992, n. 9167; 26 maggio 1990, n. 4911), eventuali errori del solvens e la stessa buona fede di chi ha ricevuto il pagamento non sono idonei a paralizzare l'azione restitutoria, a differenza di quanto stabilito in tema di indebito soggettivo: così da ultimo:
Cass. 10 marzo 1995, n. 2814; 4 aprile 1997, n. 2943, oltre le sentenze appena richiamate.
4.4 - Quanto, poi, all'affermazione che il riconoscimento della responsabilità della CA IA sarebbe giustificato anche dalla consegna del libretto degli assegni, dal quale furono estratti quelli dei quali si controverte nel presente giudizio, è sufficiente rilevare:
- che i diritti eterodeterminati, come quelli di credito aventi natura risarcitoria, sono individuati anche attraverso il riferimento ai rispettivi fatti costitutivi (Cass. 12 giugno 2000, n. 7979; 29 marzo 2001, n. 4612);
- che, secondo quanto accertato dal giudice del merito, la Cassa di Risparmio di Tortona, dopo aver posto inizialmente a fondamento della propria domanda le informazioni ricevute a seguito della richiesta del benefondi, aveva successivamente integrato le proprie deduzioni, assumendo in comparsa conclusionale e quindi nel giudizio d'appello, che il libretto degli assegni era stato consegnato dalla CA IA a persona non legittimata;
- che tali circostanze di fatto, essendo totalmente diverse da quelle in precedenza dedotte, si configuravano come una causa petendi "nuova" ed individuavano, conseguentemente, una domanda diversa da quella già proposta con l'atto di chiamata in garanzia, che non poteva essere avanzata in quella sede, neppure alla stregua della formulazione originaria degli artt. 184, 190 e 345 c.p.c., certamente meno restrittiva di quella attualmente in vigore. Tali disposizioni, infatti, consentivano nel corso del giudizio di primo grado, ma comunque prima del deposito delle comparse conclusionali, la modificazione, ma non anche il mutamento della domanda iniziale. La decisione della Corte territoriale che, come già deciso dal giudice di primo grado, ha dichiarato inammissibile la proposizione di tale nuova domanda, ponendo in evidenza che la controparte aveva altresì dichiarato di non accettare il contraddittorio sul punto, non è quindi censurabile.
5 - Il ricorso deve essere pertanto rigettato in ogni sua parte. Ricorrono peraltro giusti motivi di compensazione delle spese di questa ulteriore fase.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2002