Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2002, n. 4502
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Sentenza 28 marzo 2002

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In tema di conto corrente, qualora la banca girataria per l'incasso di un assegno accrediti al proprio cliente il relativo importo in ragione della comunicazione del buon fine del titolo da parte dell'istituto trattario, l'erroneità di tale presupposto (nella specie, in quanto era stata falsificata la firma di traenza) conferisce alla banca medesima azione di ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., vertendosi in tema d'indebito oggettivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2002, n. 4502
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4502
    Data del deposito : 28 marzo 2002

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