Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 5580
CASS
Sentenza 9 aprile 2003

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In tema di esecuzione forzata, è manifestamente infondata la dedotta illegittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 510 cod. proc. civ., così come da questa Corte interpretato nel senso che il provvedimento di distribuzione del giudice dell'esecuzione ha effetto preclusivo, se non contestato con l'opposizione di cui all'art. 512 cod. proc. civ. in ordine alla proposizione in separato giudizio di azione da parte dell'esecutato (nel caso, per il terzo acquirente di bene ipotecato) volta alla tutela del proprio diritto a conseguire le somme ricavate dall'esecuzione eccedenti la somma attribuita al singolo creditore rispetto a quanto ad esso spettante per sorte, interessi e spese ( nel caso, le ipoteche iscritte ), in quanto tale effetto preclusivo consegue al comportamento inerte dell'esecutato medesimo, per non essersi tempestivamente avvalso degli specifici rimedi giurisdizionali interni al processo esecutivo, costituiti dall'opposizione distributiva ex art. 512 cod. proc. civ. o dalle opposizioni esecutive ex artt. 615, secondo comma, e 617 cod. proc. civ., mediante le quali far valere, davanti al giudice dell'esecuzione, le proprie contestazioni di merito o di forma.

In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, stante la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è tuttavia caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, sussistendo un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo, , desumibile dagli artt. 485, 512 e 615 cod. proc. civ. ne consegue che i motivi di nullità della procedura esecutiva debbono essere fatti valere, con gli strumenti giuridici previsti dalla legge, nel giudizio di espropriazione forzata, restando preclusa, altrimenti, l'esperibilità di un'autonoma azione delle parti interessate mediante separato giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 5580
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5580
    Data del deposito : 9 aprile 2003

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