Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 2
In tema di esecuzione forzata, è manifestamente infondata la dedotta illegittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 510 cod. proc. civ., così come da questa Corte interpretato nel senso che il provvedimento di distribuzione del giudice dell'esecuzione ha effetto preclusivo, se non contestato con l'opposizione di cui all'art. 512 cod. proc. civ. in ordine alla proposizione in separato giudizio di azione da parte dell'esecutato (nel caso, per il terzo acquirente di bene ipotecato) volta alla tutela del proprio diritto a conseguire le somme ricavate dall'esecuzione eccedenti la somma attribuita al singolo creditore rispetto a quanto ad esso spettante per sorte, interessi e spese ( nel caso, le ipoteche iscritte ), in quanto tale effetto preclusivo consegue al comportamento inerte dell'esecutato medesimo, per non essersi tempestivamente avvalso degli specifici rimedi giurisdizionali interni al processo esecutivo, costituiti dall'opposizione distributiva ex art. 512 cod. proc. civ. o dalle opposizioni esecutive ex artt. 615, secondo comma, e 617 cod. proc. civ., mediante le quali far valere, davanti al giudice dell'esecuzione, le proprie contestazioni di merito o di forma.
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, stante la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è tuttavia caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, sussistendo un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo, , desumibile dagli artt. 485, 512 e 615 cod. proc. civ. ne consegue che i motivi di nullità della procedura esecutiva debbono essere fatti valere, con gli strumenti giuridici previsti dalla legge, nel giudizio di espropriazione forzata, restando preclusa, altrimenti, l'esperibilità di un'autonoma azione delle parti interessate mediante separato giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 5580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5580 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - rel. Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN RA, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato GUIDO POTTINO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato LUCA NANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Rag. Alberto Pivetti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato LORENZO PIERINI, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati UGO DE NUNZIO, GIOVANNI GIORGI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 657/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione 3^ Civile, emessa il 16/05/00 e depositata il 02/06/00 (R.G. 258/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/03 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato CA NANNI;
udito l'Avvocato Giovanni GIORGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 10.4.1997, RA FE conveniva davanti al Tribunale di Ferrara la S.p.a. Cassa di risparmio di Cento esponendo quanto segue:
con atto del 6.1.1984 aveva acquistato da CA FE e da RI AZ IO la nuda proprietà e l'usufrutto di una porzione di fabbricato, sulla quale gravava ipoteca iscritta il 19.7.1982 per la somma di L. 63.000.000 a garanzia di un mutuo concesso dalla detta banca;
con atto notificato il 18.7.1987, l'immobile era l'azione di ripetizione;
condannava la FE a restituire alla Cassa di risparmio di Cento le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado;
condannava la FE al pagamento delle spese dei due gradi. Considerava quanto segue:
la FE, terzo acquirente di bene ipotecato, impugnava, mediante azione di cognizione ordinaria, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aveva attribuito alla banca, unico creditore procedente, l'intero prezzo ricavato dalla vendita del bene;
secondo la prevalente giurisprudenza della S.C. (sent. n. 2434/69 e successive conformi), l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 510 c.p.c., se non tempestivamente impugnata con l'opposizione distributiva di cui all'art. 512 c.p.c., diviene definitiva ed irretrattabile, con conseguente preclusione di successive contestazioni mediante autonoma azione ordinaria;
la FE, aveva proposto opposizione ex art. 512 c.p.c., ma non l'aveva più coltivata, ed era pertanto incorsa nella detta preclusione;
non era invocabile la sentenza della S.C. n. 760/91, che ad avviso del tribunale avrebbe innovato il suindicato indirizzo, in quanto concernente peculiare fattispecie.
Avverso la sentenza la FE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico mezzo.
Ha resistito, con controricorso, la Cassa di risparmio di Cento. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico mezzo la ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo all'art. 510 c.p.c., anche in rapporto agli artt. 42, commi 2 e 3, e 111, comma 2, Cost., nonché con riguardo agli artt. 2838 e 2858 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.. Assume la ricorrente che la corte d'appello si è uniformata all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la legge, pur non attribuendo efficacia di giudicato al provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, sancisce la irrevocabilità dei provvedimenti del giudice ad esso preposto, una volta che abbiano avuto esecuzione e non siano stati impugnati con i mezzi specificamente previsti (sent. n. 2434/69). Sostiene che tale orientamento non sarebbe più attuale, poiché la S.C., con l'innovativa sentenza n. 760/91, ha statuito che, avendo la distribuzione forzata natura meramente erogatoria, l'esecutato può chiedere di essere reintegrato nelle somme assegnate al creditore procedente in esito a distribuzione incontestata, malgrado non abbia promosso autonoma controversia distributiva. Afferma che, ove si ritenesse che il provvedimento di distribuzione del giudice dell'esecuzione abbia effetto preclusivo, se non contestato con l'opposizione di cui all'art. 512 c.p.c., per il terzo acquirente di bene ipotecato in ordine alla proposizione in separato giudizio di azione intesa alla tutela del proprio diritto a conseguire le somme ricavate dall'esecuzione eccedenti le ipoteche iscritte, sarebbe ravvisabile violazione degli artt. 42, commi 2 e 3, e 111, comma 2, Cost..
2. Il motivo non è fondato.
2.1. La controversia trae origine da una espropriazione immobiliare nei confronti di terzo acquirente di bene ipotecato promossa dal solo creditore ipotecario. Effettuata la vendita, il giudice dell'esecuzione ha attribuito l'intero ricavato al creditore pignorante, nonostante l'esecutato, assumendo la sussistenza di una eccedenza rispetto a quanto spettante al creditore, avesse richiesto la consegna del residuo, ai sensi dell'art. 510, comma 3, c.p.c.. Intrapresa, ma non coltivata, una opposizione ex art. 512 c.p.c., il terzo acquirente ha proposto azione ordinaria per sentir dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza, con conseguente condanna del creditore pignorante a restituire quanto percepito oltre il dovuto. L'azione, ritenuta ammissibile, ed accolta, dai primi giudici, è stata invece dichiarata inammissibile dai giudici di appello, in ragione della irretrattabilità degli effetti del provvedimento di riparto che chiude il processo esecutivo, se non utilmente contestato mediante l'opposizione distributiva.
2.2. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa S.C., il provvedimento che definisce l'esecuzione, pur non definendo un'attività processuale svolgentesi in contraddittorio e tendente ad un provvedimento di merito a contenuto decisorio, requisiti che il giudicato presuppone, ha comunque una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi contrapposti delle parti e con un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo, desumibile dagli artt. 485, 512 e 615 c.p.c. (sent. n. 2434/69; in senso conforme, sent. n. 87/80; n. 3714/81; vedi anche sent. n. 2534/82, recante applicazione del principio;
dal tenore della massima appare difforme la sent. n. 760/91, sulla quale si tornerà più avanti). Consegue che i motivi di nullità della procedura esecutiva debbono essere fatti valere, con gli strumenti giuridici previsti dalla legge, nel giudizio di opposizione forzata, restando preclusa, altrimenti, l'esperibilità di una autonoma azione delle parti interessate mediante separato giudizio (sent. n. 3714/81).
2.3. Nel caso in esame, secondo l'assunto del ricorrente, in una procedura di espropriazione immobiliare in danno di terzo acquirente di immobile ipotecato intrapresa dal solo creditore ipotecario, il giudice dell'esecuzione avrebbe attribuito all'unico creditore l'intera somma ricavata dalla vendita, ai sensi degli artt. 510, comma 1, e 596, comma 1, c.p.c., nonostante questa eccedesse l'importo del credito, disattendendo la richiesta del terzo esecutato di conseguire il residuo ai sensi dell'art. 510, comma 3, c.p.c.. Ora, avverso tale diniego, il rimedio interno al processo esecutivo, era costituito dall'opposizione distributiva di cui all'art. 512 c.p.c., ovvero, ove si ritenga inapplicabile detta opposizione nel caso di unico creditore, nel quale manca una distribuzione ed il ricavato dalla vendita è attribuito all'unico procedente, dalle opposizioni esecutive di cui agli artt. 615, comma 2, e 617 c.p.c., da proporre al giudice dell'esecuzione, per far valere contestazioni sul merito o sulla forma delle attività dal medesimo compiute. Ma di tali specifici rimedi interni il terzo esecutato non si è avvalso (è pacifico che l'opposizione distributiva ex art. 512 è stata intrapresa, ma non è stata coltivata) con la conseguenza che il processo esecutivo si è definitivamente chiuso, restando preclusa, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, la possibilità di contestare il provvedimento di attribuzione adottato dal giudice dell'esecuzione mediante successiva azione ordinaria di cognizione volta a sentirne accertare l'illegittimità, con le conseguenti pronunce restitutorie.
2.4. La ravvisata irretrattabilità dell'ordinanza di attribuzione non è contrastata, come invece sostiene il ricorrente, dalla sentenza di questa S.C. n. 760/91.
Nella citata pronuncia si afferma che la distribuzione (compiuta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 510 c.p.c.) avrebbe "natura puramente erogatoria", e che il relativo provvedimento "non riverbera efficacia decisoria esterna alla procedura di espropriazione forzata, e, a differenza delle sentenze del processo di cognizione, non crea titolo di diritto sostanziale attraverso il giudicato".
Occorre tuttavia considerare che la decisione, a quanto risulta dall'esposizione dello "Svolgimento del processo", è stata resa in riferimento a fattispecie del tutto peculiare, nella quale l'esecutato, in una procedura esecutiva di espropriazione immobiliare nella quale aveva spiegato duplice intervento uno stesso creditore, aveva proposto l'opposizione distributiva ex art. 512 contro un primo progetto di distribuzione, contestando il credito dell'intervenuto, e non anche contro un secondo progetto di ripartizione concernente anche il medesimo creditore, ed aveva ottenuto, nel giudizio di opposizione ex art. 512, oltre all'accoglimento dell'opposizione, anche l'esclusione, dal secondo riparto, di una somma attribuita al medesimo creditore imputata al credito già utilmente contestato.
La sentenza non ha considerato, quindi, l'ipotesi di una ordinaria azione di cognizione intrapresa dopo la definizione del processo esecutivo, per contestare il provvedimento di distribuzione, non aggredito mediante i rimedi interni, bensì la diversa ipotesi dell'esperimento del rimedio interno dell'opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c., avverso una prima distribuzione, al quale è stata riconosciuta idoneità a contestare nella sua interezza la pretesa esecutiva del sedicente creditore, rendendo irrilevante la mancata reiterazione dell'opposizione in relazione alla successiva distribuzione.
Tale essendo la ratio decidendi, ritiene il Collegio che solo entro il ristretto ambito della fattispecie esaminata è stata affermata la retrattabilità della distribuzione, senza che ciò implichi radicale contestazione del difforme principio generale della irretrattabilità degli atti del processo esecutivo definito enunciato dalla giurisprudenza sopra richiamata (neppur menzionata, del resto, al fine di manifestare un consapevole dissenso, dalla decisione in esame); principio che va tenuto fermo.
2.5. D'altra parte, la ravvisata preclusione, conseguente alla irretrattabilita del provvedimento di attribuzione per effetto della definizione del processo esecutivo, non può suscitare i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati dal ricorrente, atteso che l'effetto preclusivo consegue al comportamento inerte dell'esecutato, per non essersi tempestivamente avvalso degli specifici rimedi giurisdizionali interni al processo esecutivo, costituiti, come detto, dall'opposizione distributiva o dalle opposizioni esecutive, mediante le quali far valere, davanti al giudice dell'esecuzione, le contestazioni di merito circa la pretesa eccedenza della somma attribuita al singolo creditore rispetto a quanto ad esso spettante per sorte, interessi e spese, o di forma.
3. In conclusione, il ricorso è rigettato.
4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 100,00 per spese vive, ed in Euro 3.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003