Sentenza 24 ottobre 2002
Massime • 1
È configurabile il reato di concussione, previsto dall'art. 317 cod. pen., nella condotta di un pubblico ufficiale (nella specie un carabiniere) che, abusando della sua qualità, prefiguri ad un imprenditore la possibilità di conoscere anticipatamente, in ragione della sua funzione, i tempi di esecuzione dei controlli da parte dell'ispettorato del lavoro e di poterli condizionare, inducendolo così ad assumere nella propria azienda la moglie (nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente il reato indipendentemente dal fatto che il pubblico ufficiale fosse realmente in grado di comunicare anticipatamente e di condizionare i controlli ispettivi sulle imprese).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2002, n. 5355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5355 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dai sig.ri
Dr. Luigi SANSONE Presidente
Dr. Giovanni CASO Consigliere
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere
Dr. Giovanni CONTI Consigliere
Dr. Giorgio COLLA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI AN, nato l'[...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro 20 febbraio 2001 n. 196, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Crotone 22 marzo 2000 n. 424, è stato dichiarato colpevole:
a) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 317 c.p.;
b) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 56 e 317 c.p., commessi in Strongoli tra il 1996 e il 1997, e condannato, con le attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione con l'interdizione dai p.u. per due anni. Sentita la relazione svolta dal Cons. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del dr. Giuseppe FEBBRARO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Salvatore IANNOTTA, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Imputato dei reati indicati in epigrafe - A) perché, con più azioni esecutive del medesimo criminoso, quale carabiniere in servizio presso la Stazione CC. di Strongoli, abusando della sua qualità e dei suoi poteri e, in particolare, rappresentando a LE ER, titolare di un'impresa commerciale, che aveva provocato i controlli presso numerose imprese di RÒ M e di Torre Melissa,
dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro e che era in suo potere far evitare che la LE subisse tali controlli, paventando, così, implicitamente, all'imprenditrice la possibilità che la stessa potesse subire, a causa del suo intervento, controlli da parte dell'Ispettorato del Lavoro e dicendo in modo allusivo: "Non faccio più l'amico ma il carabiniere", costringeva la LE ad assumere la di lui moglie, Lo IU SA, nonché a subire che la stessa non osservasse gli orari di lavoro, a riassumerla, dopo che si era licenziata, e, infine, a corrisponderle lo stipendio in anticipo;
B) perché, nelle circostanze specificate al capo che precede compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco a costringere la LE a corrispondere alla moglie, Lo IU, una busta paga più elevata di quella stabilita, affinché il NI potesse ottenere prestiti in banca;
evento non verificatosi per la mancata accettazione della parte offesa - AN NI veniva processato dal Tribunale di Crotone ed assolto con sentenza 22 marzo 2000 n. 424 perché il fatto non sussiste. Avverso la decisione suddetta proponeva appello il P.M., adducendo l'erroneità dell'assoluzione e i vizi della sentenza appellata per insufficienza e contraddittorietà intrinseca della motivazione e, inoltre, l'erronea dichiarazione di insussistenza del delitto di concussione nella forma consumata e tentata. A seguito del giudizio d'impugnazione la Corte d'appello di Catanzaro dichiarava l'imputato colpevole dei reati ascrittigli e lo condannava, previa concessione delle attenuanti generiche e l'unificazione dei reati stessi col vincolo della continuazione, alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione con la pena accessoria dell'interdizione dai p. u. per due anni. Avverso la sentenza di appello il NI ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata (art. 606 lett. e) c.p.p.) perché la Corte d'appello, dopo aver affermato che la Lo IU, moglie dell'imputato, era costretta a lavorare in nero, le addebita di non aver atteso la chiamata dell'ufficio di collocamento, con contraddizione insanabile, perché se un lavoratore cerca lavoro, presso una ditta che lavora in nero non lo troverà mai tramite l'ufficio di collocamento;
inoltre, essendovi la prova che altre lavoratrici dopo la moglie dell'imputato erano state assunte dai LE, i quali quindi avevano bisogno di dipendenti, che bisogno c'era di ricorrere alla concussione?;
2. manifesta illogicità della motivazione;
violazione degli artt. 192, 546 c.1 lett. e) c.p.p. (art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p.;
travisamento delle risultanze probatorie, perché il convincimento dei Giudici d'appello si basa sulla deposizione del m.llo De TO, trascurando quella del c.re CA, il quale afferma di aver notato uno stato di nervosismo fra loro;
la Corte si fida ciecamente del m.llo De TO, il quale inizia la sua deposizione con una bugia affermando di aver ricevuto una denuncia orale dai LE e viene smentito da questi ultimi e dal m.llo CC, i quali parlano di una sua convocazione;
3. illogicità della motivazione, perché il NI, e per la lontananza dalla sede dell'Ispettorato del lavoro e per il suo grado di semplice carabiniere, non era in grado di influenzare i controlli;
infatti in costanza del rapporto di lavoro con la Lo IU i LE subirono un controllo, lamentando di esserne stati i più sanzionati, a dimostrazione del fatto che il NI non era in grado di proteggerli;
inoltre, la frase non faccio più l'amico ma il carabiniere supponeva che lui e il LE si conoscessero, mentre questi ha dichiarato che, quando si era presentato in borghese insieme con la moglie, non lo aveva mai visto prima;
la sentenza impugnata sposta la frase, riferendola alla richiesta di una busta-paga gonfiata, senza considerare che, essendo pacificamente il rapporto in nero, non c'era busta-paga; infine, la Lo IU secondo la testimonianza delle altre dipendenti veniva trattata come tutte le altre, osservando il medesimo orario di lavoro e venendo cronometrata nel rendimento;
4. Mancata valutazione dei motivi che hanno spinto la LE a presentare tardivamente la denunzia (violazione dell'art. 660 c.p.p.), il 14 marzo 1998, dopo un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, svoltosi dal mese di gennaio 1996 al 30 giugno 1997, definito con l'accettazione da parte della Lo IU del trattamento di fine lavoro, in coincidenza con la protesta della dipendente per il fatto che l'Ufficio del lavoro non le avrebbe corrisposto le indennità di legge per il minor numero di ore di lavoro denunciate dal datore di lavoro come da lei eseguite (n. 73 giornate lavorative invece delle n.220 di fatto prestate);
5. Violazione dell'art. 317 c.p. in relazione all'art. 606 c.1 lett. b) c.p.p. perché il reato di concussione non è configurabile in base alla promessa di un favore (la protezione nei confronti dell'Ispettorato del lavoro), ma esige la minaccia di un danno ingiusto, mai fatta dal NI ai LE, né nel momento dell'assunzione né nel corso del rapporto di lavoro;
e, ancora, perché la sentenza impugnata non ha eseguito alcuna indagine sul dolo dell'imputato, il quale fra l'altro ha notificato l'assunzione della moglie ai suoi superiori.
L'impugnazione è infondata.
Col primo motivo di ricorso si pone una duplice questione. La prima individua un contrasto irrimediabile tra l'affermazione che la moglie del ricorrente era costretta a lavorare in nero e quella per cui la stessa non aveva atteso la chiamata dell'ufficio di collocamento.
In realtà il Tribunale ha espresso con chiarezza il suo pensiero affermando che nella realtà storica e ambientale in cui si svolse la vicenda anche un rapporto di lavoro in nero costituisce un'utilità il cui ottenimento può essere oggetto di un rapporto concessivo. Un rapporto venne posto in essere dall'imputato, carabiniere, presentandosi con la moglie direttamente al datore di lavoro, senza attendere la chiamata dell'ufficio di collocamento. La presunta illogicità rinvenuta dal ricorrente nella prospettazione della ricerca tramite l'ufficio di collocamento di un rapporto di lavoro in nero risulta smentita dalla constatazione che il Tribunale considera correttamente come lavoro nero anche quello regolarmente instaurato tramite l'ufficio di collocamento, nello svolgimento del quale, tuttavia, i diritti del lavoratore non siano riconosciuti come dovrebbero.
La mancata attesa della chiamata dell'ufficio di collocamento si pone in rapporto con la seconda questione proposta dal motivo in esame, perché la necessità di manodopera del datore di lavoro non giustifica la presentazione diretta della lavoratrice, accompagnata dal marito, carabiniere, ed è, quindi, logicamente compatibile con il reato di concussione.
Il predetto motivo non è, quindi, fondato.
Con il secondo motivo il ricorrente, allegando un vizio di motivazione non risultante dalla sentenza impugnata, deduce in realtà, questioni di fatto - relative a una diversa valutazione delle prove - che implicano una ricostruzione della vicenda diversa da quella eseguita con la sentenza impugnata, prospettando una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cass., Sez. U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. III, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. III, 14 luglio 1999 n., ric. Paone;
Id., 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo). Tale motivo è perciò inammissibile.
Per la stessa ragione è infondato il terzo motivo, che sotto 11 profilo dell'illogicità della motivazione introduce in effetti una diversa valutazione dei fatti in rapporto all'effettiva capacità del NI di proteggere i LE, peraltro irrilevante ai fini della commissione del reato di concussione (Cass., Sez. VI, 19 luglio 1995 n. 8034, ric. Cinelli e altro). Per quanto riguarda la frase se adesso ho fatto l'amico vuol dire che da ora in poi farò il carabiniere è stata pronunciata dal NI quando il rapporto di lavoro con sua moglie era già stato instaurato.
Infatti, secondo la ricostruzione operata in modo completo nella prima sentenza in base alle deposizioni testimoniali di ER LE, il rapporto di lavoro aveva avuto inizio per accordo delle parti e si era svolto per il primo anno, dal 9 gennaio al 15 dicembre del 1996 in nero;
poi, dal 16 dicembre 1996 la Lo IU era stata assunta formalmente ed aveva lavorato regolarmente sino alla fine del mese di giugno del 1997, allorché, avendo lei chiesto due o tre mesi di ferie, la LE aveva chiesto e ottenuto che la stessa sottoscrivesse una lettera di dimissioni volontarie. Nel settembre del 1997 la Lo IU aveva ripreso a lavorare in nero e il mese successivo era tornata alla carica col marito per essere nuovamente assunta, ma la LE, per le sue ripetute violazioni dell'orario di lavoro, aveva rifiutato;
allora il NI aveva preteso la liquidazione per il lavoro regolarmente svolto dalla moglie, che era stata calcolata dal fratello della teste, commercialista della ditta.
La frase incriminata, secondo la teste era stata pronunciata dal NI dopo le ferie estive del 1996, per ottenere che la moglie fosse formalmente assunta, e quindi quando questa già lavorava da circa nove mesi e lui e i LE si conoscevano benissimo. La medesima frase era stata pronunciata dall'imputato al fine di ottenere un ulteriore vantaggio (la busta-paga gonfiata, in funzione dell'ottenimento di un prestito), allorché l'imputato e le parti offese evidentemente già si conoscevano, sicché non vi è stato alcuno spostamento del tempo in cui detta pronuncia era intervenuta e il vizio di motivazione denunciato risulta in concreto smentito. L'episodio della busta-paga gonfiata - nella misura in cui può essere di per sé realmente incompatibile con il rapporto di lavoro in nero, dal momento che la sentenza di primo grado l'ha ritenuto storicamente provato pur riferendo che il teste ST LE l'aveva collocato nel periodo in cui la Lo IU aveva lavorato irregolarmente - non contrasta necessariamente con tale rapporto, salva la rettifica dell'esattezza del riferimento in relazione alla memoria del teste, rapporto che dopo i primi sei mesi è stato regolarmente denunciato e per un anno intero si è svolto regolarmente. Pertanto anche per questo aspetto l'illogicità eccepita risulta di fatto inconsistente. Infine, l'affermazione del ricorrente che la moglie aveva lavorato ed era stata trattata come le altre dipendenti comporta un accertamento di fatto alternativo rispetto a quello contenuto nella sentenza impugnata, sottratto - come già si è detto - al sindacato di legittimità.
Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata dedica all'eccezione della tardiva denuncia dei LE un'attenta e articolata disamina, in contraddittorio con la motivazione della sentenza di primo grado, per la verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese e perviene a una valutazione positiva in tal senso rilevando che indubbiamente i LE si erano decisi a denunciare i fatti quando il NI aveva preannunciato la propria intenzione di denunciarli a sua volta per inadempienze contributive e retributive, ma che questo non comportava necessariamente la falsità delle accuse, specifiche e circostanziate.
Inoltre ha rilevato che la determinazione dei LE a denunciare il NI non era nata dal nulla, ma era stata preceduta da una lunga gestazione comprovata da attendibili fonti di prova, che ha puntualmente e analiticamente esaminato, per cui il vizio di motivazione eccepito è palesemente privo di consistenza. È, infine, infondato il quinto motivo.
La condotta concessiva prevista dall'art. 317 c.p. consiste nell'abuso di potere connesso con la prospettazione alla vittima del danno che le deriva dall'opposizione del pubblico ufficiale, alla quale si contrappone il vantaggio garantito dal suo appoggio funzionale, al fine di costringerla o indurla a dargli o promettergli, per lui o per un terzo, denaro o altra utilità (Cass., Sez. VI, 25 febbraio 1998 n. 5569, ric. Ferrovie dello Stato, Pera e altri;
Sez. VI, 22 marzo 2000 n. 5548, ric. Pifani e altri), a nulla rilevando, poiché la concussione può essere commessa anche con l'inganno, il fatto che il pubblico ufficiale sia effettivamente in grado di assicurare il tipo di vantaggio prospettato (Cass., Sez. VI, 19 luglio 1995 n. 8034, ric. Cinelli e altro). In tal senso commette il reato di concussione il carabiniere che, vantando la possibilità di conoscere anticipatamente a motivo della sua funzione i tempi di esecuzione dei controlli sulle imprese da parte dell'Ispettorato del lavoro e di condizionarli, ottiene da un imprenditore l'assunzione al lavoro della propria moglie, indipendentemente dal fatto che egli sia realmente capace di anticipare i controlli ispettivi delle imprese e di condizionarli in senso favorevole o sfavorevole all'impresa ispezionata. La condotta sopra descritta è quella tenuta dal ricorrente, in quanto nel suo contegno, riassunto nella frase tipica non faccio più l'amico ma il carabiniere, è ravvisabile la prospettazione di un diverso atteggiamento funzionale, di rigore o protettivo a seconda dell'atteggiamento dell'imprenditore nell'assicurargli l'utilità dell'assunzione della propria moglie alle sue dipendenze. Il motivo suddetto è infondato anche per quanto riguarda l'indagine sul dolo dell'imputato, che risulta implicitamente accertato nell'analisi della condotta concessiva, che non lascia dubbi o alternative alla predeterminazione dolosa.
P.Q.M.
La Corte,
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 FEBBRAIO 2003.