Sentenza 14 giugno 2011
Massime • 1
Non vi è la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), ed è quindi legittima la riqualificazione giuridica del fatto - originariamente contestato ai sensi dell'art. 517 cod. pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) - e la successiva condanna per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.), discutendosi sostanzialmente dello stesso fatto. (Nella specie, peraltro, l'imputazione originaria era stata già formulata nei termini della contestazione di vendita di prodotti con marchi contraffatti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2011, n. 29869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29869 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana Presidente del 14/06/2011
Dott. BEVERE Antonio Consigliere SENTENZA
Dott. SCALERA Vito Consigliere N. 1552
Dott. ZAZA Carlo rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Consigliere N. 40625/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AY, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina in data 12.5.2010;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fausto De Santis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 20.5.2008, DI AY veniva condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., commesso in Furnari il 13.8.2006 ponendo in vendita 96 magliette e sette paia di pantaloni recanti marchi contraffatti. La Corte territoriale riteneva in particolare corretta la riqualificazione giuridica del fatto operata dal Tribunale rispetto all'originaria imputazione di cui all'art. 517 cod. pen., e provata la materialità del reato in base ai verbali della Guardia di Finanza.
2. L'imputato ricorre deducendo violazione di legge in ordine:
2.1. all'eccepita nullità della sentenza di primo grado per violazione della contestazione, denunciando la diversità delle fattispecie rispettivamente previste dagli artt. 474 e 517 cod. pen., la prima tutelando la pubblica fede e richiedendo la contraffazione di un marchio riconosciuto e la seconda mirando a proteggere l'ordine economico ed esigendo l'imitazione di un marchio non necessariamente riconosciuto.
2.2. alla configurabilità del reato di cui all'art. 474 cod. pen., segnalando l'innocuità della condotta in considerazione della scadente qualità e fattura la merce e dell'irrisorietà del prezzo a cui la stessa veniva venduta, elementi tali da rendere la falsità dei marchi immediatamente rilevabile da chiunque.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso relativo all'eccepita nullità della sentenza di primo grado per violazione della contestazione è infondato. Il mutamento della qualificazione del fatto dalla vendita di prodotti industriali con segni mendaci al commercio di prodotti con falsi segni distintivi non viola infatti il principio di correlazione fra l'accusa e la sentenza, discutendosi sostanzialmente dello stesso fatto (Sez. 5, n. 2104 del 29.11.1974, imp. Molara, Rv. 129343); e ciò a maggior ragione nel caso in esame, in cui già l'imputazione originaria era comunque formulata nei termini della contestazione della vendita di prodotti con marchi contraffatti.
2. È invece fondato il motivo di ricorso relativo alla configurabilità del reato di cui all'art. 474 cod. pen.. La tesi difensiva della configurabilità dell'ipotesi del falso grossolano non veniva infatti adeguatamente discussa nella sentenza impugnata attraverso il mero riferimento sul punto alla decisione di primo grado. Quest'ultima infatti si limitava a richiamare i principi giurisprudenziali sulla necessità di valutare l'offensività del reato rispetto al bene della fede pubblica;
principi i quali richiedono comunque di verificare se le caratteristiche intrinseche del marchio e del prodotto siano tali da escludere immediatamente che una persona di comune avvedutezza possa esserne tratta in inganno (Sez. 2, n. 16821 del 3.4.2008, imp. DI, Rv. 239783), controllo nella specie del tutto omesso.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per un nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011