Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2011, n. 29869
CASS
Sentenza 14 giugno 2011

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Non vi è la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), ed è quindi legittima la riqualificazione giuridica del fatto - originariamente contestato ai sensi dell'art. 517 cod. pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) - e la successiva condanna per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.), discutendosi sostanzialmente dello stesso fatto. (Nella specie, peraltro, l'imputazione originaria era stata già formulata nei termini della contestazione di vendita di prodotti con marchi contraffatti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2011, n. 29869
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29869
    Data del deposito : 14 giugno 2011

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