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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 6520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6520 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA TT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte d'appello di L'Aquila Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, LE ER D’Aquino, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza;
Udito il difensore della parte civile, avv. Alessandro Orlando, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;
Udito il difensore dell’imputato, avv. Tiziano Luzi, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 10 febbraio 2025 la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Teramo, in data 12 luglio 2022, ha condannato CA TT a pena di giustizia, con concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, oltre che al risarcimento del danno Penale Sent. Sez. 5 Num. 6520 Anno 2026 Presidente: CA RO Relatore: NT NA Data Udienza: 12/11/2025 2 in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio, perché ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e di minaccia in danno di Di AN NA. Il procedimento ha tratto origine dalla querela presentata dalla suddetta persona offesa la quale ha riferito di essere titolare di una sala giochi, alle cui dipendenze lavorava CA TT;
in data 23 dicembre 2018 le era stato segnalato, da parte di altra dipendente, un ammanco di denaro dalla cassaforte, pari ad euro 3.700,00; aveva contattato il CA chiedendo ragione dell'ammanco ma quest'ultimo aveva negato ogni addebito, proferendo minaccia, rendendosi successivamente irreperibile;
attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza, aveva potuto constatare che l'imputato aveva prelevato un blocchetto dalla cassaforte riponendolo nel suo marsupio. Il Tribunale aveva ritenuto, tuttavia, che non potesse affermarsi con certezza cosa l'imputato avesse prelevato dalla cassaforte e neppure che la somma indicata dalla persona offesa corrispondesse proprio ad euro 3.700,00; riteneva, inoltre, non raggiunta la prova delle minacce ascritte al capo 2). La Corte di appello ha ribaltato l'esito del giudizio – dopo avere proceduto a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in particolare a nuovo esame della persona offesa e della teste IZ LA, altra dipendente della sala giochi che per prima aveva segnalato l'ammanco- ritenendo raggiunta la prova della responsabilità penale dell’imputato relativamente ad entrambi i reati, pur escludendo la gravità della minaccia rispetto alla condotta contestata al capo 2). 2. CA TT ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore articolato in più motivi. 2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., per la mancata rinnovazione della testimonianza di AN GI oltre che vizio di motivazione relativamente alla credibilità del teste. Si duole che la Corte d'appello non abbia disposto la rinnovazione della prova testimoniale del suddetto dichiarante, pur avendo utilizzato il suo apporto probatorio per capovolgere la sentenza di assoluzione. 2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ricostruito il comportamento dell'imputato sulla base esclusivamente delle fonti testimoniali senza prendere visione diretta del filmato, pure agli atti, che lo aveva ripreso nell'atto di prendere qualcosa dall'interno della cassaforte;
dalla visione diretta del filmato sarebbe stata confermata l'impossibilità di comprendere realmente cosa l'imputato avesse effettivamente preso, come del resto già rilevato dal Tribunale che lo aveva assolto;
sarebbe irrilevante la testimonianza della dipendente LA IZ in quanto la medesima non aveva visto il CA nell’atto di prendere il denaro, avendo semplicemente riferito che i soldi non si trovavano più nella cassaforte;
quest’ultima, peraltro, avrebbe dovuto 3 essere indagata, al pari dell'imputato, ben potendo l’ammanco di cassa essere attribuito alla sua condotta. 2.3. Con terzo motivo denuncia mancanza grafica della motivazione in ordine alla valutazione della consulenza di parte depositata in atti redatta dal dott. TO AV, il quale, sulla base dell'utilizzo di adeguate strumentazioni nella visione del filmato, aveva escluso che l'imputato avesse prelevato un mazzo di banconote dalla cassa, ritenendo l'oggetto prelevato “compatibile con una tessera o un cartoncino”. 2.4. Con quarto motivo denuncia mancanza, anche grafica, di motivazione in ordine alla condanna per il reato di minacce. In particolare, la Corte di appello non avrebbe speso alcuna parola in ordine all'elemento soggettivo essendo ragionevole ritenere che l'imputato possa avere reagito per telefono per prendere le distanze rispetto alle accuse che gli venivano rivolte dalla titolare. 3. Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza. Il difensore della parte civile ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese. Il difensore dell’imputato ha insistito per l’accoglimento del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.Occorre, innanzitutto, ricordare che, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (cfr. sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327), dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni [cfr. Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258005; Sez.6, n. 46742 dell’08/10/2013, Rv.257332; Sez. 4 n. 35922 dell'11/07/2012, Rv. 254617). Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha adottato una motivazione non adeguata omettendo il necessario confronto con le argomentazioni poste alla 4 base del verdetto assolutorio di primo grado. La sentenza impugnata si è limitata a dare conto delle rinnovate acquisizioni probatorie, effettuate nel corso del giudizio di secondo grado per effetto dell'esercizio dei doveri di rinnovazione istruttoria derivanti dall’art. 603, comma 3, cod.proc. pen., senza, tuttavia, rapportare l’incidenza di tali contributi rispetto al tenore della sentenza di primo grado e rilevare la loro concreta idoneità a condurre ad un ribaltamento del verdetto assolutorio. L’omessa valutazione delle conclusioni espresse dal consulente tecnico di parte, sulle quali il Tribunale aveva sostanzialmente fondato l’assoluzione dell’imputato, accentua, inoltre, la carenza motivazionale della sentenza impugnata, oggetto di specifica censura da parte della difesa. Pur costituendo la consulenza tecnica solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo (Sez. 5, n. 42821 del 19/06/2014, Rv. 262111 – 01), e pur non essendo il giudice tenuto a rispondere a tutti i rilievi del consulente, una volta che abbia spiegato in modo esauriente le ragioni del suo convincimento (Sez. 4, n.7947 del 11/04/1972, Maghini, Rv. 122439), tuttavia, nella fattispecie in esame, la mancata considerazione delle conclusioni espresse dal consulente di parte, in ordine all’esito della visione del filmato che ha ripreso l’imputato nell’atto di prelevare qualcosa dalla cassaforte aziendale, si è tradotto in un venire meno all'onere motivazionale cui la Corte territoriale era tenuta tanto più considerata l’incidenza che le medesime conclusioni avevano avuto nel percorso logico motivazionale seguito dal Tribunale per pervenire all’assoluzione dell’imputato. Deve, altresì, considerarsi che secondo l’insegnamento di questa Corte il giudice di appello non può procedere alla reformatio in peius di una sentenza assolutoria basandosi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze in atti, ma deve procedere al riascolto degli autori degli elaborati, già sentiti nel dibattimento di primo grado, incorrendo, in assenza di tale adempimento, nella violazione del principio del giusto processo ai sensi dell'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011 della Corte europea dei diritti dell'uomo e successive pronunce sul tema (Sez. 4, n. 36736 del 27/04/2018, Rv. 273872 – 01). Le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste - per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione- l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale, escluso solo ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova ( Sez. Un. N. 14426 del 28/01/2019, Rv. 275112 – 01). 5 Peraltro, a tale proposito, deve rilevarsi che dalla motivazione delle sentenze di merito risulta che il filmato estrapolato dal sistema di videosorveglianza non è stato oggetto di visione diretta ma che è stato filtrato attraverso l’esame del teste di p.g. AN, non risentito dalla Corte territoriale, prima di procedere al ribaltamento dell’esito assolutorio, come prescritto dall’art. 603, comma 3 bis cod.proc.pen. 2. In conclusione la sentenza deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Perugia. La parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame (Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Rv. 283987 – 04; Sez. 5, n. 25469 23/04/2014, Rv. 262561 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così è deciso, 12/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NA NT RO CA
Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, LE ER D’Aquino, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza;
Udito il difensore della parte civile, avv. Alessandro Orlando, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;
Udito il difensore dell’imputato, avv. Tiziano Luzi, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 10 febbraio 2025 la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Teramo, in data 12 luglio 2022, ha condannato CA TT a pena di giustizia, con concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, oltre che al risarcimento del danno Penale Sent. Sez. 5 Num. 6520 Anno 2026 Presidente: CA RO Relatore: NT NA Data Udienza: 12/11/2025 2 in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio, perché ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e di minaccia in danno di Di AN NA. Il procedimento ha tratto origine dalla querela presentata dalla suddetta persona offesa la quale ha riferito di essere titolare di una sala giochi, alle cui dipendenze lavorava CA TT;
in data 23 dicembre 2018 le era stato segnalato, da parte di altra dipendente, un ammanco di denaro dalla cassaforte, pari ad euro 3.700,00; aveva contattato il CA chiedendo ragione dell'ammanco ma quest'ultimo aveva negato ogni addebito, proferendo minaccia, rendendosi successivamente irreperibile;
attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza, aveva potuto constatare che l'imputato aveva prelevato un blocchetto dalla cassaforte riponendolo nel suo marsupio. Il Tribunale aveva ritenuto, tuttavia, che non potesse affermarsi con certezza cosa l'imputato avesse prelevato dalla cassaforte e neppure che la somma indicata dalla persona offesa corrispondesse proprio ad euro 3.700,00; riteneva, inoltre, non raggiunta la prova delle minacce ascritte al capo 2). La Corte di appello ha ribaltato l'esito del giudizio – dopo avere proceduto a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in particolare a nuovo esame della persona offesa e della teste IZ LA, altra dipendente della sala giochi che per prima aveva segnalato l'ammanco- ritenendo raggiunta la prova della responsabilità penale dell’imputato relativamente ad entrambi i reati, pur escludendo la gravità della minaccia rispetto alla condotta contestata al capo 2). 2. CA TT ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore articolato in più motivi. 2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., per la mancata rinnovazione della testimonianza di AN GI oltre che vizio di motivazione relativamente alla credibilità del teste. Si duole che la Corte d'appello non abbia disposto la rinnovazione della prova testimoniale del suddetto dichiarante, pur avendo utilizzato il suo apporto probatorio per capovolgere la sentenza di assoluzione. 2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ricostruito il comportamento dell'imputato sulla base esclusivamente delle fonti testimoniali senza prendere visione diretta del filmato, pure agli atti, che lo aveva ripreso nell'atto di prendere qualcosa dall'interno della cassaforte;
dalla visione diretta del filmato sarebbe stata confermata l'impossibilità di comprendere realmente cosa l'imputato avesse effettivamente preso, come del resto già rilevato dal Tribunale che lo aveva assolto;
sarebbe irrilevante la testimonianza della dipendente LA IZ in quanto la medesima non aveva visto il CA nell’atto di prendere il denaro, avendo semplicemente riferito che i soldi non si trovavano più nella cassaforte;
quest’ultima, peraltro, avrebbe dovuto 3 essere indagata, al pari dell'imputato, ben potendo l’ammanco di cassa essere attribuito alla sua condotta. 2.3. Con terzo motivo denuncia mancanza grafica della motivazione in ordine alla valutazione della consulenza di parte depositata in atti redatta dal dott. TO AV, il quale, sulla base dell'utilizzo di adeguate strumentazioni nella visione del filmato, aveva escluso che l'imputato avesse prelevato un mazzo di banconote dalla cassa, ritenendo l'oggetto prelevato “compatibile con una tessera o un cartoncino”. 2.4. Con quarto motivo denuncia mancanza, anche grafica, di motivazione in ordine alla condanna per il reato di minacce. In particolare, la Corte di appello non avrebbe speso alcuna parola in ordine all'elemento soggettivo essendo ragionevole ritenere che l'imputato possa avere reagito per telefono per prendere le distanze rispetto alle accuse che gli venivano rivolte dalla titolare. 3. Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza. Il difensore della parte civile ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese. Il difensore dell’imputato ha insistito per l’accoglimento del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.Occorre, innanzitutto, ricordare che, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (cfr. sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327), dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni [cfr. Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258005; Sez.6, n. 46742 dell’08/10/2013, Rv.257332; Sez. 4 n. 35922 dell'11/07/2012, Rv. 254617). Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha adottato una motivazione non adeguata omettendo il necessario confronto con le argomentazioni poste alla 4 base del verdetto assolutorio di primo grado. La sentenza impugnata si è limitata a dare conto delle rinnovate acquisizioni probatorie, effettuate nel corso del giudizio di secondo grado per effetto dell'esercizio dei doveri di rinnovazione istruttoria derivanti dall’art. 603, comma 3, cod.proc. pen., senza, tuttavia, rapportare l’incidenza di tali contributi rispetto al tenore della sentenza di primo grado e rilevare la loro concreta idoneità a condurre ad un ribaltamento del verdetto assolutorio. L’omessa valutazione delle conclusioni espresse dal consulente tecnico di parte, sulle quali il Tribunale aveva sostanzialmente fondato l’assoluzione dell’imputato, accentua, inoltre, la carenza motivazionale della sentenza impugnata, oggetto di specifica censura da parte della difesa. Pur costituendo la consulenza tecnica solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo (Sez. 5, n. 42821 del 19/06/2014, Rv. 262111 – 01), e pur non essendo il giudice tenuto a rispondere a tutti i rilievi del consulente, una volta che abbia spiegato in modo esauriente le ragioni del suo convincimento (Sez. 4, n.7947 del 11/04/1972, Maghini, Rv. 122439), tuttavia, nella fattispecie in esame, la mancata considerazione delle conclusioni espresse dal consulente di parte, in ordine all’esito della visione del filmato che ha ripreso l’imputato nell’atto di prelevare qualcosa dalla cassaforte aziendale, si è tradotto in un venire meno all'onere motivazionale cui la Corte territoriale era tenuta tanto più considerata l’incidenza che le medesime conclusioni avevano avuto nel percorso logico motivazionale seguito dal Tribunale per pervenire all’assoluzione dell’imputato. Deve, altresì, considerarsi che secondo l’insegnamento di questa Corte il giudice di appello non può procedere alla reformatio in peius di una sentenza assolutoria basandosi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze in atti, ma deve procedere al riascolto degli autori degli elaborati, già sentiti nel dibattimento di primo grado, incorrendo, in assenza di tale adempimento, nella violazione del principio del giusto processo ai sensi dell'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011 della Corte europea dei diritti dell'uomo e successive pronunce sul tema (Sez. 4, n. 36736 del 27/04/2018, Rv. 273872 – 01). Le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste - per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione- l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale, escluso solo ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova ( Sez. Un. N. 14426 del 28/01/2019, Rv. 275112 – 01). 5 Peraltro, a tale proposito, deve rilevarsi che dalla motivazione delle sentenze di merito risulta che il filmato estrapolato dal sistema di videosorveglianza non è stato oggetto di visione diretta ma che è stato filtrato attraverso l’esame del teste di p.g. AN, non risentito dalla Corte territoriale, prima di procedere al ribaltamento dell’esito assolutorio, come prescritto dall’art. 603, comma 3 bis cod.proc.pen. 2. In conclusione la sentenza deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Perugia. La parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame (Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Rv. 283987 – 04; Sez. 5, n. 25469 23/04/2014, Rv. 262561 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così è deciso, 12/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NA NT RO CA