Sentenza 25 giugno 2001
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- 1. Inutilizzabilità mai a sfavore della difesa (Cass. 17694/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 settembre 2021
L'inutilizzabilità, come sanzione di carattere generale, presuppone la presenza di una prova "vietata" per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo la cui manifesta illegittimità lo pone completamente al di fuori del sistema processuale. L'istituto della "inutilizzabilità", disciplinato dall'art. 191 c.p.p., è essenzialmente posto a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove illegittimamente acquisite contro divieti di legge, quindi in danno del giudicabile, ovvero come prove a carico. Ne consegue che l'istituto non può essere applicato per ignorare elementi di giudizio astrattamente favorevoli alla difesa che, invece, pur …
Leggi di più… - 2. Inutilizzabilità mai a danno dell'imputato (Cass. 19496/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 settembre 2021
L'inutilizzabilità patologica opera solo "in malam partem" e non può risolversi a danno dell'imputato. L'istituto della inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p. è posto a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove illegittimamente acquisite contro divieti di legge, quindi in danno del giudicabile vale a dire come prove a carico. Tale istituto, pertanto, in tutte le sue articolazioni (una delle quali è rappresentata dall'ipotesi prevista dall'art. 195 c.p.p., comma 1) non può essere applicato per ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri alla funzione giurisdizionale. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2001, n. 32465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32465 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
AL MASSIMARIOАс 3 24 65 Scopie
M. GS
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 25.6.01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE SENTENZA
N. 1124Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Franco Marrone Presidente 1. Dott. Giorgio Lattanzi Consigliere REGISTRO GENERALE
->> N..2081/01 2. » AT L. BR
Cicchetti
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+ 3.
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CANCELLERIA
4.
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*** ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ZI IO, nato a [...] il [...] AGO. 2001 Depositata in
- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
A FUNZIONARIO DICANGELLER UFFICIO COPIE 120318AX a, 1129 Rilasciata copia studio Galjano Rom al SIG. MIKE dina CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A UFFICIO COPIE REM dirittiper dyr Had 2001 F
Richiesta copia studio IL CANCELLIERE NO 773TOS T dal Sig. avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in per diritti L. 29 60 ԴԻՎ data 20 settembre 2000 IL CANCELLIERE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Richiesta copia studio
NC dal Sig. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. 3009- per diritti L.
29 AGO 2001 Mod. 82 A. Spinosi Roma
IL CANCELLIERE
€0.52 1000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLERIA UFFICIO COPIE D
Richiesta copia studio dal Sig. PA AT BR;
per diritti L. 3000
AY170505 19 NOV. 2001 IL CANCELLIENC
AYLZOGIO
AY170515
Udito il Pubblico Ministero nella persona del
Sostituto Procuratore Generale dr. Anna Maria De
Sandro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. IO
Palombi che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
.3.
OS SER VA
IO IA è stato condannato a cinque anni di reclusione perchè dichiarato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al dissesto della società Isochimica spa,
fallita il 3 gennaio 1990, di cui era amministratore delegato.
Ritengono per certo i giudici del merito che l'im-
putato dal 1983 al 1987 aveva tratto sul conto della società da lui amministrata numerosi assegni,per ri levantissimi importi, emessi solo apparentemente in pa gamento di servizi o beni corrisposti da ditte aventi rapporti economici con la Isochimica spa, perchè in realtà nascondevano una indebita appropriazione delle
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relative somme, resa evidente dalla accertata scarsa e talora insussistente capacità produttiva delle imprese indicate quali beneficiarie dei titoli e dal fatto stes so che questi recavano la firma del IA come ulti mo giratario, oltre che il timbro dell'incasso a breve tempo dalla data di emissione.
E, a confutazione della tesi difensiva secondo cui le firme "IA IO" apposte sul retro degli asse gni, emessi a fronte di reali ed effettive prestazioni ricevute dai beneficiari, erano firme "per conoscenza e garanzia", indispensabili per sentire a questi ultimi com - 4-
di ottenere l'immediato pagamento dei titoli, richiamano gli esiti di una perizia bancaria disposta in secondo grado su richiesta dell'imputato, che, nel dare atto del fallito tentativo di effettuare riscontri bancari e l'
esame delle scritture contabili delle ditte prenditri ci degli assegni al fine di un indispensabile riscontro incrociato, confermano che le firme del IA devano essere intese come vere e proprie firme di girata, a riprova del fatto che gli assegni no stati da lui personalmente incassati.
Ricorre per cassazione l'imputato, nel cui interesse il difensore deduce:
nullità del decreto che dispone il giudizio per genericità della contestazione e violazione del princi pio di correlazione fra accusa e sentenza;
- inosservanza di norme processuali in riferimento all'omesso esame del consulente di parte%;B
analogo vizio in ordine all'omessa valutazione della deposizione testimoniale del curatore fallimenta re, raccolta ma poi fitenuta inutilizzabile ai sensi del l'art.62 c.p.p.;
erronea applicazione della legge fallimentare, di fetto di motivazione e travisamento del fatto in relazio ne alla valutazione della perizia di ufficio e all'omes sa valutazione della consulenza tecnica di parte;
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erronea applicazione della legge penale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Rileva il collegio che inammissibile è il primo motivo di impugnazione, sotto entrambi i profili prospettati.
Espone, invero, vizi che, in quanto non denunciati in ap pello, non sono deducibili per la prima volta in sede di legittimità (v., in particolare, sul difetto di correlazio ne tra accusa e fatto ritenuto in sentenza, Cass.Sez.I,27
ottobre 1995, Guarnieri), e, comunque, manifestamente infonda ti, dal momento che:
a) il capo di imputazione enuncia esaustivamente la condotta distrattiva fraudolenta, riportandone l'oggetto,
vale a dire gli assegni bancari tratti e riscossi per pro prio conto,dei quali indica nel dettaglio le date di emis sione, gli importi, il nominativo dei singoli prenditori;
b) non sussiste violazione dell'art.521 c.p.p.allorchè
nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano
contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza: ciò che per l'appunto è dato riscontare nel caso concreto, a nulla rilevando che si sia esclusa, in sentenza, la sussistenza dell'ulteriore addebi to, relativo all'avere la menzionata condotta distratti pets provocato il fallimento della società. va
Sono invece fondati i successivi due motivi.
Quanto alla prima questione, puntuale deve ritenersi -6-
il riferimento della difesa al principio enunciato da questa Corte (Sez.1,26 ottobre 1995, Ceccherelli) per il quale,in tema di perizia disposta in dibattimento, nella ipotesi contemplata dall'art.508 comma I seconda parte c.p.p.,l'obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dopo che si sia concluso l'esame del perito non ricorre soltanto quando il consulente tecnico non abbia svolto alcuna forma di intervento nella fase del conferimento dell'incarico o nel corso delle opera zioni peritali.
Nella specie si assume che il consulente tecnico no minato dall'imputato ha partecipato alle operazioni pe ritali.Risulta inoltre, dalla lettura del verbale di di battimento del 20 settembre 2000, che sull'esplicita ri chiesta difensiva, formulata appena dopo l'esame del pe rito d'ufficio (e rinnovata in sede di discussione),di procedere anche all'esame del consulente di parte (per che fosse sentito "in particolare sul terzo quesito del la disposta perizia"),la corte di merito si riservò di decidere,ma tale riserva non sciolse;
senza farne poi cenno alcuno nella decisione, neppure per smentire la as serita partecipazione del consulente alle operazioni pe ritali, ciò che non avrebbe consentito il suo esame.
Il motivo in scrutinio va dunque accolto, e non varreb be far leva sul fatto che in sentenza non è comunque man -7-
cata la valutazione della relazione depositata da detto consulente, essendo indiscusso che l'esame del consulente tecnico,quando sia ammissibile, è Necessario ad assicurare il contraddittorio in dibattimento nel momento di formazio ne della prova, che precede quello della valutazione della prova e da esso va tenuto distinto.
Sull'altro punto, occorre subito dire che, richiamando il divieto di cui all'art. 62 c.p.p., il tribunale aveva ri tenuta inutilizzabile la deposizione resa dal curatore fal limentare relativamente a fatti appresi dall' imputato 'du rante il corso del giudizio': e ciò 'tout court', cioè a di re anche per la parte in cui le dichiarazioni riferite dal l'imputato, anzichè indizianti, apparivano apprezzabili in suo favore.
Ora, a parte che l'istituto della inutilizzabilità, in tutte le sue articolazioni,non può essere applicato per ignorare elementi di giudizio in tesi favorevoli alla di Noved
fesa, che invece, devono essere considerati e discussi secon do i canoni logico razionali propri alla funzione giurisdi zionale (Cass.Sez.I,20 dicembre 1996, Usai), va osservato in via più generale che l'operato di detto giudice
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non ha per nulla tenuto conto della giurisprudenza di que sta Corte che si è pronunciata nel senso della utilizzabi lità della testimonianza indiretta del curatore, secondo
uno schema non riconducibile alle limitazioni derivanti -8-
dall'art.62 c.p.p.,a ciò indotta dai ripetuti e precisi enunciati del giudice delle leggi in 'subiecta materia'
(v., sent.n.69 del 1984, n.237 del 1993, n.136 del 1995).
La menzionata disposizione di legge era stata dunque mal applicata, e allo specifico motivo di gravame proposto al riguardo non ha ritenuto di dover rispondere il giudice dell'appello,il quale si è così sottratto all'obbligo di valutare la deposizione testimoniale in questione%; parimen ti astenendosi dal vaglio delle dichiarazioni rese dal cu ratore su fatti documentati attinenti alle vicende stori che della fallita compagine sociale, appresi direttamente e personalmente e non pel tramite dell'imputato.
Con l'accoglimento del secondo e del terzo motivo resta no assorbite le ulteriori doglianze, essendo evidente che il giudizio di responsabilità resta affidato agli esiti del
1'incombente e delle valutazioni pretermessi- come detto
dai giudici del merito, sicchè s'impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, da condursi nel rispetto dei principaiIdi diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame.
Così dediso in Roma il 25 giugno 2001
Il Presidente Il Consigli
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