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Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2023, n. 5913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5913 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SH TA, nato in [...] il [...] - C.U.I. 02BR3CZ avverso la sentenza del 20/07/2022 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 luglio 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha applicato a TA SH, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena - riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva - di anni quattro mesi dieci di reclusione ed euro ventimila di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione di quanto in sequestro, fatta eccezione della somma di euro 1.400, fatta oggetto di confisca. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5913 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 11/01/2023 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, è stato anzitutto lamentato vizio motivazionale attesa la mancata valutazione dell'assenza di cause di non punibilità o di estinzione del reato. Oltre a ciò, la sentenza aveva applicato una pena base per il possesso di cocaina, invero aumentata a norma dell'art. 81 cod. pen. per il possesso di hashish. In tal modo era stata applicata di fatto una pena illegale, atteso l'indebito aumento di pena in difetto di formale contestazione. In specie infatti era stata elevata originariamente unica contestazione per il possesso a fini di spaccio di 57 grammi di cocaina e di 101 grammi di hashish. 2.1.1. Non era stata altresì infine verificata la sussistenza delle condizioni di applicazione della recidiva, mentre era infine contestata la legittimità della confisca del denaro in sequestro, dal momento che il ricorrente aveva sempre lavorato in regola. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso, inammissibile nel resto, è fondato nei limiti di seguito indicati. 4.1. In relazione alla censura siccome proposta, è in ogni caso del tutto risalente l'osservazione che l'obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti e dell'effettuato controllo degli elementi di cui all'art. 129 cod. proc. pen'. (così, in motivazione, già anteriormente alla novella, Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari e altro, Rv. 247539). Laddove va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale G-‘ si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Infatti deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole 2 ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Quand'anche poi si ritenesse che l'omessa valutazione della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. possa essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione, a condizione che il ricorso sia ammissibile (cfr. Sez. 1, n. 33725 del 05/05/2021, Rindone, Rv. 281890), la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain Tasawar, Rv. 277102). Ed in specie il Tribunale di Milano ha dato invece ampio e non contestato conto degli atti da cui desumere la responsabilità dell'odierno ricorrente, quanto all'arresto in flagranza, nonché agli esiti della perquisizione e delle analisi sulla sostanza stupefacente oggetto di sequestro. 4.2. In relazione alla dedotta illegittimità della pena, la stessa contestazione ha dato conto della distinta detenzione - da parte del ricorrente - di due diverse tipologie di stupefacente, né vi è questione di qualificazione del fatto a norma del comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990. Ciò posto, e trattandosi quindi della sussistenza di due ipotesi di reato, correttamente è stato disposto l'aumento per continuazione stante la detenzione di hashish, ferma restando la pena base per la detenzione di cocaina, reato oggettivamente più grave. 4.3. In ordine poi all'applicazione della contestata recidiva, vero è che può essere dedotta con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cit., l'erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente, in quanto attinente alla corretta qualificazione del fatto (era stata così annullata senza rinvio la sentenza con la quale era stata riconosciuta la recidiva nei confronti di un imputato gravato da un solo precedente per delitto colposo)(Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lamberti, Rv. 277214). Ciò posto, peraltro, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; cfr. altresì Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573). Al riguardo, il ricorrente ha dato conto dell'esistenza di precedente specifico e del proprio corretto comportamento successivo. In tal modo è stato peraltro introdotto un profilo di mera discutibilità nell'applicazione della recidiva, ben 3 Il Consigliere estensore lungi quindi dall'immediata verifica di una non contestabile erronea qualificazione. 4.4. Fondato è invece l'ultimo rilievo, quanto alla disposta confisca della somma di denaro. A questo proposito, infatti, ed in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85- bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248), non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità. In conseguenza di ciò, deve considerarsi illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere (Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768). 4.4.1. In proposito, il ricorrente - laddove, deducendo la propria attività lavorativa regolare, ha allegato la legittima disponibilità del denaro rintracciato - ha così altresì inteso contestare proprio il profilo di illiceità di detto possesso, che dalla sentenza è stato immotivatamente fatto risalire a un non meglio specificato prezzo del reato. 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla statuizione in ordine alla confisca del denaro, con rinvio sul punto al Tribunale di Milano. Stante la residua manifesta infondatezza dell'impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione in ordine alla confisca del denaro e rinvia sul punto al Tribunale di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 11/01/2023 Il Pre dente
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 luglio 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha applicato a TA SH, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena - riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva - di anni quattro mesi dieci di reclusione ed euro ventimila di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione di quanto in sequestro, fatta eccezione della somma di euro 1.400, fatta oggetto di confisca. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5913 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 11/01/2023 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, è stato anzitutto lamentato vizio motivazionale attesa la mancata valutazione dell'assenza di cause di non punibilità o di estinzione del reato. Oltre a ciò, la sentenza aveva applicato una pena base per il possesso di cocaina, invero aumentata a norma dell'art. 81 cod. pen. per il possesso di hashish. In tal modo era stata applicata di fatto una pena illegale, atteso l'indebito aumento di pena in difetto di formale contestazione. In specie infatti era stata elevata originariamente unica contestazione per il possesso a fini di spaccio di 57 grammi di cocaina e di 101 grammi di hashish. 2.1.1. Non era stata altresì infine verificata la sussistenza delle condizioni di applicazione della recidiva, mentre era infine contestata la legittimità della confisca del denaro in sequestro, dal momento che il ricorrente aveva sempre lavorato in regola. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso, inammissibile nel resto, è fondato nei limiti di seguito indicati. 4.1. In relazione alla censura siccome proposta, è in ogni caso del tutto risalente l'osservazione che l'obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti e dell'effettuato controllo degli elementi di cui all'art. 129 cod. proc. pen'. (così, in motivazione, già anteriormente alla novella, Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari e altro, Rv. 247539). Laddove va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale G-‘ si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Infatti deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole 2 ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Quand'anche poi si ritenesse che l'omessa valutazione della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. possa essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione, a condizione che il ricorso sia ammissibile (cfr. Sez. 1, n. 33725 del 05/05/2021, Rindone, Rv. 281890), la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain Tasawar, Rv. 277102). Ed in specie il Tribunale di Milano ha dato invece ampio e non contestato conto degli atti da cui desumere la responsabilità dell'odierno ricorrente, quanto all'arresto in flagranza, nonché agli esiti della perquisizione e delle analisi sulla sostanza stupefacente oggetto di sequestro. 4.2. In relazione alla dedotta illegittimità della pena, la stessa contestazione ha dato conto della distinta detenzione - da parte del ricorrente - di due diverse tipologie di stupefacente, né vi è questione di qualificazione del fatto a norma del comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990. Ciò posto, e trattandosi quindi della sussistenza di due ipotesi di reato, correttamente è stato disposto l'aumento per continuazione stante la detenzione di hashish, ferma restando la pena base per la detenzione di cocaina, reato oggettivamente più grave. 4.3. In ordine poi all'applicazione della contestata recidiva, vero è che può essere dedotta con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cit., l'erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente, in quanto attinente alla corretta qualificazione del fatto (era stata così annullata senza rinvio la sentenza con la quale era stata riconosciuta la recidiva nei confronti di un imputato gravato da un solo precedente per delitto colposo)(Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lamberti, Rv. 277214). Ciò posto, peraltro, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; cfr. altresì Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573). Al riguardo, il ricorrente ha dato conto dell'esistenza di precedente specifico e del proprio corretto comportamento successivo. In tal modo è stato peraltro introdotto un profilo di mera discutibilità nell'applicazione della recidiva, ben 3 Il Consigliere estensore lungi quindi dall'immediata verifica di una non contestabile erronea qualificazione. 4.4. Fondato è invece l'ultimo rilievo, quanto alla disposta confisca della somma di denaro. A questo proposito, infatti, ed in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85- bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248), non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità. In conseguenza di ciò, deve considerarsi illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere (Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768). 4.4.1. In proposito, il ricorrente - laddove, deducendo la propria attività lavorativa regolare, ha allegato la legittima disponibilità del denaro rintracciato - ha così altresì inteso contestare proprio il profilo di illiceità di detto possesso, che dalla sentenza è stato immotivatamente fatto risalire a un non meglio specificato prezzo del reato. 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla statuizione in ordine alla confisca del denaro, con rinvio sul punto al Tribunale di Milano. Stante la residua manifesta infondatezza dell'impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione in ordine alla confisca del denaro e rinvia sul punto al Tribunale di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 11/01/2023 Il Pre dente