Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2002, n. 10619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10619 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
1 06 19 /0 2 AULA "A" REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere R.G.N. 05218/2000 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 28773 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 22.05.2002 da ET EL rapp.to e difeso dall'avv. Anna Maria Lo Iacono, del Foro di Paola, con la quali elett.te domicilia in Roma, via Bertero, n. 31, nello studio dell'avv. Antonella Florita, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
CONSORZIO DI BONIFICA DEL LAO E DEI BACINI TIRRENICI DEL COSENTINO in persona del Presidente p.t., avv. Agostino Fortunato, rapp.to e difeso da sé stesso e dagli avv.ti Paola Reda e Antonia Di Principe, tutti del Foro di Paola, giusta delibera n. 85 del 24 marzo 2000, ed elett.te domiciliato in Scalea, presso la sede legale del Consorzio, via Fiume Lao, n. 78, giusta procura speciale nel contesto della delibera, e dom.to di 2312 1 久 ufficio presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in Roma, piazza Cavour,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Paola n. 00034/99 del 16.02/03.03.1999, R.G. n. 00150/98, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 maggio 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Fortunato Agostino per il Consorzio;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 0194/97 del 19/27 febbraio 1997 il Pretore di Paola rigettava, con condanna del ricorrente alle spese del grado, la domanda proposta da AR HE contro il Consorzio di Bonifica del Lao e dei Bacini Tirrenici del Cosentino (in appresso Consorzio) diretta al riconoscimento in suo favore del diritto alla qualifica di operaio qualificato di II° livello, in luogo di quella di operaio comune riconosciutagli, ai sensi degli artt. 2103 c.c., 6 e 7 dei C.C.N.L. 1991/93 e 87/89 e 6 e 47, parametro 125 degli stessi contratti collettivi dei lavoratori idraulico-forestali, per effetto delle mansioni in concreto svolte dal 1983 al 1993, e al conseguimento delle differenze retributive ad esso riconnesse. Aveva dedotto il HE che, in termini con le citate disposizioni contrattuali, in detto periodo era stato addetto alle utilizzazioni forestali e alle opere sussidiarie. Il Tribunale di Paola rigettava l'appello del HE, confermando la sentenza appellata;
dichiarava compensate tra le parti le spese del secondo grado. Osservava il Tribunale: il Consorzio aveva solo asserito ma non provato di avere specificamente vietato l'utilizzo di operai comuni in mansioni superiori;
tuttavia era risultato dalla testimonianza del teste, già caposquadra del ricorrente unico particolarmente attendibile per la sua conoscenza dei fatti, aldilà delle generiche dichiarazioni dei testi introdotti da quest'ultimo che il HE fino al 1985 era stato - Za 2 utilizzato solo alla manutenzione delle strade senza alcuna attività in cemento armato, e successivamente alla pulizia delle strade in terra battuta dalle erbe e dalle piante dei rami bassi e dalla vegetazione parassita, e cioè attività di “estirpazioni delle vegetazioni infestanti” e di “manovalanza per semplici opere di presidio (ciglionate)" nonché di “sramatura ed esbosco senza uso di mezzi meccanici", il tutto, rientranti nelle mansioni di operaio comune come descritte nell'art. 47 dell'invocato contratto collettivo;
non aveva, invece, mai svolto il HE attività richiedenti "particolari attitudini ed esperienze", ovvero "conoscenze tecnico pratiche e capacità professionali" proprie dell'operaio qualificato ai sensi dello stesso art. 47, par. 125 del medesimo contratto. Ricorre per cassazione per l'annullamento della detta sentenza il HE, affidandosi ad unico motivo di censura. Il Consorzio si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il HE denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. in combinazione con gli artt. 6 e 7 dei CCNL 1991/93 e 1987/89, nonché 6 e 47, parametro 125, del CCNL 1987/89 e 1991/93 dei lavoratori idraulico forestali, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: le testimonianze agli atti dei testi di parte ricorrente erano esaustive e concordanti per tipologia dei lavori e per i periodi di essi, in relazione alle località di lavoro, sulle mansioni del HE riconducibili alla qualifica rivendicata;
in particolare era risultato che il lavoratore, per anni diversi e per più mesi all'anno, aveva realizzato “spallette" in cemento, solchi e cunette, potatura di pini con forbice da pota ed accette;
anche la generica attività di manutenzione strade nonché di pulitura delle piante e di potatura dei rami bassi delle stesse rientravano nei profili esemplificativi del II° livello ed in particolare nelle attività di "taglio, allestimento, riceppatura ed esbosco di piante forestali" ovvero nella realizzazione di opere sussidiarie quali "briglie, gabbioni, recinzioni e manutenzione strade"; il Tribunale, dopo aver accertato che le attività svolte dal lavoratore rientravano nel profilo di addetto alle utilizzazioni forestali e alle opere sussidiarie, si era poi sostituito alle parti stipulanti "sostenendo, in sostanza, che hanno inserito quel profilo lavorativo all'interno 3 di una declaratoria sbagliata”; il riferimento della sentenza di primo grado, superato dalle osservazioni sul punto di quella di secondo grado, alla mancata conoscenza del datore di lavoro dell'attribuzione al lavoratore di mansioni superiori, contrastava con i principi in materia di promozione automatica, che prescinde dall'esistenza di una adibizione formale del lavoratore alle mansioni superiori, ove queste siano state in concreto svolte. Il motivo è infondato. Va subito detto che tutte le censure che si riferiscono alle valutazioni del giudice di appello in riferimento alla interpretazione di norme contrattuali ovvero alla lettura di prove testimoniali alla luce della già indicate norme contrattuali (di queste ultime si menzionano in ricorso, anche in titolazione, gli artt. 6 e 7 dei CCNL 1991/1993 e 1987/1989, nonché 6 e 47, parametro 25 dei medesimi contratti) non possono essere esaminate nel merito delle ragioni prospettate, tenuto conto che "nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse" (Cass. 25 marzo 1999, n. 02838), ovvero "deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, ha l'onere di indicare, mediante l'integrale trascrizione, ove occorra, della medesima nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva non valutata o e insufficientemente valutata dato che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, senza necessità di indagini integrative" (Cass. 05.04.1997, n. 02965, Cass. 02.08.1997, n. 07177), ovvero “denunci un vizio o una carenza di motivazione su di un punto decisivo della controversia per mancato esame di un mezzo di prova nel corso del giudizio di merito (nella specie, di un interrogatorio formale non reso dalla controparte) ha l'obbligo, se non di trascriverne, nell'atto di impugnazione, il contenuto integrale, quantomeno di indicare, in modo esaustivo, le circostanze di fatto che formavano oggetto del detto mezzo di prova, atteso il principio della autosufficienza del 4 ricorso, che deve contenere in sé tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della sussistenza della decisività del mezzo di prova, non essendo sufficiente, al riguardo, il mero richiamo agli atti difensivi o propositivi del pregresso giudizio di merito" (Cass. 01.10.1997, 09558), ovvero ancora "denunzi sotto il profilo del difetto di motivazione l'interpretazione del contratto collettivo da parte del giudice di merito in ordine all'inquadramento di determinate mansioni in una certa qualifica ha l'onere di indicare e riprodurre analiticamente nel ricorso la norma contenuta nel contratto collettivo o da questo richiamata, che inquadri le mansioni nella qualifica richiesta, non essendo consentito alla Corte di Cassazione in difetto delle suddette indicazioni esercitare il controllo di legittimità sulla sentenza impugnata, tanto più nella materia dell'esatto inquadramento di un lavoratore nell'organizzazione di una impresa, affidata in via esclusiva al giudice di merito il cui operato può formare oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" (Cass. 19/05/1995, n. 05526). Nello specifico, va ulteriormente precisato che nella sentenza impugnata le mansioni svolte dal HE sono valutate come rientranti, ai sensi dell'art. 47 del contratto collettivo, nella qualifica rivestita dell'operaio comune, così riconducendo le attività denunziate in quelle di “estirpazioni delle vegetazioni infestanti" e di "manovalanza per semplici opere di presidio (ciglionate)" nonché di “sramatura ed esbosco senza uso di mezzi meccanici" ovvero in quelle di manutenzione delle strade senza alcuna attività in cemento armato ovvero di pulizia delle strade in terra battuta dalle erbe e dalle piante dei rami bassi e dalla vegetazione parassita, e non invece in quelle richiedenti “particolari attitudini ed esperienze”, ovvero “conoscenze tecnico pratiche e capacità professionali" proprie dell'operaio qualificato ai sensi dello stesso art. 47, par. 125 del medesimo contratto. Orbene, in mancanza degli elementi di verifica e controllo, come sopra già rilevato, le diverse valutazioni opposte con il ricorso in esame, appaiono alla Corte come mere affermazioni contrarie, insuscettibili della valenza significativa ai sensi dell'art. 360 c.p.c.. 5 Né miglior favore può accordarsi all'assunto di parte ricorrente circa l'asserito accertamento da parte del giudice di appello, che le attività svolte dal lavoratore rientravano nel profilo di addetto alle utilizzazioni forestali e alle opere sussidiarie, contraddetto poi dalla conclusiva esclusione della superiore qualifica operaia di secondo livello rivendicata. Un tale accertamento, innanzitutto non risulta espressamente alla lettura della sentenza, ma viene finanche, e questa volta anche espressamente, smentito dal giudice di appello, allorché, con riferimento alla prova testimoniale, ritenuta pertinente e attendibile, si riconosce "l'insussistenza in concreto dell'esercizio delle mansioni superiori rivendicate dal HE". Se poi tale assunto intendesse sottintendere che per la superiore qualifica rivendicata sarebbe sufficiente anche la sola circostanza di essere addetto, con qualsiasi modalità esecutive, e anche nei termini accertati dal Tribunale, alle utilizzazioni forestali e alle opere sussidiarie, facendosi rientrare in esse anche quelle di semplice manovalanza e di pulizia delle strade, allora la questione, completamente taciuta dalla sentenza impugnata, e quindi peraltro anche nuova, si pone pur sempre in aperta contraddizione con l'intero complesso motivazionale della sentenza, basato, invece, con riferimento all'art. 47 del contratto, sulla contrapposizione, e il necessario confronto fra esse, delle attività riconducibili alle due diverse qualifiche in esame. Ma, in realtà, una tale questione presuppone anche la conoscenza del contratto collettivo e delle specifiche disposizioni fondanti, e quindi, come le altre, non può essere esaminata in questa sede, ricadendo, inevitabilmente, nella già rilevata prospettazione generica e insufficiente delle censure, proposte in violazione dei principi sopra richiamati. Il ricorso, pertanto, va rigettato, e, per il principio della soccombenza, cui fa riscontro anche quella nei due giudizi di merito, il HE va condannato al rimborso in favore del Consorzio delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna HE AR al rimborso in favore del Consorzio di Bonifica del Lao e dei Bacini Tirrenici del Cosentino delle spese del giudizio di cassazione in euro 19,49. oltre a euro 1.500,00 per onorari di avvocato. 万 6 Così deciso in Roma il 22 maggio 2002. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Giovermill apparella IL CANGEL IERS 7 Aknolicies Stefano Ciciretti