Sentenza 28 settembre 2012
Massime • 1
La ritrattazione effettuata nel processo penale esclude la punibilità di una falsa testimonianza resa in un processo civile solo se interviene prima che sulla domanda giudiziale in sede civilistica sia stata pronunciata sentenza definitiva anche se non irrevocabile, tale dovendosi ritenere la sentenza emessa in primo grado, in appello o in sede di rinvio, con cui viene completamente deciso il merito.
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La ritrattazione (art. 376 c.p.) è disciplinata nel libro secondo del codice penale – Dei delitti in particolare – Titolo III – Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia – Capo I – Dei delitti contro l'attività giudiziaria. Indice: Ritrattazione di falsità intervenuta nel giudizio civile Ritrattazione di falsità intervenuta nel giudizio penale La norma in commento disciplina una causa di non punibilità. Giova ricordare, per motivi legati all'esposizione, che l'articolo de quo è il frutto di diversi interventi legislativi susseguitesi nel corso tempo, sulla base della sensibilità, nel reprimere i reati, del legislatore di turno (L. 356/1992, L. 397/2000, L. 94/2009, L. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2012, n. 42502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42502 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2012 |
Testo completo
425 02 /12 2 Sentenza n.1358 Registro generale n. 38546-10 udienza pubblica del 28 settembre 2012 (n. 1 del ruolo) REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione sesta penale Composta dai Signori: dott. Adolfo Di Virginio Presidente Consigliere 1. dott. Arturo Cortese Pierluigi Di Stegano 2. dott. Francesco Serpico Consigliere Consigliere 3. dott. Vincenzo Rotundo Consigliere 4. dott. LE Di Salvo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OR LE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 26-3-08 della Corte di Appello di Palermo, sezione III penale. Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, dott. Aurelio Galasso, con le quali si chiede il rigetto del ricorso. Udito l'avv. Fabrizio Sepiacci (in sost. dell'avv. Antonino Tramuta), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1 .-. Con sentenza in data 20-5-05 il GUP presso il Tribunale di Sciacca, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato RI LE colpevole del reato di cui all'art. 372 c.p. a lui ascritto, e, concesse le attenuanti generiche ed applicata la diminuente del rito, lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Palermo in data 26-3- 08, in parziale riforma della predetta decisione di primo grado, ha ridotto la pena inflitta al RI a mesi dieci e giorni venti di reclusione, confermando nel resto. ... Avverso quest'ultima sentenza del 26-3-08 ha proposto ricorso per 2 cassazione RI LE, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente deduce (primo ed ultimo motivo) la violazione dell'art. 372 c.p. ed il vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità, sostenendo che, dall'esame delle dichiarazioni da lui rese nel corso del giudizio civile si evincerebbe R₁ 1 che la sostanza delle stesse era veritiera, avendo egli usato in modo improprio il termine di "apprendista" riferendosi al lavoro svolto dal RR presso la falegnameria. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 376 c.p. per la mancata applicazione della ritrattazione, pur avendo egli nel corso del giudizio penale, quando la sentenza civile non era ancora definitiva, smentito le sue precedenti dichiarazioni. Con il terzo motivo eccepisce la mancata applicazione del condono in applicazione della Legge 241/06. Con il quarto motivo lamenta la violazione degli artt. 244 e ss c.p.p. per la irregolare acquisizione delle testimonianze assunte nell'ambito della causa di lavoro. 3 Il primo e l'ultimo motivo di ricorso devono essere dichiarati inammissibili, in quanto basati su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i Giudici di Appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. In particolare, la Corte Distrettuale ha puntualizzato che l'imputato, allorché era stato sentito come testimone nel giudizio civile, aveva affermato che RR PP svolgeva, presso la RI Vetri s.r.l., mansioni di semplice apprendista, condizione riferibile al lavoratore sprovvisto della capacità tecnica necessaria per lo svolgimento della sua attività, al quale il datore di lavoro impartisce il necessario insegnamento. Tali affermazioni non corrispondevano al vero hanno chiarito i Giudici di merito- in quanto erano state smentite dai testi RL PP e RI HI (che avevano concordemente riferito che il RR sin dall'inizio del lavoro aveva dimostrato di conoscere le tecniche della falegnameria) e dallo stesso imputato (che aveva ammesso che il predetto lavoratore eseguiva autonomamente i compiti assegnatigli). Questa Corte ha già chiarito che ai fini di escludere la punibilità per il reato di falsa testimonianza deve ritenersi che la ritrattazione di quest'ultima, resa in un giudizio civile, possa essere effettuata anche nel processo penale avente ad oggetto l'accertamento del reato in questione;
occorre tuttavia che detta ritrattazione intervenga prima che sulla domanda giudiziale in sede civilistica sia stata pronunciata sentenza R₂ 2 definitiva anche se non irrevocabile, tale dovendosi ritenere la sentenza emessa in primo grado, in appello o in sede di rinvio, con cui viene completamente deciso il merito (Sez. 6, Sentenza n. 6169 del 19/04/1996, Rv. 205083, Caldorulo). Ne deriva la palese infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, in quanto la ritrattazione del RT è intervenuta all'udienza del 25-1-2005, e cioè dopo la sentenza di primo grado nel giudizio civile, resa in data 25-11-2003. Il terzo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato, in quanto il beneficio dell'indulto, se spettante, potrà essere comunque applicato in sede di esecuzione. Infine del tutto irrilevanti sono le questioni procedurali poste con il quarto motivo di ricorso, posto che la falsa testimonianza risulta comunque dimostrata dalla successiva ritrattazione in sede penale. 4 . Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende. Così deciso, nella camera di consiglio del 28 settembre 2012. И Presidente Vincenes Rot mind Il Consiglier DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 31 OTT 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Fire Esposito 3