Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2012, n. 42502
CASS
Sentenza 28 settembre 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La ritrattazione effettuata nel processo penale esclude la punibilità di una falsa testimonianza resa in un processo civile solo se interviene prima che sulla domanda giudiziale in sede civilistica sia stata pronunciata sentenza definitiva anche se non irrevocabile, tale dovendosi ritenere la sentenza emessa in primo grado, in appello o in sede di rinvio, con cui viene completamente deciso il merito.

Commentari2

  • 1Falsa testimonianza: Guida completa al reato previsto dall'art. 372 del codice penale aggiornata al 2024
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Ritrattazione (art. 376 c.p.)
    Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 24 marzo 2022

    La ritrattazione (art. 376 c.p.) è disciplinata nel libro secondo del codice penale – Dei delitti in particolare – Titolo III – Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia – Capo I – Dei delitti contro l'attività giudiziaria. Indice: Ritrattazione di falsità intervenuta nel giudizio civile Ritrattazione di falsità intervenuta nel giudizio penale La norma in commento disciplina una causa di non punibilità. Giova ricordare, per motivi legati all'esposizione, che l'articolo de quo è il frutto di diversi interventi legislativi susseguitesi nel corso tempo, sulla base della sensibilità, nel reprimere i reati, del legislatore di turno (L. 356/1992, L. 397/2000, L. 94/2009, L. …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2012, n. 42502
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42502
Data del deposito : 28 settembre 2012

Testo completo